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COSTITUZIONI DELL’ORDINE DELLA B.V. MARIA DELLA MERCEDE

29 Mag

Imagenes Mercedarias Puig 10 - Version 2 

 PROLOGO

1- L’ORDINE NELLA CHIESA

2- LA CONSACRAZIONE DEL MERCEDARIO

3- VITA SPIRITUALE E OSSERVANZA

4- FORMAZIONE E STUDI

5- GOVERNO DELL’ORDINE

6- I BENI TEMPORALI

7- OSSERVANZA DELLE COSTITUZIONI

8- INDICE ANALITICO

Prot. n. 25/86

La presente traduzione italiana delle Costituzioni è conforme al testo originale spagnolo approvato.

Roma, 13 marzo 1986. 

Fr. DOMENICO ACQUARO, O. de M.

Maestro Generale

SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS

ET INSTITUTIS SAECULARIBUS

__________

 

Prot. n. M. 59 – 1/83

DECRETO DI APPROVAZIONE

L’Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede, fondato da san Pietro Nolasco principalmente per visitare e liberare i cristiani schiavi che, per circostanze contrarie alla dignità della persona umana, si trovano nel pericolo di perdere la fede, seguendo le norme del Concilio Vaticano II e le altre direttive della Chiesa, ha preparato un nuovo testo di Costituzioni.

Detto testo, studiato ed approvato da vari capitoli generali, è stato presentato dal Padre Maestro Generale alla Santa Sede chiedendone umilmente l’approvazione.

Questo Sacro Dicastero per i Religiosi e gli Istituti Secolari, tenendo contro del voto favorevole del Congresso che ebbe luogo il giorno 8 del passato mese di gennaio, con il presente Decreto approva e conferma detto testo con le modifiche stabilite dallo stesso Congresso, secondo l’esemplare redatto in lingua spagnola che si conserva nel suo archivio, osservato ciò che secondo il Diritto si deve osservare.

Questa Sacra Congregazione esprime il suo desiderio che i religiosi dell’Ordine della Mercede, venerando Maria come Madre e continuando la missione liberatrice del fondatore nelle nuove forme di schiavitù dell’attuale società, mediante le rinnovate Costituzioni, possano realizzare con maggior vigore la missione che è stata loro affidata dalla Chiesa.

Roma, 13 maggio dell’anno 1985, festa di san Pietro Nolasco.

+ fr. J. Hamer, op, Pro-Prefetto

+ V. Fagiolo, Segretario 

                                   

Maestro Generale

dell’Ordine della B.M.V. della Mercede

PP. Mercedari

Prot. n. 5/86

DECRETO DI PROMULGAZIONE

Con l’approvazione del testo costituzionale da parte della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, termina, per l’Ordine Mercedario, la fase sperimentale della propria legislazione per entrare in quella definitiva. E’ stato così raggiunto un traguardo che ha supposto lungo e faticoso cammino.

E’ motivo di grande soddisfazione avere, finalmente, un corpo di leggi aggiornato secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e il nuovo Codice di Diritto Canonico, con novità fondamentali tutte nella linea di continuità della migliore tradizione legislativa dell’Ordine.

Queste Costituzioni, oltre a definire regole di comportamento, traducono in linguaggio, che potremmo chiamare canonico, la dottrina sulla natura carismatica dell’Ordine di cui vengono posti in rilievo gli elementi caratterizzanti: lo spirito liberatore, il carattere mariano e la figura di san Pietro Nolasco, modello del vero Mercedario.

Approvate durante l’Anno Giubilare del Fondatore, e proprio nel giorno della sua festa, possono essere considerate un vero dono di Dio ai Mercedari, da accettare con atteggiamento di fede, da conoscere in profondità e da vivere con gioia.

Voglia il Signore che la nuova legislazione risulti mezzo efficace per far progredire l’Ordine nello spirito di san Pietro Nolasco e per rendere i religiosi sempre più idonei ad assolvere la loro missione liberatrice.

Fiducioso nella grazia di Dio e nella protezione della Vergine SS. della Mercede, Nostra Madre,promulgo le presenti Costituzioni, così come sono state approvate dalla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari il giorno 13 maggio 1985.

Roma, 17 gennaio 1986, 751° anniversario dell’approvazione dell’Ordine, dalla sua fondazione, anno 768.

Fr. DOMENICO ACQUARO, O. de M.

                                                                       Maestro Generale

Fr. CARMELO PORTUGAL, O. de M.

                                                                        Segretario Generale

ABBREVIAZIONI

AA = Apostolicam Actuositatem

AG = Ad Gentes

CA = Constitutiones Amerianae

ChD = Christus Dominus

CIC = Codex Iuris Canonici

CM = Constitutiones Matritenses

CR = Constitutiones Romanae

DV = Dei Verbum

EM = Eucharisticum Mysterium

ES = Ecclesiae Sanctae

GE = Gravissimum Educationis

GS = Gaudium et Spes

IM = Inter Morifica

IOE = Inter Oecumenici

LG = Lumen Gentium

OT = Optatam Totius

PAE = Paenitemini

PC = Perfectae Caritatis

PO = Presbyterorum Ordinis

RF = Ratio Fundamentalis institutionis sacerdotalis

RSA = Regula Sancti Augustini

SC = Sacrosanctum Concilium

SD = Sacrum Dioaconatus

 

  

PROLOGO

DELLE COSTITUZIONI AMERIANE DEL 1272

Come Dio, Padre di Misericordia e Dio di ogni consolazione e datore di conforto in ogni tribolazione, per la sua grande misericordia inviò Gesù Cristo, suo Figlio, in questo mondo, per visitare tutto il genere umano che si trovava su questa terra come in carcere, schiavo, in potere del demonio e dell’inferno e per visitare e liberare tutti gli amici che erano in quel carcere in potere del predetto nemico e portarli nella sua gloria; e non solo quelli, ma anche tutti gli altri che, per sua grazia, arriveranno ad occupare i posti degli angeli che, per orgoglio, caddero dal cielo e diventarono demoni; similmente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, nelle cui operazioni non v’è divisione, per la loro misericordia e grande compassione, ordinarono di fondare e stabilire quest’istituto chiamato «Ordine della Vergine Maria della Mercede della redenzione degli schiavi, di Santa Eulalia di Barcellona»; di questa realizzazione costituirono servitore, messaggero, fondatore ed alfiere fra Pietro Nolasco.

Il potere e il volere di lui e di tutti gli altri Maestri Generali che gli sono succeduti, lo sforzo e l’opera dei religiosi e di tutto l’Ordine è consistito sempre in questo: che il Maestro Generale e i religiosi professi di quest’Ordine, con fede in Gesù Cristo, con speranza della salvezza e con autentico amore di Colui che, prendendo carne in questo mondo dalla gloriosa santa Maria Vergine, vero Dio e vero uomo in una sola persona, e soffrendo per noi passione e morte, ci visitò – infatti sempre visita i suoi amici – e liberò coloro che erano in potere dell’inferno, lavorino di buon animo e di buona volontà e con ogni opera buona nel visitare e liberare i cristiani che sono in schiavitù e in potere dei saraceni o di altri nemici della nostra Legge, secondo la buona disposizione e la buona volontà del Maestro di quest’Ordine.

Per continuare e portare avanti tale opera di merced o misericordia, cioè: per visitare e per liberare i cristiani dal potere dei nemici del comandamento di Cristo, tutti i religiosi di quest’Ordine, come figli di vera obbedienza, siano sempre gioiosamente disposti a dare la loro vita, se necessario, come Gesù Cristo la diede per noi; di modo che il giorno del giudizio, collocati per sua misericordia alla parte destra, siano degni di ascoltare quella dolce parola che Gesù Cristo pronunzierà con la sua bocca: «Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché ero carcerato e siete venuti a trovarmi, malato e mi avete visitato, ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, forestiero e mi avete ospitato».

Tutte queste cose Gesù Cristo ha stabilito che si compiano in quest’Ordine per mantenere e sviluppare un’opera di così grande misericordia qual è quella di visitare e redimere i cristiani in potere dei saraceni e di altri contrari alla nostra Legge, per cui Dio ha propriamente costituito quest’Ordine. 

  

PARTE PRIMA

L’ORDINE NELLA CHIESA

CAPITOLO I

SUA ORIGINE, FINE E NATURA

1 – Dio, Padre di misericordia, ha visitato e redento gli uomini offrendo loro, per mezzo di Gesù Cristo, il dono della sua amicizia e arricchendoli con la libertà di figli. Allo stesso modo ha voluto suscitare nella Chiesa uomini e donne che, guidati dallo spirito redentore di Gesù Cristo, visitino e liberino i cristiani che, per circostanze contrarie alla dignità della persona umana, si trovano in pericolo di perdere la loro fede. ( 2 Cor 1, 3; Lc 1, 68; Rm 8, 21; CA, Prologo.)

2 – Per realizzare questa missione, san Pietro Nolasco, spinto dall’amore di Cristo, ispirato dalla Vergine Maria e rispondendo alle necessità della Chiesa, il 10 agosto 1218 fondò in Barcellona l’Ordine della Vergine Maria della Mercede, della redenzione degli schiavi, con la partecipazione del re Giacomo I di Aragona e dinanzi al vescovo della città, Berenguer de Palou.

In forza dell’approvazione del Papa Gregorio IX il 17 gennaio del 1235, la Chiesa riconobbe l’azione dello Spirito Santo nella fondazione dell’Ordine, lo confermò assegnandogli la Regola di sant’Agostino, gli diede carattere universale incorporandolo pienamente nella sua vita e sanzionò la sua opera come missione tra il popolo di Dio. ( CA, Prologo; Bullarium Romanum, III, 1858, 485)

3 – Fin dalla sua fondazione il nostro Ordine ha seguito Gesù Cristo, rendendolo presente come amico e redentore tra i cristiani che «in potere dei saraceni e di altri nemici della nostra Legge », si trovavano esposti al pericolo di perdere la fede; in questo modo ha realizzato la parola del Vangelo: «Lo spirito del Signore è sopra di me…; per questo mi ha inviato per annunziare la liberazione ai prigionieri»; in essi ha saputo vedere il volto di Gesù che, nel giudizio, dirà: «ero carcerato e siete venuti a trovarmi».

Sorgono oggi nella società umana nuove forme di schiavitù sociale, politica e psicologica, derivanti in ultima analisi dal peccato e che risultano per la fede dei cristiani così perniciose come l’oppressione e la schiavitù di altri tempi.

Perciò il nostro Ordine si impegna a testimoniare lo stesso«lieto annunzio» di amore e di redenzione che ha presentato fin dall’inizio della sua storia. (A, Prologo; Lc 4, 18; Mt 25, 36; GS 4, 29.41)

4 – Noi mercedari ci consacriamo a Dio, fonte di ogni santità, per raggiungere la nostra santificazione attraverso la professione dei consigli evangelici. Fedeli agli ideali ed allo spirito del fondatore e «con fede integra, con carità verso Dio e il prossimo, con amore alla croce e con la speranza della gloria futura», mediante adeguate opere di misericordia, ci dedichiamo a visitare e redimere i cristiani dalle nuove forme di schiavitù, a causa delle quali essi si trovano esposti all’abbandono delle pratiche della vita cristiana e alla perdita della fede. Per conseguire questo fine siamo disposti a dare la vita, se fosse necessario, sull’esempio del Redentore. (PC 25; CA, Prologo).

5 – Il nostro Ordine è un Istituto religioso clericale di voti solenni e di diritto pontificio, composto di chierici e di fratelli cooperatori che vivono in modo uguale la vita religiosa; assume la perfetta vita comune prescritta dalla Regola di sant’Agostino e gode dell’esenzione secondo le leggi della Chiesa per un servizio più universale ed efficace al Regno di Dio, in conformità al suo specifico carattere religioso e apostolico.

Il suo titolo ufficiale è: Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede e in forma abbreviata Ordine della Mercede. Dopo il nome del religioso si pone: O. de M., oppure mercedario. (LG 45b; ChD 33-35; PC 8, 15; CIC 591.)

CAPITOLO II

SUO SPIRITO 

6 – Noi mercedari abbiamo come maestro e modello Cristo Redentore che con la sua morte ci ha liberato da ogni schiavitù e siamo disposti a seguirlo sacrificando perfino la nostra vita nell’esercizio del ministero redentore.

7 – Per il suo intervento all’inizio e nella vita dell’Ordine che porta il suo nome, noi mercedari chiamiamo Maria Madre della Mercede e la veneriamo come ispiratrice della nostra opera di redenzione. Essa è madre degli schiavi, che protegge come fratelli amati del suo Figlio, ed è ugualmente madre dei redentori che procurano la libertà agli schiavi, poiché anima e promuove così la missione del Signore che «rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Guardando Maria, scopriamo il significato della nostra spiritualità e l’urgenza della nostra azione apostolica. (Gv 19, 25-27; Mt 25, 31-46; Lc 1, 46ss; LG 55.56.58; CR 81. 2 Cfr. RSA 1, 3)

8 – Per il suo impegno a favore degli schiavi e la sua vita a servizio dell’Ordine che ha fondato, san Pietro Nolasco è per noi il segno più vicino dell’amore redentore di Gesù e il realizzatore più perfetto dell’opera liberatrice di Maria. Per questo procuriamo di imitare la sua vita, continuiamo la sua opera nella Chiesa e lo veneriamo come Padre.

9 – Lo spirito mercedario suppone fondamentalmente la scoperta di Cristo che continua a soffrire  nei cristiani oppressi e schiavi, esposti a perdere la propria fede, e comporta l’impegno pratico di carità nel mettere la propria vita al servizio di questi fratelli, perché vivano la libertà dei figli di Dio. Per questo noi mercedari dobbiamo essere forti nella fede, ardenti nella carità e costanti nella speranza del Regno di Dio. Vivendo queste tre virtù sperimentiamo Dio come potenza di redenzione, che si è incarnato in Gesù sulla nostra terra.

10 – Fondiamo la nostra attività apostolica nell’appartenenza al Popolo di Dio, inseriti nella tradizione della vita religiosa; la esercitiamo come comunità di fratelli che vivono insieme, avendo un cuore solo e un’anima sola, protesi verso Dio. (2)

 11 – Il patrimonio spirituale del nostro Ordine si è andato arricchendo lungo i secoli con la santità di molti religiosi che,

sostenuti dalla Eucaristia, hanno coltivato lo spirito redentore, propagato come missionari la fede in Gesù, diffuso l’amore alla Vergine Maria e sigillato perfino con il proprio sangue il loro ministero al servizio della Chiesa. Per questo ci preoccupiamo di conoscere e di amare l’Ordine, impregnando del suo spirito la nostra vita individuale e la nostra azione apostolica.

12 – Lo spirito della Mercede viene espresso anche da un insieme di istituti religiosi e di associazioni laicali sorti lungo i secoli. Tutti si richiamano ad uno stesso fondatore originario, san Pietro Nolasco al quale, talvolta, troviamo associati altri fondatori particolari. Questi istituti e associazioni si impegnano a compiere, in forme diverse, la stessa missione liberatrice, si sentono uniti dal medesimo amore alla Vergine Maria sotto il titolo della Mercede, coltivano uno stesso spirito, promuovono legami di fraternità e formano la Famiglia Mercedaria.

 CAPITOLO III

SUO QUARTO VOTO

 13 – Seguendo san Pietro Nolasco e illuminati dal suo carisma, noi mercedari crediamo che la nostra missione liberatrice appartiene alla natura dell’Ordine e la esercitiamo in nome della Chiesa, in un’intima comunione con Dio e in una reale incarnazione nelle necessità degli uomini. (CIC 675.)

14 – Per compiere questa missione, spinti dalla carità, ci consacriamo a Dio con un voto particolare in virtù del quale

promettiamo di dare la vita, se necessario, come Cristo l’ha data per noi, per salvare i cristiani che si trovano nell’estremo pericolo di perdere la loro fede nelle nuove forme di schiavitù.

15 – Questo voto, assunto come promessa volontaria, cosciente e assoluta, è caratteristico del nostro Ordine, ispira tutti gli atti della sua opera redentrice e qualifica l’adempimento della sua missione nella Chiesa.

16 – Le nuove forme di schiavitù, che costituiscono il campo proprio della missione e del quarto voto mercedario, si trovano là dove si verifica una situazione sociale che comprende le seguenti condizioni:

1a  sia oppressiva e degradante per la persona umana,

2a  derivi da principi e sistemi opposti al Vangelo,

3a  ponga in pericolo la fede dei cristiani, e

4a  offra la possibilità di aiutare, visitare e redimere le persone che si trovano in tale situazione.

CAPITOLO IV

SUA MISSIONE REDENTRICE E MINISTERI 

17 – Nel corso della sua storia e secondo le necessità della Chiesa, oltre alla propria missione redentrice, il nostro Ordine ha assunto una serie di ministeri caritativi e apostolici. Attualmente continua a compiere questi ministeri, organizzandoli in rapporto alle necessità di ogni chiesa particolare e aggiornandoli alla luce della missione redentrice. Lo spirito redentore dell’Ordine deve animare tutta l’azione apostolica dei religiosi, di modo che questa di esso si alimenti e in esso trovi la propria unità. 

18 – Noi mercedari, vivendo la nostra consacrazione religiosa con la disposizione interiore richiesta dal quarto voto, compiamo con spirito redentore i ministeri affidati dall’obbedienza, per l’edificazione del Corpo di Cristo. Nella scelta o accettazione dei ministeri si preferiscano quelli che maggiormente rispondono al fine e allo spirito dell’Ordine, tenendo conto dell’unità e dell’efficacia dell’azione e delle necessità dei tempi e dei luoghi. ( PC 20.)

19 – Poiché non si possono esercitare con efficacia i nostri ministeri in una società sconosciuta, i religiosi studino i valori spirituali che si manifestano storicamente secondo i segni dei tempi e tutto ciò che contribuisce ad una migliore conoscenza individuale e sociale dell’uomo.

20 – Il governo generale e quello di ogni provincia promuovono la missione redentrice del nostro Ordine, compiuta attraverso i ministeri attuali o per mezzo di nuove iniziative e azioni che nascono dallo spirito e dal carisma di san Pietro Nolasco.Gli statuti provinciali regolano l’esercizio dei ministeri caritativi ed apostolici.

PARTE SECONDA

LA CONSACRAZIONE DEL MERCEDARIO 

CAPITOLO I

NEL MISTERO DELLA CHIESA 

21 – Incorporati nella Chiesa in virtù della consacrazione battesimale, i religiosi sono testimoni di Cristo davanti agli uomini mediante la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità. Essi esprimono la propria consacrazione in modo più radicale attraverso i consigli evangelici della castità, della povertà e dell’obbedienza: si offrono a Cristo ponendosi al servizio della Chiesa, si liberano dagli impedimenti che ostacolano l’esercizio della carità e offrono la testimonianza della propria vita consacrata, prefigurando così il valore del regno di Dio che supera tutto il creato. ( LG 44; PC 5.)

22 – Noi mercedari caratterizziamo la nostra consacrazione religiosa con il voto di redenzione nella linea del martirio, considerato dalla Chiesa come dono esimio e suprema prova di amore; in questo modo ci presentiamo come segno dell’offerta di Cristo che ha donato la sua vita per redimerci da ogni schiavitù. (LG 42b.)

23 – Attualizziamo la nostra consacrazione, radicata in Maria ed esemplarmente vissuta dal nostro santo Padre, coltivandola in un processo di purificazione e di offerta interiore che ci permette di vivere in libertà, superando l’egoismo e facendo fruttificare i doni della grazia. Una costante presa di coscienza del posto che Dio ci ha assegnato nella Chiesa, ci spinge a vivere i voti della nostra professione e ad aspirare alle più alte esigenze delle virtù rispettive.

24 – Oltre alla frequente rinnovazione privata della propria professione, i religiosi la rinnovino comunitariamente e secondo il rituale, ogni anno nell’anniversario della fondazione dell’Ordine o in un altro giorno stabilito dal superiore, d’accordo con la comunità.

Capitolo II

NELLA FRATERNITÀ COMUNITARIA

25 – Il nostro Ordine è una fraternità cristiana dove – venerando Maria comeMadre, seguendo l’esempio di san Pietro Nolasco e a somiglianza della prima comunità cristiana in cui ogni cosa era di tutti – noi mercedari vogliamo realizzare il grande desiderio di Gesù: «Padre, fa’ che siano una cosa sola, come lo siamo tu ed io».

La stessa vita di comunità, sostenuta da un profondo amore umano vivificato dallo Spirito Santo, è il luogo della presenza del Signore, secondo la sua parola: «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sto in messo ad essi». Manifesta inoltre la venuta di Cristo e consolida la stessa consacrazione, creando un ambiente più favorevole per l’osservanza dei voti.(Gv 17, 22; Mt 18, 20; At 1, 14; RSA 1, 4; PC 15.)

26 – Professando la Regola di sant’Agostino e cercando la perfezione dell’amore richiesta dal quarto voto, coltiviamo l’unione di cuore, di spirito e di beni; creando un clima di amicizia e di mutuo affetto, condividiamo ciò che abbiamo e lo mettiamo al servizio della nostra missione redentrice.

27 – Vivendo in comune l’esperienza di fede e di preghiera che esprimiamo nel nostro particolare stile di vita, dobbiamo portare gli uni i pesi degli altri, accettarci e amarci con le nostre affinità e differenze, sempre disposti a perdonarci scambievolmente qualsiasi offesa. (. Gal 6, 2.)

28 – La pratica della vita comune – preghiera, lavoro, pasti, ricreazione ed ogni altro atto – è espressione della comunione di spirito e di fraternità che deve regnare nelle nostre comunità e favorisce l’unità e la forza della nostra azione apostolica.

29 – Si ponga il massimo impegno nel creare una vera coscienza comunitaria mediante la pianificazione e la partecipazione di tutti i membri alle opere e ai lavori della comunità, con parità di diritti e di doveri, fatta salva la responsabilità di ciascuno in ragione del proprio ufficio. Il superiore promuova questa cordiale coesione e armonia nella comunità e nell’azione apostolica.

30 – I ministeri apostolici, gli uffici e gli atti disposti dall’obbedienza, si considerino come pratica della vita comune; e i responsabili del lavoro pastorale cerchino le forme adeguate persuperare le difficoltà che possono sorgere tra gli atti comunitari e le attività apostoliche.

31 – Quando un religioso, per compiere il suo ministero, non può partecipare ad un atto comunitario, si unisca spiritualmente ai suoi confratelli, e questi si considerino rappresentati da lui in quel servizio alla Chiesa, compiuto a nome della comunità.

32 – I superiori maggiori contribuiscano a mantenere l’armonia fra tutti i religiosi con la loro frequente presenza nelle comunità, preoccupandosi di essi e aiutandoli nella loro vita fraterna. 

CAPITOLO III

PERMEZZO DELLA CASTITÀ RELIGIOSA

33 – Dio, che benedice abbondantemente l’amore umano, chiama con una vocazione speciale alcuni dei suoi figli alla castità per il Regno dei cieli. Per mezzo della loro castità i religiosi rispondono generosamente al dono dell’amore che Dio offre loro in Gesù Cristo, povero e vergine: accettano, riconoscenti, la sua presenza e coltivano il suo mistero. Ratificata con il voto, la castità li consacra in modo eminente al servizio di Dio e degli uomini, realizza in loro una più stretta unione con il mistero pasquale, li rende capaci di una maggiore fecondità nello spirito a livello comunitario e apostolico, conferisce loro uno speciale dominio di se stessi, così che nessun altro voto esprime meglio la consacrazione totale ed esclusiva della vita religiosa. ( LG 42c; 46; PC 1.)

34 – Con la castità i religiosi si propongono di suscitare e fomentare una fraternità comunitaria di seguaci di Gesù i quali, impegnati con un vincolo definitivo, compiono il precetto: «amatevi l’un l’altro». Nello stesso tempo questo voto comporta l’obbligo di osservare perfetta continenza nel celibato per il Regno dei cieli. (Gv 13, 34; CIC 599.)

35 – Essendo una maniera integrale di realizzarsi nella dimensione dell’amore, la castità è sorgente di una fecondità più abbondante, rendendo idonei i religiosi per l’impegno apostolico. Per questo noi mercedari, in forza della castità animata dal quarto voto, accettiamo pienamente l’amore di Dio e ci mettiamo al servizio dell’opera redentrice di Cristo.

36 – La castità riveste un particolare significato mariano. Come Maria, serva del Signore e vergine feconda, il mercedario offre la propria persona e la propria vita nelle mani di Cristo Redentore.

37 – La castità religiosa procede da Cristo e si mantiene con la sua grazia, per cui sono necessari innanzitutto i mezzi soprannaturali; si sviluppa progressivamente con l’offerta personale, umile e fiduciosa a Cristo e al ministero apostolico. Nello stesso tempo hanno grande importanza i mezzi naturali che conducono al retto dominio delle passioni e a un normale equilibrio affettivo. (PC 12.

38 – I religiosi vivano la carità fraterna nella comunità per fomentare un clima nel quale, aiutando gli uni la castità degli altri, questa raggiunga la sua piena maturità. E quando sono costretti a vivere per qualche tempo fuori della vita comunitaria, approfittino di ogni occasione per convivere con i fratelli dello stesso abito o con altri religiosi. ( Pc 12; RSA 4, 24.)

39 – I religiosi abbiano con le donne un comportamento prudente, delicato e semplice; valorizzino l’efficacia della loro collaborazione nell’apostolato, soprattutto in quello specifico dell’Ordine. Per salvaguardare la castità, oltre alle disposizioni dei superiori, saranno la propria responsabilità e la coscienza morale a imporre l’esigenza di un maggiore controllo nei casi concreti.

40 – I religiosi stimano la castità come una delle note più visibili della santità e trascendenza della Chiesa e anticipazione, in questo mondo, della futura vita celeste, e la osservano offrendosi a Dio con cuore indiviso.

CAPITOLO IV

PERMEZZO DELLA POVERTÀ EVANGELICA 

41 – Con la povertà i religiosi si consacrano a Dio e riconoscono il tesoro del Regno offerto da Gesù Cristo che «da ricco che era si fece povero, perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà». Per questo considerano secondarie le ricchezze di questo mondo, vivono la povertà in atteggiamento di distacco interiore e di abbandono fiducioso nelle mani del Padre, rinunziando ad ogni eccessiva preoccupazione per i beni temporali (2 Cor 8, 9.)

42 – I religiosi mettano in comune ciò che sono e ciò che hanno. Con il voto di povertà si impegnano modo che tutto quello che guadagnano con il proprio lavoro o a motivo dell’istituto, oppure percepiscono come pensione, sussidio o a qualsiasi altro titolo, lo acquistano per la comunità. Con la professione temporale i religiosi non perdono la capacità di possedere ed acquistare beni; tuttavia prima della professione dei voti semplici cedano l’amministrazione, uso ed usufrutto dei propri beni a chi preferiscono. Prima della professione solenne facciano la rinunzia dei medesimi, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile. ( At 1, 14; Lc 1, 48.)

43 – Questo distacco interiore e comunione fraterna di beni culmina in un gesto di aiuto ai bisognosi. Per questo noi mercedari, seguendo le orme di san Pietro Nolasco, ci impegniamo a porre beni e vita al servizio della missione redentrice

44 – Vediamo in Maria un modello di povertà redentrice, poiché essa si è messa nelle mani di Dio come serva che non ha nulla: ha acconsentito a tutte le forme di rinunzie richieste dal Padre, fino ad offrire il proprio Figlio sulla croce, e ha concluso la sua vita terrena condividendola con i fedeli di Gesù, nella Chiesa. (CIC 668)

45 – Questo voto, oltre al possesso comunitario dei beni, esige lo spogliamento reale, la dipendenza dai superiori nell’uso e disposizione dei beni, la testimonianza personale e collettiva di povertà. Tenendo presente che la povertà è segno particolarmente stimato della sequela di Cristo, non vi sia nelle comunità accumulazione di beni, lucro immoderato, né la loro apparenza. ( CIC 600)

46 – Noi religiosi dobbiamo considerare i beni dell’Ordine, in ragione della povertà e del fine al quale sono destinati, come appartenenti ai poveri della Chiesa; usarli come mezzo per la nostra missione caritativa e redentiva, e trattarli con cura come amministratori fedeli che devono rendere conto di essi a Dio e alla comunità.

47 – La povertà religiosa si esprime anche con l’accettazione soprannaturale della legge del lavoro per provvedere come i poveri al proprio sostentamento e per aiutare coloro che sono in necessità. Questo ci obbliga ad evitare l’ozio e ad impegnare le nostre migliori qualità nel compimento dell’ufficio assegnato

48 – Si provveda ad ogni religioso del necessario, secondo le esigenze materiali e il ministero di ciascuno, nello spirito della povertà. Quando i religiosi sono trasferiti ad altra comunità possono portare con sé quegli oggetti di uso personale che sono loro necessari.

49 – Eccetto il caso di malattia, di vecchiaia o di altra necessità, non ci sia distinzione alcuna trai religiosi nella pratica della povertà, facendo tutto il possibile perché la diversità di nazione, di provincia, di casa o di ufficio non introduca disuguaglianze.

50 – Oltre alla realizzazione del proprio impegno redentore, le comunità, nei limiti delle proprie possibilità, contribuiscano alla soluzione delle necessità della Chiesa e al soccorso dei bisognosi, manifestando la propria generosità con i poveri specialmente in occasione delle feste dell’Ordine.

51 – Il provinciale col suo consiglio studi il modo di aiutare i genitori dei religiosi che si trovano in necessità. 

Capitolo V

PERMEZZO DELL’OBBEDIENZA NELLA FEDE 

52 – Con l’obbedienza i religiosi scoprono e accettano la volontà di Dio, manifestata in Gesù Cristo il quale, obbediente al Padre, non venne per essere servito, ma per servire. Con essa rinunziano al desiderio di dominio sugli altri ponendosi nelle mani di Dio e impegnandosi a compiere la sua volontà sulla terra, convinti che l’obbedienza lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la conduce al suo pieno sviluppo mediante la più ampia libertà dei figli di Dio. (Gv 4, 34; Fil 2, 8-9; PC 14; Mt 20, 28.)

53 – Con il voto di obbedienza i religiosi sottomettono la propria volontà ai legittimi superiori, ai quali devono guardare come a rappresentanti di Dio quando questi comandano qualche cosa secondo le costituzioni. Noi mercedari riconosciamo come segno della volontà di Dio i comandamenti, i consigli evangelici, gli insegnamenti della Chiesa, la vita fraterna, l’esigenza redentrice, le leggi e le tradizioni dell’Ordine, i comandi dei superiori, e persino gli avvenimenti lieti o tristi. (CIC 601.)

54 – Per noi seguaci di san Pietro Nolasco, la professione dell’obbedienza raggiunge il massimo grado nell’unione con la volontà salvifica di Dio mediante il quarto voto che ci associa al sacrificio redentore di Cristo, il quale umiliò se stesso assumendo la condizione di servo per liberare i propri fratelli. (Fil 2, 7.)

55 – Noi mercedari scopriamo il modello perfetto della nostra obbedienza in Maria che, con fede umile, generosa e fiduciosa, accettò pienamente e responsabilmente la volontà divina, associandosi all’offerta redentrice del suo Figlio, in spirito di servizio a Dio e agli uomini.

56 – L’obbedienza obbliga ugualmente tutti i religiosi, impegnati nella ricerca della volontà di Dio. I superiori compiono il proprio ufficio animando questa ricerca, favorendo la vita di orazione e di carità fraterna e organizzando con i religiosi i servizi dell’apostolato.Gli altri religiosi, in spirito di fede e come corresponsabili dell’opera comune, mettono a disposizione le proprie iniziative e la personale collaborazione, manifestano le proprie ragioni con rispetto, accettano l’ultima decisione dei superiori attraverso i quali si manifesta nella comunità ilpiano del Signore e offrono loro l’aiuto della preghiera.

57 – Il superiore, sull’esempio di Cristo, eserciti la sua autorità come servizio alla comunità, a modo di fratello ed amico più amato che temuto dai religiosi e li aiuti, con pazienza e prudenza, nell’acquisto della perfezione personale e comunitaria. (4)

58 – I religiosi abbiano i medesimi sentimenti della Chiesa e siano pronti ad eseguire i suoi ordini e direttive; prestino filiale obbedienza, anche in virtù del voto, al Vicario di Cristo e collaborino con l’ordinario del luogo, secondo le leggi canoniche.

59 – Affinché il dialogo tra i superiori ed i religiosi sia realmente costruttivo, si svolga sempre con massimo rispetto e carità. I superiori facilitino la libertà dei figli di Dio, e solo in casi eccezionali facciano uso del precetto formale di obbedienza, che verrà dato per iscritto.

 

PARTE TERZA

VITA SPIRITUALE E OSSERVANZA

CAPITOLO I

PAROLA DI DIO E VITA LITURGICA

60 – La perfezione della sequela di Cristo si realizza e si sostiene soprattutto mediante il contatto vivo con la parola di Dio e la celebrazione liturgica.

61 – La sacra scrittura, parola del Padre che «va amorosamente incontro ai suoi figli per conversare con essi», deve essere la nostra assidua lettura, accompagnata dalla preghiera perché possiamo realizzare un vero colloquio con Dio, e si converta in fonte di vita spirituale. Si raccomanda vivamente la lettura spirituale orientata all’imitazione di Gesù Cristo. (Cfr. DV 21, 25; PC 6.)

62 – Ci proponiamo di curare la preparazione e la comprensione teologica delle nostre celebrazioni, per vivere più pienamente lo spirito liturgico e ricevere una grazia più abbondante dall’azione sacra nella quale Cristo è presente in modo del tutto particolare, associando a sé la Chiesa che, per mezzo di Lui, rende culto al Padre.  (Cfr. SC 7. 11. 17.)

63 – Coltiviamo lo studio della sacra liturgia, per poterla vivere noi stessi e comunicarla ai fedeli con la parola e con l’esempio. Si organizzi con particolare diligenza il culto nelle nostre chiese, come attiva partecipazione al movimento liturgico della diocesi. ( Cfr. SC 16-19; IOE 11-14, 18.)

64 – Partecipiamo ogni giorno all’Eucaristia, sorgente e culmine della vita cristiana, offrendo la vittima divina e con essa noi stessi e ci accostiamo a mangiare la Cena del Signore, segno efficace dell’unità del popolo di Dio e vincolo della nostra comunione fraterna.  ( Cfr. SC 48, 55)

65 – Dove c’è la possibilità, si celebri ogni giorno la messa comunitaria, nella quale concelebrino i sacerdoti, lasciando tuttavia la libertà ad ognuno di celebrare individualmente l’Eucaristia. (5 Cfr. EM 47; IOE 15; CIC 90)

66 – Procurino i nostri sacerdoti di celebrare ogni giorno degnamente e devotamente il santo sacrificio, e gli altri religiosi di parteciparvi pienamente col ricevere il Corpo Santissimo di Cristo.  (Cfr. PO 13c; CIC 663, 2.)

67 – Per ottenere ed esprimere la nostra continua conversione interiore dobbiamo accostarci frequentemente al sacramento della penitenza, tenendo presente che le offese fatte a Dio feriscono anche la Chiesa di Cristo. (Cfr. LG 11b; CIC 664.)

68 – Con l’ufficio divino o liturgia delle ore, soprattutto celebrato in comune, il nostro Ordine si associa all’inno di lode col quale la Chiesa e lo stesso Cristo si rivolgono incessantemente al Padre. Per questo ci sforziamo di «unire la mente alla voce», per rappresentare degnamente dinanzi al Signore la Chiesa orante e per alimentare la nostra pietà e preghiera personale. (Cfr. SC 84. 90.)

69 – Dobbiamo compiere con dignità e massima pietà la recita integrale della liturgia delle ore e la sua celebrazione, ordinariamente in comune, all’ora più opportuna, tenendo presente la possibile partecipazione dei fedeli. Se l’impegno nelle opere di carità o di apostolato lo impedisse, la comunità si deve riunire almeno per la recita delle lodi e dei vespri. (Cfr. CIC 1173. 1174. 1175.)

70 – La celebrazione delle messe nelle nostre chiese e la recita della liturgia delle ore, tanto in comune come in privato, sono regolati dal calendario dell’Ordine.

71 – Santifichiamo il giorno del Signore, fondamento e nucleo dell’anno liturgico, e i giorni festivi, con celebrazioni liturgiche particolarmente solenni dell’Eucaristia e della Parola. (Cfr. SC 106; IOE 15.)

CAPITOLO II

ORAZIONEMENTALE E PRATICHE DI PIETÀ 

72 – Oltre che con le celebrazioni liturgiche, è necessario pregare il Padre nel segreto, coltivando lo spirito di preghiera e la preghiera stessa personale, ispirata alla parola di Dio e alle migliori fonti della spiritualità cristiana e mercedaria. (Cfr. Mt 6, 6; SC 12; PC 6.)

73 – Nella nostra orazione noi mercedari sperimentiamo la presenza di Maria, la Madre di Gesù, la quale presiede ed ispira la nostra orazione, e con Essa – che «primeggia tra gli umili e i poveri del Signore» -, glorifichiamo Dio, ne imploriamo la misericordia per gli oppressi, ne esaltiamo la giustizia contro i potenti e ci sforziamo di imitarla nella sua unione con Lui e nell’offerta della propria vita. ( Cfr. At 1, 14; LG 55; Lc 1, 46-55.)

74 – Vediamo nel nostro padre san Pietro Nolasco la guida e il modello dell’orazione mercedaria, imitiamo il suo atteggiamento contemplativo e troviamo, nell’unione con Cristo Redentore che soffre negli schiavi, la forza che ci converte in messaggeri di amore e di libertà.

75 – La comunità si riunisce per l’orazione mentale ogni giorno, almeno per un’ora, come tempo dedicato all’intima riflessione e unione con Dio, la quale deve animare la nostra vita di fraternità e la nostra azione apostolica. La comunità si riunisce ugualmente ogni giorno per l’esame di coscienza, se è possibile durante la recita di compieta, affinché ciascuno di noi progredisca nella conoscenza di se stesso e nella purificazione costante dei motivi del nostro operare. (Cfr. PO 18b; CIC 663, 3; 664.)

76 – Ogni comunità determina ora e forma dell’orazione mentale e stabilisce altre pratiche comunitarie di pietà sottoponendo tutto all’approvazione del provinciale. Il superiore, animatore spirituale della comunità, si preoccupa della loro realizzazione quotidiana, come pure della celebrazione degli atti indicati nel rituale per le ricorrenze dell’Ordine.

77 – Seguendo la tradizione eucaristica del nostro Ordine noi mercedari visitiamo e adoriamo assiduamente il Signore presente nel Sacramento. (Cfr. PO 18c; CIC 663, 2.)

78 – Almeno una volta al mese la comunità si riunisce per la revisione di vita, su temi di spiritualità e di apostolato, studiando i migliori mezzi pratici per una maggiore osservanza regolare ed efficacia apostolica.

79 – Il nostro ritiro mensile e gli esercizi spirituali annuali saranno diligentemente preparati e realizzati in luogo e tempo convenienti, affinché vi partecipino tutti i religiosi. (Cfr. CIC 663, 5.)

CAPITOLO III

DEVOZIONE ALLANOSTRA SS.MA MADRE

E AI SANTI DELL’ORDINE

80 – Il nostro Ordine, con la Chiesa, ammira ed esalta Maria, congiunta indissolubilmente all’opera salvifica del suo Figlio, come il frutto più eccelso della Redenzione e la contempla come un’immagine purissima di ciò che esso stesso desidera e spera di essere. ( Cfr. Lg 53. 68; SC 103.)

81 – Noi mercedari ci proponiamo di amare filialmente Maria e di onorarla come «Nostra Madre », in quanto spirituale fondatrice dell’Ordine. Ci sforziamo di averla come modello vivo di consacrazione a Dio e di servizio redentore agli uomini, le chiediamo costantemente la fedele perseveranza nella vocazione, e ci sentiamo anche obbligati a coltivare con fervore la sua devozione tra gli altri membri della famiglia mercedaria, i cristiani oppressi ed i fedeli affidati al nostro servizio apostolico. (Cfr. CM 1.5; CR 81, 225ss.)

82 – Per conoscerla meglio e imitarla, noi mercedari studiamo con particolare interesse la figura di Maria; con semplicità e competenza dobbiamo esporre la sua missione e i suoi privilegi, e con la nostra vita ed il nostro esempio dobbiamo essere promotori di autentico culto mariano. 

83 – Onoriamo la Madre di Dio, specialmente con i seguenti atti:

1° recita giornaliera di una parte del rosario;

2° nei sabati, secondo le leggi liturgiche, la messa della nostra santissima Madre e la liturgia delle ore di S. Maria; e nell’ora più opportuna il canto della «Salve»;

3° nell’ultimo sabato del mese, speciali preghiere per i cristiani oppressi;

4° solenne celebrazione della sua festa il 24 settembre;

5° dedicazione delle province, chiese e oratori;

6° presenza della sua immagine nel coro e nelle camere.

84 – Ugualmente veneriamo, con particolare amore il nostro Padre san Pietro Nolasco e dobbiamo studiare attentamente la sua vita e missione nella Chiesa, affinché il suo spirito e il suo servizio redentore si mantengano nell’Ordine. (Cfr. Liturgia della festa di S. Pietro Nolasco, inno dei Vespri)

85 – Onoriamo il nostro Padre celebrando solennemente in ogni comunità la sua festa, illustrando ai fedeli le sue virtù e i suoi esempi, istruendo i terziari e confratelli nella conoscenza della sua vita e della sua opera e cantando qualche lode in suo onore dopo la Salve sabatina.

86 – Celebriamo le feste degli altri Santi del nostro Ordine con spirito di fraternità, tenendo presente gli esempi della loro vita come modelli di risposta fedele alla stessa vocazione. 

CAPITOLO IV

ABNEGAZIONE EMORTIFICAZIONE

87 – La consacrazione battesimale e quella religiosa esigono da chi segue Cristo il rinnegamento di se stesso e la realizzazione, nella vita individuale e comunitaria, della morte e risurrezione del Signore, morendo al peccato e al mondo,  per vivere unicamente per Dio unicamente  per Dio.   (Cfr. Rm 6, 4-6; PC 15.)

88 – Dovendo formare in noi la perfetta immagine di Gesù Cristo, non solo abbiamo bisogno dell’abnegazione interiore, ma anche di mortificazioni corporali personali e comunitarie, che ci conducono alla santificazione e caratterizzano tutta la nostra vita, diventando cosi testimonianza apostolica e spingendoci ad una maggiore carità nel servizio dei fratelli.

89 – Risponderemo a Dio con generosità quando Egli ci ispira qualche mortificazione, tenendo presente che la migliore di tutte consiste nell’accettare con fede le rinunzie e i disagi che comporta la vita consacrata nella comunità.

90 – Nel giorno di ritiro spirituale o in altro più conveniente, secondo il ciclo liturgico, specialmente in avvento e quaresima, si tengano celebrazioni penitenziali comunitarie ordinariamente accompagnate dalla confessione sacramentale.

91 – Oltre a quelli già stabiliti dalla Chiesa, sono giorni di penitenza nel nostro Ordine, uno di quelli che precedono le feste della nostra santissima Madre e del nostro santo Padre e quelli stabiliti, in casi particolari, dagli statuti provinciali, i quali indicano anche gli atti di mortificazione più appropriati al luogo ed all’attuale modo di vivere. ( Cfr. PAE, III; CIC 1249-1253.)

CAPITOLO V

CURA DEGLI AMMALATI ED ANZIANI

 92 – Tutti dobbiamo vedere nella malattia un modo di unirci alla Passione del Signore e nella morte la suprema offerta della nostra vita.

93 – I religiosi deboli, malati o anziani rappresentano in modo speciale Cristo nella comunità. Pertanto li cureremo con somma delicatezza e carità fraterna, visitando con frequenza gli infermi e impediti.

94 – Il superiore procuri con sollecitudine e carità che i religiosi, dove ciò è possibile, godano delle assicurazioni sociali per malattia e vecchiaia, cercando che non manchi il necessario agli infermi e anziani.

95 – Il superiore si preoccuperà anche che i nostri religiosi colpiti da gravi malattie o in avanzata età ricevano per tempo l’unzione degli infermi e il sacro viatico, che amministrerà ordinariamente egli stesso, accompagnato dagli altri religiosi della comunità. 

CAPITOLO VI

COMUNICAZIONE, CLAUSURA, SILENZIO

96 – La comunicazione umana è un inestimabile dono che esige capacità di ascolto e di cordiale accoglienza dell’altro in un clima di confidenza, senza il quale è impossibile la vita comunitaria fraternamente compartecipata. La Scrittura ci ricorda che dobbiamo essere pronti ad ascoltare, lenti a parlare, e che Gesù comunicòai suoi discepoli, come ad amici, tutto ciò che aveva ricevuto dal Padre. Anche la nostra amicizia di fratelli in Cristo si deve esprimere in un sincero scambio comunitario e in un tratto familiare semplice. ( Cfr. PAE, III; CIC 1249-1253.)

97 – Ci riuniamo per prendere parte ad una medesima mensa con la debita benedizione e il dovuto ringraziamento al Signore, in un clima di sana allegria che fomenta l’unione fraterna, facendo attenzione che il nostro alimento sia sobrio e sufficiente nel rispetto della povertà. Dopo il ringraziamento, i religiosi condividono per qualche tempo una familiare ricreazione comunitaria.

98 – L’uso dei mezzi di comunicazione sociale sia fatto con la dovuta discrezione, evitando tutto quello che può essere nocivo alla nostra consacrazione religiosa, rispettando il doveroso amoreal silenzio e contribuendo all’unione fraterna.( Cfr. Gc 1, 19; Gv 15, 15.) 

99 – I nostri religiosi apprezzino il silenzio come una pratica dell’osservanza regolare che favorisce la pietà, lo studio, il raccoglimento e il riposo; pertanto, dovranno osservarlo nei momenti e nei luoghi stabiliti dalla comunità al fine di creare nelle nostre case un ambiente propizio all’incontro con Dio, allo sviluppo dell’intelligenza, all’esercizio della virtù e a un conveniente riposo corporale.

100 – Al fine di favorire l’intimità e lo spirito religioso della comunità si osservi la clausura stabilita nelle nostre case, stando attenti che essa non intralci il ministero pastorale e riservando sempre una parte della case ai soli religiosi .( CIC 667, 1.)

101 – Il provinciale, sentita la comunità determina in ogni casa i limiti della clausura potendola anche dispensare per giuste cause. Il superiore locale, in circostanze simili, la può dispensare occasionalmente.

102 – Le visite si ricevano in luoghi e tempi opportuni, evitando inutili distrazioni; i religiosi osservino la massima discrezione nelle visite a casa di privati, non si immischino in affari estranei al loro lavoro apostolico, né propalino fuori quelli della comunità.

CAPITOLO VII

ORDINE DOMESTICO ED ALTRE OSSERVANZE 

103 – Gli orari con i quali si regola l’ordine domestico devono essere allo stesso tempo precisi e flessibili, affinché non subiscano danno né lo spirito religioso né l’efficacia dell’apostolato. 

104 – Da veri poveri dobbiamo compiere il nostro lavoro mettendo a frutto i nostri talenti con piena disponibilità a favore della comunità. Si distribuiscano equamente gli incarichi secondo le capacità personali e le necessità apostoliche, lasciando anche ad ognuno il tempo per il necessario riposo e per dedicarsi a se stesso. (Cfr. PC 13; ES II, 26.)

105 – Per il buon ordine interno, i religiosi quando devono uscire di casa, chiedano il permesso al superiore o al vicario, a meno che non si tratti di uscite ordinarie inerenti al proprio ufficio.

106 – Le vacanze annuali si organizzino in ogni provincia e comunità in modo che non riceva danno la vita spirituale, né venga trascurato il servizio apostolico.

107 – Come segno della propria consacrazione e testimonianza di povertà, i religiosi portino l’abito dell’Ordine. Esso è bianco, di materia semplice, formato da tunica, cintura, scapolare, cappuccio e stemma. Per motivi speciali e fino a quando questi durano, il Maestro Generale può permettere un altro vestito con lo stemma dell’Ordine che è costituito da uno scudo nella cui parte superiore è riportata la croce della cattedrale di Barcellona e nella parte inferiore l’insegna delle armi del re Giacomo I di Aragona. Di solito è sormontato della corona reale. (Cfr. PC 17; CIC 669, 1.)

108 – Nei documenti e negli scritti ufficiali si usi il timbro dell’Ordine, eccetto che lo impedisca qualche grave ragione. I superiori maggiori, alla fine dei documenti indirizzati ai religiosi, dopo l’anno del Signore, mettano anche quello della fondazione dell’Ordine.

109 – Per gli atti che lo richiedono si segua l’ordine di professione tra i sacerdoti, i fratelli e gli studenti professi. Il Maestro Generale nell’Ordine, il provinciale nella sua provincia, il superiore locale nella sua comunità occupano il posto della presidenza.

110 – I viaggi dei religiosi si compiano con i dovuti permessi. I superiori locali possono autorizzarli nei casi ordinari; il provinciale dentro i limiti della rispettiva nazione o provincia. Per i viaggi straordinari e prolungati si richiede l’autorizzazione del Maestro Generale.

111 – Quando un religioso giunge dove c’è una casa dell’Ordine, vi si rechi almeno per salutare i suoi confratelli, e la comunità lo accolga fraternamente. Se dovesse trattenersi colà per compiere qualche ministero, si unisca alla vita comunitaria riconoscendo l’autorità del superiore locale in conformità al diritto comune e proprio.

112 – Nei momenti stabiliti dalla comunità, si legga ogni settimana qualche capitolo della regola e delle costituzioni dell’Ordine, che sono guida sicura secondo la quale viviamo la nostra consacrazione religiosa.

 CAPITOLO VIII

PARTECIPI E COLLABORATORI

113 – Consideriamo i membri degli altri istituti della Famiglia Mercedaria come frutti maturati dallo spirito del nostro Ordine e offriamo alle comunità delle monache e delle altre religiose, con spirito fraterno e nel limiti del possibile, il servizio pastorale che richiedono.

114 – Le monache mercedarie, preziosa eredità di quel gruppo di donne che, con santa Maria de Cervellón, collaborarono fin dal principio nell’opera redentrice di san Pietro Nolasco, sono affiliate all’Ordine. Possono essere associate in modo tale che, conservando il proprio modo di vita e il proprio governo, il Maestro Generale abbia vera potestà sopra i loro monasteri, a tenore delle loro costituzioni. (Cfr. CIC 614-615.)

115 – Compete al Maestro Generale, su richiesta del rispettivo supremo moderatore, aggregare all’Ordine un altro istituto religioso, perché faccia parte della Famiglia Mercedaria, conservando sempre la propria autonomia canonica. (Cfr. CIC 580)

116 – Nei governi generale e provinciale vi sia un delegato che si preoccupi di favorire le relazioni con questi istituti, perché si prestino mutuo aiuto e si organizzi, nel limite del possibile, qualche apostolato comune. Per stringere maggiormente i vincoli dell’unione, è conveniente promuovere riunioni di carattere spirituale, di studio e di programmazione.

117 – Fin dagli inizi dell’Ordine, i laici partecipano e collaborano nell’esercizio della missione redentrice, costituendo diverse associazioni e confraternite. Tra queste, la più importante è il Terz’Ordine, associazione di laici integrati nella Famiglia Mercedaria, che partecipa dello spirito redentore. In esso il cristiano realizza la propria consacrazione battesimale ispirandosi ai valori spirituali di san Pietro Nolasco, si incentra nell’amore a Maria della Mercede, cerca come fine la propria santificazione e svolge un’efficace collaborazione nella missione dell’Ordine.

118 – Spetta all’Ordine erigere, organizzare e curare con speciale attenzione queste associazioni laicali, promuovendo la maturazione spirituale e la formazione permanente dei loro membri, la partecipazione attiva alle opere apostoliche e la loro integrazione mediante qualche vincolo specifico colla Famiglia Mercedaria.

119 – La erezione di queste associazioni laicali è di competenza dei superiori maggiori, secondo le disposizioni della Chiesa. Il segretariato generale e quello della provincia rispettiva, si preoccupino del Terz’Ordine, delle Confraternite della Mercede e di nuove associazioni, aggiornando o approvando i loro statuti, favorendo incontri dei responsabili tra loro e con altri movimenti apostolici.

120 – In ogni provincia si cerchi di promuovere, costituire e sviluppare nuove associazioni laicali, secondo le direttive della Chiesa, le esigenze del nostro spirito redentore e d’accordo con le circostanze di ogni paese. Pertanto si dia ai laici che collaborano nella nostra azione apostolica, la possibilità di conoscere e di abbracciare il tesoro spirituale del nostro Ordine, di modo che, mantenendo il carattere laicale, possano realizzare l’ideale mercedario. Ugualmente, si abbia speciale cura della gioventù, alla quale si deve presentare l’ideale mercedario come un cammino concreto di vita cristiana nel mondo di oggi. Secondo le possibilità di ciascun luogo, si costituisca il movimento giovanile mercedario, sotto la guida del segretariato di pastorale.

121 – Consideriamo i genitori ed i familiari dei religiosi come parte integrante della Famiglia Mercedaria, cercando di stringere con essi amicizia e unione spirituale, soprattutto durante il tempo della formazione dei loro figli.

122 – Accogliamo con fraterna ospitalità i familiari dei religiosi, i membri di altri istituti e i sacerdoti diocesani, seguendo lo spirito tradizionale dell’Ordine.

123 – Dobbiamo trattare con giustizia e carità le persone a servizio della comunità, dando ad essere il giusto salario, il sufficiente riposo, le vacanze, le assicurazioni sociali e curando seriamente la loro vita spirituale.

124 – Il Maestro Generale può concedere ai benefattori, quando lo giudica conveniente, la partecipazione ai beni spirituali di tutto l’Ordine o di una comunità provinciale o locale. Può fare la stessa cosa il provinciale, nell’ambito della propria provincia.

CAPITOLO IX

SUFFRAGI

125 – La carità che non viene mai meno, ci deve unire anche dopo la morte. Per questo i fratelli che riposano in Cristo saranno sempre presenti nella nostra preghiera comunitaria e personale, specialmente nel santo sacrificio della Messa. (Cfr. 1 Cor 13, 8.)

126 – I religiosi morti sono vestiti del nostro abito; ai sacerdoti si aggiunga la stola. Si comunichi subito la notizia al provinciale ed ai familiari del defunto. Il segretario provinciale notifica il decesso al Maestro Generale, che ne informerà gli altri provinciali e, per mezzo di questi, tutte le comunità locali. Il segretario provinciale, inoltre, prepara un profilo biografico del religioso defunto che sarà pubblicato nel Bollettino dell’Ordine.

127 – Oltre ai suffragi che possono essere stabiliti dagli statuti provinciali, sono prescritti i seguenti:

1° per il Santo Padre, la celebrazione di una messa in ogni comunità locale dell’Ordine;

2° per il Maestro Generale o ex Generale, una messa celebrata da ogni sacerdote dell’Ordine e la partecipazione dei non sacerdoti ad una messa, possibilmente comunitaria;

3° per un religioso della stessa provincia, una messa celebrata da ogni sacerdote della provincia e la partecipazione dei non sacerdoti ad una messa;

4° per un religioso di un’altra provincia, la celebrazione di una messa in ogni comunità locale dell’Ordine;

5° per ciascuno dei religiosi, le esequie e trenta messe gregoriane celebrate nella casa dove egli era assegnato; se la comunità non può celebrare il corso gregoriano, il provinciale determini come celebrarlo.

6° per un religioso elevato all’episcopato, gli stessi suffragi sopra indicati, secondo i casi. La rispettiva curia provinciale applica le trenta messe gregoriane;

7° per un novizio, gli stessi suffragi di un religioso;

8° per il padre e la madre di un religioso, la celebrazione di tre messe nella casa dove questi è conventuale;

9° nel mese di novembre e nel giorno stabilito, si commemorino i defunti religiosi, religiose, terziari, confratelli, schiavi, parenti e benefattori, applicando una messa di comunità e le preghiere e i suffragi di questo giorno. Per la stessa intenzione, ogni comunità locale celebra una messa di anniversario nei mesi di febbraio, di luglio e di ottobre; in ciascuno degli otto mesi restanti una messa per tutti i fedeli defunti;

10° per l’ultimo Maestro Generale defunto, la celebrazione di una messa di anniversario, ogni anno, nella curia generale;

11° per i religiosi morti dopo l’ultimo capitolo, la celebrazione di una messa di anniversario nei capitoli generali e provinciali. Dove

è possibile, si applichino questi suffragi nella messa comunitaria, affinché vi possano partecipare tutti i religiosi, poiché soprattutto durante la celebrazione del sacrificio eucaristico ci uniamo meglio con i fratelli che si sono addormentati nella pace del Cristo. (Cfr. LG 50d.)

128 – In ogni comunità i nomi dei religiosi defunti si tengano scritti in un luogo pubblico per alcuni anni affinché il loro ricordo muova alla pietà e alla preghiera per essi.

PARTE QUARTA

FORMAZIONE E STUDI

CAPITOLO I

PROMOZIONE, ACCOGLIENZA EDISCERNIMENTO DELLE VOCAZIONI

129 – Il dovere di incrementare le vocazioni religiose spetta ai genitori cristiani e a tutta la comunità ecclesiale. A maggior ragione i religiosi devono sentirsi in obbligo di promuoverle, accoglierle e discernerle. ( LG 11b; OT 2; RF 5-10.)

130 – I nostri sacerdoti, nell’esporre la parola di Dio, trattino con frequenza il tema dei consigli evangelici, dello spirito e dell’apostolato dell’Ordine. Ciascun religioso, nel suo ministero e col proprio esempio, eserciti allo stesso modo il suo zelo apostolico nel suscitare, accogliere e coltivare le vocazioni, osservando le norme della Chiesa. Spetta ai superiori, e in modo particolare ai provinciali, prendere l’iniziativa e portare avanti attivamente, in forma efficace, l’opera vocazionale, mezzo indispensabile per la sopravvivenza e l’incremento dell’Ordine. ( Cfr. PC 24; PO 11)

131 – Ogni comunità per il suo modo evangelico e mercedario di vivere, deve costituire un invito perché gli altri desiderino seguire Cristo secondo il carisma dell’Ordine. Inoltre deve essere anche disposta a promuovere ed accogliere fraternamente le possibili vocazioni che sorgono attorno ad essa o per la sua attività apostolica; però se l’aspirante deve convivere coi religiosi si richiede il permesso del provinciale.

132 – Il segretariato provinciale di vocazioni, formazione e studi, d’accordo con il segretariato generale corrispondente, organizza l’Opera delle vocazioni mercedarie e i modi più adeguati per promuoverle, accoglierle e discernerle, secondo le circostanze di ogni provincia. ( Cfr. RF 10.)

133 – Il lavoro di discernimento sia continuato con la massima diligenza durante tutti i periodi di formazione, fino alla professione solenne. Quelli che non mostrano vocazione mercedaria siano orientati verso altro tipo di vocazione cristiana. (OT 6; RF 40.)

CAPITOLO II

RESPONSABILI E FORMATORI

 134 – La formazione nell’Ordine ha come fine condurre i candidati, in modo progressivo, a vivere pienamente la loro vita religiosa, secondo il nostro spirito e la nostra missione nella Chiesa. Di questa formazione sono responsabili specialmente i superiori maggiori, orientati ed aiutati dai segretariatidi vocazione, formazione e studi e dai gruppi dei formatori.

135 – Affinché vi sia unità ed efficacia nel promuovere le vocazioni e nell’integrale formazione di coloro che sono ricevuti nell’Ordine, la Ratio institutionis et studiorum sia generale che provinciale, seguendo le direttive della Chiesa, organizzino tutti gli elementi formativi che contribuiscono all’unità di vita i ciascun formando. (PC 18b.)

136 – I formatori siano scelti tra i sacerdoti di voti solenni di maggior virtù e di migliori qualità per ciascun periodo formativo; si preparino con solidi studi sulle questioni di teologia, di pedagogia della vocazione e di spiritualità mercedaria e abbiano sufficiente esperienza pastorale. (PC 18; OT 5°; RF 30.33-35; CIC 651, 1.)

137 – I maestri sono nominati dal provinciale con il consenso del suo consiglio. Gli altri formatori sono designati dal provinciale. 

138 – Sotto la guida del superiore, il maestro e i suoi collaboratori stabiliscano una stretta unione di spirito e di azione, costituendo con i formandi una tale comunione familiare che risponda alla preghiera del Signore: che siano una cosa sola, alimentando in essi la gioia di sentirsi chiamati nell’Ordine. (OT 5; RF 29.38b; Gv 17, 22.)

139 – Il gruppo dei formatori si riunisca con frequenza, sotto la presidenza del superiore, per verificare il proprio operato e quello dei formandi, e per aggiornare continuamente i metodi pedagogici e didattici dello studio e della vita spirituale .     ( RF 29.38a. 90)

140 – Le case di formazione siano la principale preoccupazione dei superiori e di tutti i religiosi, sia per ciò che concerne gli edifici ed i mezzi economici, sia, soprattutto, per ciò che si riferisce al personale ed ai mezzi spirituali. I religiosi idonei accettino volentieri il compito sacrificato di formatori.

141 – Il segretariato generale di vocazioni, formazione e studi, le cui funzioni ed organizzazione sono determinate dalla Ratio generale, anima la formazione e gli studi in tutto l’Ordine.

142 – Il segretariato provinciale di vocazioni, formazione e studi, le cui funzioni ed organizzazione sono determinate dalla Ratio provinciale, dà impulso ed anima la formazione e gli studi nella provincia.

 CAPITOLO III

NOVIZIATO

 143 – Il noviziato ha lo scopo di facilitare al novizio, in teoria e in pratica, la conoscenza delle esigenze della vita religiosa mercedaria, affinché egli, esercitandosi nei consigli evangelici e realizzando l’intima unione con Cristo nelle attività proprie del nostro Ordine, si prepari alla professione. ( ES II, 33; CIC 646.

144 – Gli aspiranti, sia chierici che fratelli cooperatori, trascorrano un periodo di preparazione prima dell’ingresso al noviziato, stabilito dagli statuti provinciali e pianificato dalla Ratio provinciale, secondo le diverse situazioni di ogni provincia.

145 – Durante tale periodo di preparazione, i candidati, aiutati da un formatore, alla luce della parola di Dio e della preghiera, del carisma mercedario e delle personali motivazioni, scoprono i segni della propria vocazione, in relazione alla natura e al fine peculiare dell’Ordine. Il formatore si accerti, per comunicarlo al provinciale, se i candidati possiedono la sufficiente maturità e le altre attitudini richieste dalla Chiesa e dall’Ordine per cominciare il noviziato. Se sarà necessario, si cerchi la collaborazione di esperti. (. CIC 642.)

146 – Il provinciale ammette al noviziato, tenendo conto del giudizio di coloro che intervennero nella formazione del candidato e facendo in modo che siano ammessi solo quelli che possiedono le qualità e il grado di maturità necessari, e hanno tutti i requisiti richiesti dal diritto comune. (CIC 645.)

147 – Prima di essere ammesso al noviziato il candidato presenti i documenti richiesti dal diritto e quelli che il provinciale crede opportuni. L’età minima per iniziare il noviziato è di diciassette anni compiuti. (CIC 643, 1; 645, 1-4.)

148 – Dopo che i candidati hanno fatto gli esercizi spirituali, si compie l’atto di ammissione al noviziato secondo il rituale dell’Ordine, annotandolo nel libro destinato a questo scopo. Gli statuti provinciali determinano la forma concreta per portare a termine questo tempo di formazione, programmato dalla Ratio provinciale.

149 – Il noviziato, per essere valido, sia fatto in una casa a ciò destinata mediante decreto scritto del Maestro Generale con il consenso del suo consiglio, dove i novizi vivono fraternamente uniti sotto la guida del maestro. Mentre ciascun novizio si sforza di scoprire meglio e di seguire con fedeltà i segni della sua vocazione, il maestro e la comunità incoraggiano ed aiutano la sua maturazione religiosa ed umana, esaminando con lui la progressiva realizzazione del suo ideale e offrendogli un esempio di vita e di Preghiera. ( CIC 647, 1; 652, 4.)

150 – Data l’efficacia formativa del vivere in comunione fraterna, quando il numero ridotto dei novizi non consente di creare questa condizione favorevole, il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio, veda la convenienza di trasferire il noviziato in una comunità idonea. In casi particolari, e per eccezione, può permettere a un candidato di fare il suo noviziato in altra casa dell’Ordine, designata allo stesso modo, sotto la guida di un formatore che fa le veci del maestro dei novizi. (. CIC 647, 2.)

151 – Il provinciale può permettere che i novizi, col loro maestro, vivano per un tempo determinato, in un’altra casa della provincia da lui stabilita. ( CIC 647, 3.)

152 – La formazione dei novizi comprende: la graduale rinunzia a tutto quello che impedisce la risposta alla chiamata di Dio, mediante la preghiera e la pratica delle virtù umane e cristiane; la lettura meditata della sacra scrittura e la conoscenza del mistero della salvezza; le celebrazioni liturgiche ben preparate, specialmente dell’Eucaristia e della liturgia delle ore; la docilità agli impulsi dello Spirito Santo per stabilire una filiale relazione con il Padre, affinché il novizio configuri la propria vita con quella di Cristo mediante la comunione fraterna e i consigli evangelici, in conformità all’indole, spirito e disciplina del nostro Ordine, debitamente esposti. (CIC 652, 2.)

153 – I novizi siano avviati allo studio della regola, delle costituzioni, del rituale, della storia e spiritualità dell’Ordine e a tutto ciò che ne costituisce la migliore tradizione e il patrimonio spirituale. Il maestro susciti nei novizi la gioia di sentirsi chiamati a un istituto che da tanti secoli si dedica a un servizio di liberazione nella Chiesa, spingendoli a un grande amore per essa e per i suoi sacri pastori. (CIC 646; 652, 2.)

154 – Per incentrare meglio la loro vita in Cristo Redentore, i novizi siano orientati alla imitazione e al culto della nostra Fondatrice e Madre, stampando la sua immagine come un sigillo nei loro cuori, così che nella loro bocca, nella loro mente e nella loro condotta niente vi sia che non respiri amore alla Vergine Maria. Lo stesso facciano riguardo al nostro padre san Pietro Nolasco, studiando con profondo interesse e devozione la sua figura e la sua opera, fino ad assimilarne lo spirito redentore che lasciò come eredità al suo Ordine e si preparino così ad emettere il quarto voto.

155 – Il maestro, evitando sia il rigore eccessivo come la troppa indulgenza, corregga paternamente i loro difetti, facendo loro scoprire le motivazioni profonde dei propri atti e del proprio ideale religioso e li aiuti così a purificarle, a raggiungere un sano equilibrio umano e vocazionale e a compiere con generosa decisione la volontà di Dio che si va loro manifestando con maggior chiarezza.

156 – Il maestro sia sempre disposto ad accogliere e aiutare ogni novizio nei suoi problemi, dubbi e crisi, con grande comprensione e carità, rispettando la sua libertà di scelta e il dono di Dio. I novizi, da parte loro, accedano al maestro, confidandogli con sincerità le proprie difficoltà, ascoltando con spirito di fede i suoi consigli e obbedendo ai suoi comandi. Inoltre i novizi si esercitano in quelle attività apostolico-formative che il maestro sceglie, con il consenso del provinciale, secondo la Ratio di ogni provincia, le quali possono essere svolte fuori della comunità del noviziato, per alcuni periodi di tempo.

157 – Il noviziato deve durare dodici mesi, senza contare le possibili attività formative fuori di casa, e non deve eccedere due anni, incluse dette attività. Il periodo canonico del noviziato è reso invalido dall’assenza che supera i tre mesi continui o discontinui. Se l’assenza dal noviziato è superiore a quindici giorni e inferiori a tre mesi, tale periodo si deve supplire. Il superiore maggiore, per un giusto motivo, può permettere che la professione si anticipi, però non più di quindici giorni.

158 – Il novizio, un mese prima del termine del noviziato, chiede per iscritto al provinciale di poter emettere la professione e vi si prepara facendo gli esercizi spirituali. Il maestro invia una dettagliata informazione al provinciale.

Il superiore, dietro indicazione del provinciale, convoca il capitolo consuntivo dei religiosi di voti solenni per sottomettere a votazione segreta l’ammissione di ciascun novizio alla professione inviando il risultato al provinciale. (10)

159 – Spetta al provinciale, con il voto deliberativo del suo consiglio, ammettere alla professione il novizio che possiede tutti i requisiti richiesti dal diritto comune e riceverla direttamente o per mezzo di un suo delegato, secondo il rituale, annotando nel registro delle professioni l’atto, con la firma del professo e di colui che ricevette la sua professione. In virtù di questa professione semplice, il novizio si impegna a partecipare alla vita comune dei fratelli e a osservare i voti secondo la regola e le costituzioni del nostro Ordine, preparandosi alla professione solenne. (CIC 656, 3.)

160 – La professione semplice si emette di anno in anno per un periodo di sei anni. In casi eccezionali il provinciale, con il consenso del suo consiglio, può anticipare o prorogare la professione solenne, però non più di un triennio. (CIC 655; 657, 2.)

161 – Il novizio può abbandonare l’Ordine quando lo desidera e il provinciale può rimandarlo per giusti motivi, in casi urgenti, anche il superiore, d’accordo con il maestro, può rimandare, avvisando quanto prima il provinciale.

162 – Il novizio in pericolo di morte può emettere la professione con l’autorizzazione del provinciale o, in caso urgente, del superiore; detta professione ha lo scopo di dare al novizio la possibilità di consacrarsi a Dio e la gioia di morire come membro dell’Ordine, ma nel caso che questi guarisca, essa è priva di valore giuridico.

163 – La professione sia semplice che solenne si deve emettere secondo la seguente formula:

«Io fr. N.N. nato a… il giorno… del mese di… dell’anno … a lode di Dio Padre, che per opera del suo Figlio ci ha redenti e per mezzo dello Spirito Santo ci ha arricchiti dell’adozione a figli, voglio consacrarmi a Lui più intimamente e seguire Cristo più da vicino per tutta la vita; perciò, davanti ai confratelli qui presenti e davanti a te fr. N.N.  (13) faccio la professione di voti solenni, (14) e prometto di osservare castità, povertà, obbedienza e il quarto voto, secondo la regola di sant’Agostino e le costituzioni dell’Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede, e mi incorporo liberamente e volontariamente a questa famiglia religiosa per vivere in fraternità comunitaria e, a imitazione del nostro Padre e Fondatore san Pietro Nolasco, raggiungere con la grazia del Signore e l’aiuto della nostra Madre della Mercede la perfezione dell’amore nel generoso e fedele compimento della missione redentrice dell’Ordine.

Ratifico questa libera decisione sottoscrivendola di propria mano nel convento di… il giorno… del mese… dell’anno … ».

13 Si mette il nome e la qualifica del superiore maggiore che riceve la professione, o il nome del delegato in questo modo: «e davanti a te, fr. N.N., delegato dal superiore competente».

14 Nella prima professione si dice: «faccio la professione di voti semplici per un anno».

Colui che riceve la professione dice: «Ed io, in forza della facoltà conferitami, in nome della Chiesa ricevo i voti da te (voi) emessi nell’Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede e di tutto cuore ti (vi) raccomando a Dio affinché possa (possiate) compiere la tua (vostra) offerta associata al sacrificio eucaristico». (15)

15 Se la professione viene emessa fuori dalla messa, si omette l’espressione: «associata al sacrificio eucaristico». 

 

CAPITOLO IV

FORMAZIONE RELIGIOSA

164 – Durante il periodo compreso tra la professione semplice e la solenne si continua e si completa la formazione religiosa, sia dei chierici che dei fratelli cooperatori, ripartendola gradualmente e convenientemente attraverso le differenti tappe, assistendo i formandi nel loro cammino vocazionale e offrendo loro una efficace preparazione per la totale consacrazione. 

165 – Sotto l’autorità e l’animazione del superiore e, se necessario, la cura più immediata di un formatore o maestro, i chierici nello studentato e i fratelli cooperatori in case adatte continuino la linea formativa iniziata nel noviziato, per il conseguimento di una formazione integrale che comprende i diversi aspetti, personale e comunitario, ecclesiale ed ecumenico, alternando lo studio teorico con i corrispondenti esercizi pratici.

166 – Perché i religiosi ancora in periodo di formazione raggiungano la loro maturità umana e possano vivere gioiosamente la propria consacrazione, i superiori ed i formatori tengano presenti i principi di una sana pedagogia, sia per l’organizzazione interna della casa di formazione, sia per le dovute relazioni dei formandi con quelli ai quali in seguito dovranno portare il messaggio evangelico liberatore.

167 – In un ambiente dove la disciplina sia accettata per convinzione e la responsabilità condivisa, i religiosi professi raggiungano una formazione dottrinale adeguata, mediante quei metodi didattici che rendono facile la personale elaborazione di ciò che si è appreso, l’amore alla verità, la serietà nel lavoro e l’umile riconoscimento dei propri limiti.

168 – La Ratio provinciale organizza la formazione dei religiosi nel periodo formativo, secondo le costituzioni, la Ratio generale e gli statuti provinciali. Durante questo tempo e fino al termine dei loro studi ecclesiastici o tecnici, non siano affidati ai religiosi lavori che impediscono la propria formazione religiosa, intellettuale e pratica.( CIC 660, 2.)

169 – Un mese prima che finisca il tempo della sua professione, il religioso chiede per iscritto la sua rinnovazione al provinciale. Il maestro o formatore responsabile invia le sue informazioni. Concessa e realizzata la rinnovazione secondo il rituale, si conserva l’atto nel libro corrispondente, firmato dal religioso che rinnovò la sua professione e da colui che la ricevette. Terminato il tempo per il quale fu emessa la professione, il religioso può lasciare l’Ordine, e il provinciale, udito il suo consiglio, può negargli la rinnovazione. I non idonei devono essere orientati verso un altro tipo di realizzazione cristiana, offrendo loro caritatevole aiuto.

170 – Affinché tutti emettano la professione solenne con totale libertà e con la maturità e l’idoneità richieste, ogni religioso, con tre mesi di anticipo, rivolge domanda scritta al provinciale al quale il maestro o formatore responsabile invia le sue informazioni. Il provinciale, udito il suo consiglio, può negargli la professione solenne, qualora esistano cause giuste.

171 – Almeno durante i tre mesi che precedono la professione solenne, a modo di un secondo noviziato e sotto la direzione di un maestro o di altro religioso competente, coloro che stanno per professare si devono preparare più intensamente compiendo atti particolarmente ordinati a questo fine, e gli esercizi spirituali.

172 – La professione solenne suppone che il religioso abbia raggiunto quel grado di maturità umana e vocazionale richiesto dalla sua libera decisione con la quale si consacra a Dio in modo irrevocabile e si incorpora definitivamente all’Ordine. Per la sua validità si richiede che il candidato abbia per lo meno ventuno anni compiuti e abbia trascorso un periodo minimo di tre anni dalla prima professione. Per una giusta causa, la professione solenne si può anticipare di non oltre tre mesi. Il provinciale, con il consenso del suo consiglio e sentito il capitolo dei religiosi di voti solenni, dopo essersi assicurato che il candidato ha tutti i requisiti richiesti dal diritto, ammette il religioso alla professione solenne e la riceve personalmente o tramite un delegato, secondo il rituale; l’atto della professione, firmato da chi la emette, da chi la riceve e da due testimoni, venga registrato nel libro delle professioni, previe la rinunzia dei beni e le altre condizioni prescritte dal diritto. (CIC 658.)

173 – Con la professione solenne termina il tempo forte della formazione religiosa mercedaria; tuttavia essa dovrà continuare ad attualizzarsi sempre, mediante la formazione permanente, che i superiori faciliteranno e animeranno soprattutto attraverso il segretariato di vita religiosa, le cui direttive dovranno essere accettate e compiute da tutti i religiosi con sommo interesse.

CAPITOLO V

FORMAZIONE SACERDOTALE

174 – I chiamati da Dio al sacerdozio nel nostro Ordine devono formarsi in tutto ciò che si riferisce al sacro ministero, soprattutto nella teologia, sacra scrittura, catechesi, predicazione della parola di Dio, culto liturgico e amministrazione dei sacramenti, orientando la loro azione pastorale in conformità al nostro spirito e ministero particolare.

175 – Alla formazione teorica deve unirsi la pratica pastorale, affinché conoscendo bene gli uomini e amandoli in Cristo, sappiano pascolare il gregge del Signore, con preferenza per quelli che rischiano di perdere la fede e per quelli che si trovano in maggior bisogno.

176 – Gli studi ecclesiastici si conformano in ogni paese al piano della rispettiva conferenza episcopale e al diritto, dovendo apparire nella Ratio generale ciò che completa la formazione del sacerdote mercedario secondo le costituzioni e nella Ratio provinciale la sua concreta pianificazione.

177 – Per la recezione dei ministeri del lettorato e dell’accolitato, i candidati si preparino con una seria riflessione sul loro contenuto e con un ritiro spirituale. Tra l’accolitato e il diaconato deve intercorrere un periodo di tempo per l’esercizio di questi ministeri non inferiore a sei mesi.

178 – Per accedere agli ordini sacri, il religioso deve aver acquisito la competenza pastorale e le altre qualità richieste dalla Chiesa, che garantiscono davanti ai superiori e al popolo di Dio il degno esercizio della funzione sacerdotale. Il diaconato costituisce per il religioso chierico un momento di speciale identificazione con Cristo, servitore degli uomini; ad esso si deve preparare con seria riflessione e orazione e facendo gli esercizi spirituali. Il candidato non riceva il diaconato prima della professione solenne e del compimento del ventitreesimo anno di età. Il provinciale non conceda le lettere dimissorie prima di aver ascoltato il parere del suo consiglio e di essere moralmente certo dell’idoneità del candidato.

179 – Per la speciale partecipazione al sacerdozio di Cristo che il presbiterato conferisce in vista dell’edificazione del Corpo Mistico, i religiosi che stanno per essere ordinati sacerdoti devono possedere un grande amore per Gesù Cristo che dovranno rappresentare e un ardente desiderio di servire e di evangelizzare gli uomini ai quali sono inviati. Il provinciale determina il tempo di esercizio pastorale del diacono, che non deve essere inferiore a sei mesi. Tutto ciò che si è detto sulla preparazione e idoneità per il diaconato, vale ugualmente e con maggior ragione per il presbiterato. Per l’ordinazione sacerdotale si richiedono venticinque anni compiuti. ( CIC 1034, 1; 1032, 2; 1031, 1)

180 – Benché una volta ricevuto il presbiterato si giudichi sostanzialmente terminata la formazione sacerdotale, ciò nonostante il suo perfezionamento e la sua attuazione durano per tutta la vita; attraverso una formazione permanente a tenore degli statuti provinciali, il diritto della Chiesa e le norme della diocesi dove il sacerdote mercedario esercita il suo servizio pastorale.

181 – Il Maestro Generale, quando lo giudica opportuno, con il consenso del suo consiglio e dopo aver udito i provinciali interessati, può istituire case di formazione interprovinciali, rette da statuti particolari preparati dal segretariato generale di vocazioni, formazione e studi ed approvati dal Maestro Generale con il consenso del suo consiglio. 

CAPITOLO VI

FORMAZIONE DEI FRATELLI COOPERATORI

182 – I fratelli cooperatori realizzano pienamente l’ideale evangelico della vita religiosa nel nostro Ordine, al servizio della Chiesa, diventando fermento nel mondo per la crescita del Corpo di Cristo e cooperando nell’apostolato peculiare e negli altri ministeri.

183 – Ricevano una formazione specifica che li renda idonei a quei ministeri dell’Ordine e della provincia per i quali essi hanno maggiore attitudine e secondo la necessità dei tempi e dei luoghi, mediante un’attenta preparazione apostolica, dottrinale e tecnica, conseguendo, possibilmente, i titoli corrispondenti.

184 – La Ratio provinciale programma la formazione specifica dei fratelli cooperatori, prevedendo anche la possibilità che questi frequentino corsi speciali di formazione in istituti religiosi, laici o in altri centri.

185 – Come i religiosi chierici, anche i fratelli cooperatori devono mantenersi in una costante formazione permanente, determinando il segretariato provinciale di vocazione, formazione e studi i mezzi più idonei a questo scopo; il superiore deve esigere il suo compimento e tutti i confratelli la devono prendere con interesse affinché possano far fruttificare meglio i talenti che Dio ha loro concesso.

186 – I religiosi che, avendo frequentato gli studi ecclesiastici, non desiderano ricevere gli ordini sacri, sono, a tutti gli effetti, fratelli cooperatori.

CAPITOLO VII

PROMOZIONE CULTURALE NELL’ORDINE 

187 – I superiori cerchino di favorire lo sviluppo delle migliori qualità dei religiosi, se è possibile, con studi superiori in istituti e università, dando loro anche la possibilità di partecipare a congressi o a corsi speciali. I distinti segretariati orientino e coordino tutto il movimento culturale, secondo lo spirito e il fino del nostro Ordine. (OT 18; RF 85.)

188 – Il nostro ministero apostolico, integrato nel contesto culturale attuale, richiede da noi mercedari un’accurata preparazione nelle scienze e nelle lettere, nonché nell’uso dei mezzi di comunicazione sociale e di quanto serve ad esporre le scienze sacre per la diffusione della dottrina di Cristo, mettendo tutto in relazione al fine, alla storia e alla spiritualità dell’Ordine. ( IM 13-15; GE 10-11; RF 68.)

189 – I religiosi nelle pubblicazioni dei libri e nei programmi radiofonici o televisivi, tengano presenti le direttive e le norme della Chiesa, chiedendo i dovuti permessi. Per scritti che trattano argomenti di religione e di costumi, oltre all’autorizzazione dell’ordinario del luogo, per i nostri religiosi c’è bisogno anche di quella del provinciale. Delle opere pubblicate siano inviati due esemplari alla curia generale e altri due alla curia provinciale. ( CIC 832.)

190 – Il Maestro Generale, con il suo consiglio, può promuovere al grado di maestro in sacra teologia, facoltà concessa all’Ordine per privilegio apostolico, quel religioso dottore in teologia che abbia insegnato per dieci anni e abbia pubblicato scritti di valore su temi teologici, previa richiesta della provincia del candidato, approvata nel capitolo o nel consiglio.

191 – L’istituto storico, dipendente dal Maestro Generale e regolato da propri statuti, promuove la ricerca della storia e della spiritualità mercedarie e favorisce la conoscenza dell’Ordine con adeguate pubblicazioni. Le province offrano la loro diligente collaborazione, affinché questo servizio sia sempre più efficace e si sviluppi ogni giorno di più a beneficio dell’Ordine.

192 – Siano curate edizioni appropriate delle opere degli scrittori dell’Ordine più rappresentativi per scienza e santità, la sui lettura serva a far crescere nei religiosi l’autentico spirito mercedario.

193 – La biblioteca della curia generale deve raccogliere le opere più significative dell’Ordine, col catalogo dei libri e degli oggetti di valore artistico o culturale delle case. Sia completata da un museo mercedario con la cooperazione delle province.

194 – La biblioteca provinciale deve essere uno strumento efficace per lo studio e per la ricerca dei nostri religiosi, con una sezione, la più completa possibile, delle pubblicazioni sull’Ordine. Il provinciale, con il consenso del suo consiglio e dopo aver consultato la comunità interessata, può trasferire a detta biblioteca i libri di valore che si trovano in altra casa.

195 – Ogni comunità deve dotare la propria biblioteca di quei libri necessari che hanno relazione con le materie di insegnamento o di apostolato particolare a cui si dedicano i rispettivi religiosi.

196 – Si incrementino le biblioteche particolari dei religiosi dediti allo studio o all’insegnamento superiore, le quali non sono proprietà privata, ma stanno a disposizione del provinciale che decide ciò che è più conveniente al bene comune. I manoscritti di un religioso defunto passano all’archivio provinciale.

197 – Nelle curie e nelle case vi sia un archivio con sezioni amministrativa e storica, le cui chiavi siano custodite dal rispettivo superiore e dall’archivista. Salvaguardando sempre la carità verso la persone, non si sottragga dall’archivio né si pubblichi alcunché, senza l’autorizzazione del rispettivo superiore, assicurando che i documenti ritornino integri e che tutto permanga in buono stato. I superiori maggiori abbiano inoltre un archivio speciale per questioni riservate, distruggendo periodicamente ciò che non offre più utilità alcuna. 

PARTE QUINTA

GOVERNO DELL’ORDINE

CAPITOLO I

SUO SPIRITO E NORME GENERALI 

198 – Noi mercedari siamo una fraternità religiosa riunita in Cristo dallo Spirito Santo; ci sentiamo chiamati a vivere la Buona Novella e siamo consacrati alla missione salvifica della Chiesa secondo il carisma del nostro Padre san Pietro Nolasco e le sane tradizioni del nostro Ordine con una libertà rafforzata dall’obbedienza e con l’efficacia apostolica che ci deriva dalla volontaria sottomissione ai superiori che ci governano. Ci proponiamo di creare una comunità che cerca e ama Dio sopra tutte le cose, ponendo tutto il nostro impegno nell’ascoltare la voce dello Spirito che si manifesta attraverso le regole e la vita fraterna.

199 – Chiamati ad una forma di vita che preannunzia la città futura, siamo guidati principalmente dallo Spirito Santo che ascoltiamo anche attraverso i superiori. Lo stesso Spirito ci anima a conservare l’unità della nostra comune vocazione, grazie all’obbedienza e allo sviluppo dei propri doni per il bene della comunità.

200 – Il nostro Ordine ha ricevuto dalla Chiesa la stabilità della sua organizzazione e del suo ordinamento interno, come pure le facoltà adeguate per una più piena realizzazione della sua vita e delle sue opere. Le esigenze dell’obbedienza impegnano tutti i religiosi a rispondere al comando della carità di Cristo e alle norme della gerarchia ecclesiastica. Per facilitare una risposta generosa, l’Ordine costituisce superiori alcuni dei suoi membri.

201 – Tutti i religiosi si considerino esecutori della volontà divina e ogni comunità, unita fraternamente, cerchi di scoprire questa volontà, avendo presente il fino dell’Ordine e le necessità degli uomini.

202 – Le costituzioni determinano i limiti dell’autorità di ciascun superiore, secondo il livello in cui egli opera, locale, provinciale o generale. L’esercizio di tale autorità è facilitato dalla cooperazione attiva e responsabile di tutti e dall’applicazione del principio di sussidiarietà. 

203 – Il Maestro Generale e, sotto la sua direzione, i superiori provinciali, insieme a quelli locali, sono al servizio delle rispettive comunità, il cui bene, unità e incremento procurano in virtù dell’impegno svolto in nome della Chiesa, fedeli altri ordinamenti e alle disposizioni dei rispettivi capitoli.

204 – Nei capitoli e nei consigli, a qualsiasi livello si svolgano, le decisioni si prendano per maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizioni particolari come per esempio nel numero 291; dopo due scrutini con parità di voti decide il presidente. Nei casi in cui per la realizzazione di certi atti i superiori necessitano del consenso o del consiglio dei superiori, si proceda secondo il diritto comune. Quando non c’è accordo su questioni che non riguardano elezioni, i due terzi del capitolo possono demandarle a religiosi anche non appartenenti al capitolo; la loro decisione deve essere accettata come se fosse capitolare.( CIC 119, 2; 127.)

205 – Negli atti elettivi di capitoli e di consigli, oltre alle prescrizioni del diritto comune, si osservi quanto segue per il computo della maggioranza assoluta: Si considera eletto colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta, cioè più della metà dei voti di coloro che prendono parte alla votazione. Se si tratta di eleggere un candidato che all’inaugurazione del capitolo aveva disimpegnato l’ufficio durante un periodo completo sia per elezione sia per semplice designazione, perché la sua elezione sia valida si richiedono i due terzi dei voti dei partecipanti. Se per ottenere l’elezione fossero necessari vari scrutini, terminato il quarto, il presidente concede un adeguato intervallo di tempo, proseguendo poi la votazione per altri due scrutini. Nel settimo scrutinio i voti si devono concentrare sui due candidati più votati nel sesto; se i più votati sono più di due, ha la precedenza il più anziano di professione semplice e nel caso che l’abbiano emessa contemporaneamente, il più anziano di età. In questo scrutinio i due candidati non partecipano alla votazione e risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, che è il primo in ordine di precedenza. Se un candidato partecipa per la rielezione e nel sesto scrutinio non ha ottenuto i due terzi dei voti, non può essere rieletto e la votazione continua per altri due scrutini, soltanto con gli altri candidati; nel caso che ancora non ci fosse elezione, nel nono scrutinio si procederà come nel settimo. Se l’eletto rinunzia, l’elezione comincia da capo con tutti i candidati. (CIC 119, 1.)

206 – L’ufficio di superiore è temporaneo, secondo il tempo stabilito per ciascun incarico. Si procuri di evitare che gli stessi religiosi siano costituiti superiori per molto tempo e che nella medesima persona si accumulino incarichi. (. CIC 624, 1-2.)

207 – Durante il proprio mandato i superiori possono essere trasferiti con il loro consenso ad altro incarico, quando così richiede il bene della provincia ed essere privati dell’incarico quando hanno violato gravemente gli obblighi della vita religiosa o il loro comportamento costituisce una grave mancanza nel compimento del proprio servizio alla comunità e , ammoniti, non si sono emendati o non hanno presentato la rinunzia. La rimozione dall’incarico, se non è previsto diversamente, può farla chi lo ha conferito o un’autorità superiore. ( CIC 624, 3.)

208 – Quando un superiore per agire ha bisogno del consenso o del parere del proprio consiglio, lo deve ottenere secondo le modalità previste dal diritto. (CIC 624, 3.)

 CAPITOLO II

LA COMUNITÀ LOCALE: I SUOI MEMBRI 

209 – La comunità locale è la prima e immediata espressione della vita consacrata a Dio nel nostro Ordine. I religiosi, in comunione fraterna animata dai superiori, si impegnano a realizzare la loro professione religiosa e ad essere una pubblica testimonianza e un segno nella chiesa del mondo futuro. ( CIC 573, 1.)

210 – Le comunità indirizzano le loro aspirazioni e le loro realizzazioni al servizio della provincia di cui fanno parte. Gli statuti provinciali regolano le relazioni tra le comunità locali e la provincia.

211 – La comunità locale deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l’autorità del superiore. Il Maestro Generale, dopo aver avuto l’informazione e la richiesta del provinciale con il consenso del suo consiglio, l’approvazione scritta del vescovo diocesano e dopo il compimento degli altri requisiti giuridici, erige la casa mediante formale decreto.

212 – Prima di procedere a stabilire nuove case, si procuri che:

1° vi sia una vera necessità del nostro servizio redentore nella chiesa locale;

2° siano garantite le condizioni necessarie per la vita religiosa e comune;

3° si disponga la residenza abituale di almeno tre religiosi;

4° non si danneggino, per motivi di vicinanza, altre chiese o comunità;

5° Si provveda ad un decoroso sostentamento dei religiosi. (. CIC 608ss.)

213 – Il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio, può sopprimere una casa legittimamente costituita, a richiesta del provinciale con il consenso del suo consiglio e dopo aver consultato il vescovo diocesano e soddisfatti gli altri requisiti giuridici. Prima di chiedere e decretare la soppressione di adottino tutti i provvedimenti interni per evitarla tenendo conto che il nostron ministero si esercita anche in favore delle chiese particolari.

214 – Il provinciale determina l’assegnazione locale di ogni religioso, la quale perdura fino a nuove sue disposizioni.

215 – Le comunità, secondo i casi, abbiano i seguenti libri:

1° dei capitoli e dei consigli;

2° dell’ammissione al noviziato e delle professioni;

3° degli atti delle visite;

4° della cronaca giornaliera;

5° delle messe costituzionali, di fondazioni e di quelle ricevute giornalmente;

6° dei religiosi defunti;

7° dell’amministrazione economica. 

CAPITOLO III

IL CAPITOLO LOCALE 

216 – Riunita in capitolo, la comunità locale vive un incontro di particolare e feconda comunione fraterna intorno a Cristo, la cui presenza è stata promessa a quelli che si radunano nel suo nome; in unione col superiore intensifica, con la preghiera e con la riflessione, la sua vita religiosa ed apostolica.

217 – Ogni comunità, convocata e presieduta dal superiore, programma, nei limiti costituzionali, le sue riunioni e le attività capitolari, alle quali partecipano con parità di diritti tutti i religiosi, a meno che, in casi particolari, non si disponga diversamente. Il capitolo locale ha luogo anche nella sede della curia generale e provinciale.

218 – Tutti i religiosi della comunità:

1° programmano e rivedono la loro vita fraterna, spirituale e disciplinare;

2° trattano temi biblici, liturgici o morali, in modo particolare quelli di maggiore attualità pastorale;

3° ordinano la loro attività apostolica;

4° preparano la visita dei superiori maggiori in conformità alle istruzioni date nel suo annunzio;

5° preparano le informazioni e i suggerimenti per i capitoli;

6° approfondiscono con lo studio e con l’osservanza le disposizioni capitolari;

7° trattano gli argomenti che hanno bisogno di speciale attenzione, prima che il superiore decida;

8° danno il loro consenso per l’accettazione di parrocchie, per aprire centri educativi, assumere cappellanie o altri ministeri simili, quando sono accettati con carattere permanente.

219 – I professi di voti solenni, riuniti in capitolo:

1° danno il proprio consenso per la nomina dei consiglieri domestici e dell’economo;

2° trattano le questioni economiche secondo diritto;

3° danno il voto consultivo per ammettere alla professione semplice e solenne;

4° propongono quattro candidati per consiglieri provinciali;

5° propongono tre candidati per provinciale;

6° propongono tre candidati della provincia per deputato al capitolo generale;

7° propongono tre candidati della provincia per il consiglio generale;

8° propongono tre candidati per Maestro Generale, con possibilità di scegliere tre nomi della propria provincia o due nomi della propria provincia e uno di qualunque altra provincia dell’Ordine. Quanto viene realizzato nel capitolo si comunica al provinciale per gli effetti corrispondenti, eccetto quello degli incisi quarto e quinto il cui risultato sarà presentato dal superiore locale, al capitolo provinciale per il suo scrutinio. Gli statuti provinciali determinano il tempo e la forma con cui si devono realizzare questi capitoli.

220 – Per la presentazione di candidati a Maestro Generale, consiglieri generali, deputati, provinciale, consiglieri provinciali e per la presentazione o elezione di delegati al capitolo provinciale, si possono fare sondaggi previ di discernimento.

 

CAPITOLO IV

IL SUPERIORE LOCALE 

221 – Docile alla volontà del Padre, il superiore promuove e guida la vita fraterna,

apostolica della comunità, con prudenza e sollecitudine, facendo dell’esercizio dell’autorità un servizio d’amore sull’esempio di Gesù Cristo.

222 – Il superiore, deve essere sacerdote professo di voti solenni da almeno cinque anni e dotatomdi qualità simili a quelle indicate nel numero 297, eccettuate le condizioni dell’età e della professione religiosa. ( CIC 623.)

223 – Il superiore viene nominato per tre anni, e la sua nomina si può prorogare per altri tre anni. Eccezionalmente può essere nominato nella stessa comunità per un terzo triennio consecutivo, dopo aver ascoltato i religiosi interessati. Per un quarto periodo consecutivo nella stessa comunità si richiede la conferma del Maestro Generale. Ha giurisdizione su tutti i religiosi della sua comunità; nomina il suo vicario e determina i compiti degli ufficiali domestici.

224 – Se il superiore rinunzia, muore, è trasferito ad altro incarico oppure viene rimosso, si provveda in conformità al diritto; nel frattempo è sostituito dal vicario.

225 – Dopo aver fatto il giuramento rituale e la professione di fede, il superiore assume il suo incarico con la lettura della sua nomina fatta dal provinciale o da un suo delegato davanti alla rispettiva comunità. Terminato il capitolo provinciale, il superiore permane nell’ufficio sino a quando il successore non ne prenda possesso, eccetto che il provinciale stabilisca diversamente; si abbia sempre cura che il superiore uscente consegni personalmente l’amministrazione dell’ufficio al successore.

226 – E’ compito del superiore:

1° presiedere la comunità e rappresentarla in atti ecclesiastici e civili;

2° presiedere le celebrazioni nei giorni di particolare solennità, eccetto che vi sia presente unsuperiore maggiore;

3° promuovere la vita spirituale, curare la vita fraterna, attendere al buon ordine interno e dare licenza a chi deve predicare ai religiosi della sua comunità;

4° dirigere le attività, assegnandole ai religiosi, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche, consultandoli inoltre al riguardo;

5° compiere atti giuridici, secondo diritto;

6° vigilare affinché l’economo provveda alle necessità dei religiosi;

7° risiedere con la comunità e riunirsi con essa, secondo diritto;

8° rendere conto del suo ufficio al provinciale e al capitolo provinciale. ( CIC 765)

227 – Nelle case dedite principalmente all’apostolato parrocchiale, allo scopo di favorire l’unità delle opere, salvo che il regime della comunità non consigli il contrario, l’incarico di superiore e parroco sia esercitato dallo stesso religioso. L’incarico di economo, senza l’autorizzazione del provinciale, non deve accumularsi con quello di superiore.

228 – Il vicario, in assenza del superiore, attende alla vita quotidiana della comunità, d’accordo con le istruzioni ricevute; quando la carica è vacante, non faccia innovazioni e, nelle situazioni impreviste o difficili, non prenda decisioni senza aver udito la comunità. In assenza del vicario, supplisce il sacerdote più anziano per professione.

CAPITOLO V

IL CONSIGLIO DOMESTICO 

229 – Il consiglio domestico, che è convocato e presieduto dal superiore, deve costituirsi in tutte le comunità locali per aiutare il superiore a svolgere rettamente il suo ufficio.

230 – Nelle comunità numerose il capitolo associa al superiore come consiglieri, due religiosi di voti solenni; nelle comunità con sei o minor numero di membri, tutti i religiosi di voti solenni costituiscono il consiglio.

231 – I consiglieri propongono quanto stimino conveniente per la comunità, esprimendo il loro parere con fedeltà, lealtà e rispetto verso i religiosi, nel cui nome agiscono.

232 – Il superiore designa uno dei consiglieri come segretario, al quale spetta redigere gli atti del capitolo e del consiglio, dei quali dà fede, e curare l’archivio locale, se non è affidato ad altro religioso.

233 – Il consiglio, con il superiore:

1° promuove la vita spirituale, la fraternità e l’apostolato;

2° condivide le responsabilità dell’amministrazione secondo diritto;

3° pianifica la presentazione degli argomenti per il capitolo locale;

4° interviene, generalmente, nelle questioni di qualche importanza;

5° dà il voto quando lo prescrive il diritto.

 

CAPITOLO VI

LA COMUNITÀ PROVINCIALE:

I SUOI MEMBRI 

234 – Le comunità locali, segni diversi dell’unione dei fratelli in Cristo, acquistano maggiore espressione e pienezza quando, vincolate giuridicamente tra di loro sotto la direzione di un superiore comune, costituiscono la comunità provinciale.

235 – Come un mezzo per favorire l’espansione dell’Ordine e far sì che si stabilisca con caratteristiche proprie in nuovi luoghi, si promuovano convenientemente nuove comunità provinciali, affinché assieme a quelle già esistenti, prestino un servizio coordinato ed effettivo alla Chiesa in comunione di vita e di fraternità.

236 – Spetta al capitolo generale, dopo maturo esame ed un periodo conveniente di preparazione delle parti interessate, erigere nuove province, dividere quelle erette o unirle ad altre, ascrivere una casa ad una comunità provinciale diversa.

237 – La provincia ha per diritto:

1° religiosi propri ascritti;

2° personalità giuridica;

3° superiore maggiore proprio;

4° case di noviziato e di studentato riconosciute;

5° partecipazione agli atti dell’Ordine e precedenza secondo l’antichità.

238 – Per erigere una provincia si richiedono almeno trenta religiosi, l’unione di sei case, comprese quelle del noviziato e dello studentato, e vocazioni proprie. Nessuna provincia si eriga se non consti con certezza che l’erezione risulterà vantaggiosa per essa, di modo che si preveda l’andamento normale del suo regime e della vita religiosa in ogni casa, principalmente in quelle di formazione.

239 – Si faccia in modo che le case vicine tra loro ed insieme molto distanti dalla sede provinciale si vadano organizzando in province, secondo il diritto; a tale fine si Promuovano in modo particolare le vocazioni del luogo. In queste circostanze, quando ci sono quattro case con un minimo di dodici religiosi, il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio, può costituire una vicaria su richiesta del provinciale con il suo consiglio.

240 – L’ascrizione alla provincia avviene mediante l’ammissione del novizio alla professione semplice; si può modificare solamente con l’autorizzazione del Maestro Generale.

241 – I provinciali possono chiedere al Maestro Generale il trasferimento o lo scambio dei religiosi, dopo un dialogo fraterno con gli interessati. 

CAPITOLO VII

IL CAPITOLO PROVINCIALE 

242 – La comunità provinciale vive più strettamente la sua fraternità quando si raduna nell’assemblea rappresentativa di tutti i suoi membri, in capitolo provinciale, il cui scopo è di esaminare l’andamento della provincia e promuovere il suo progresso sotto tutti gli aspetti mediante lo studio dei suoi problemi vitali e della sua connessione con tutto l’Ordine. I partecipanti apportano le loro idee e le loro esperienze, espongono le iniziative delle comunità e i loro problemi, verificano il lavoro comune e cercano insieme i segni della volontà di Dio, con un grande senso di responsabilità nei riguardi della comunità che rappresentano. Il capitolo ha giurisdizione ecclesiastica sopra tutti i religiosi ascritti alla provincia.

243 – Il capitolo amministrativo-elettivo si celebra ogni tre anni; quello amministrativo, quando lo richiedono circostanze eccezionali. In tutti e due i casi lo convoca il Maestro Generale e lo presiede personalmente o per mezzo di un suo delegato.

244 – Hanno voto:

1° il Maestro Generale o il presidente;

2° gli ex Maestri Generali ascritti alla provincia;

3° il provinciale;

4° gli ex provinciali;

5° i consiglieri provinciali;

6° i superiori locali;

7° i maestri in sacra teologia;

8° i maestri dei novizi, dei professi e degli aspiranti;

9° i delegati eletti dai religiosi, e altri, a tenore degli statuti provinciali.

Il capitolo può chiamare altri religiosi in qualità di consulenti.

245 – Il Maestro Generale annunzia con sufficiente anticipo prima di convocarlo, la celebrazione del capitolo, allo scopo di dare inizio alla sua preparazione.

246 – Gli statuti provinciali e le lettere che annunziano il capitolo determinano il modo di prepararlo con la massima partecipazione dei religiosi.

247 – Il capitolo viene convocato per il sabato più vicino al termine del periodo. Sei mesi prima della sua celebrazione, il Maestro Generale invia al provinciale la lettera convocatoria che viene firmata dai capitolari di diritto, con l’indicazione del rispettivo titolo; con il consenso del suo consiglio può anticipare o ritardare di tre mesi la sua celebrazione. Dalla convocatoria del capitolo generale fino alla sua chiusura si sospende la celebrazione dei capitoli provinciali. Il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio e sentito il provinciale con il suo consiglio, può anticiparli o rimandarli, secondo la convenienza.

248 – Una volta convocato il capitolo, i vocali non possono essere rimossi dai loro incarichi se non per gravissima causa.

249 – Nella data stabilita i vocali si trovino dove ha luogo il capitolo. Se un superiore per un impedimento riconosciuto in consiglio provinciale non potesse partecipare, lo sostituisce con tutti i diritti e doveri il vicario locale e, se questi non potrà, il religioso di voti solenni eletto dal capitolo dei professi di voti solenni.

250 – Il capitolo si svolge secondo le norme proprie, gli statuti provinciali e l’agenda degli argomenti stabiliti nella preparazione. Il segretario, eletto in capitolo, fa fede di tutto quello che si compie nel medesimo.

251 – Se il Maestro Generale o il suo delegato non può presiedere qualche sessione, è sostituito dal religioso più anziano di professione. Per regolare le sessioni il presidente può designare moderatori, le cui direttive siano rispettate dai capitolari come se procedessero dalla presidenza.

252 – Spetta al capitolo, in modo particolare:

1° conoscere lo stato della comunità provinciale e delle comunità locali mediante relazioni scritte e debitamente firmate;

2° esaminare la vita religiosa, le vocazioni, l’apostolato, il governo, l’economia e decidere in merito;

3° correggere gli abusi;

4° emanare statuti, decreti e decisioni; ugualmente riesaminare quanto precedentemente stabilito;

5° studiare la convenienza di aprire o chiudere qualche casa, allo scopo di presentare la richiesta al Maestro Generale;

6° studiare i suggerimenti delle comunità e dei religiosi;

7° stabilire il contributo da corrispondere all’erario provinciale;

8° eleggere il provinciale e i consiglieri provinciali.

253 – Per le elezioni si fa lo scrutinio dei candidati a provinciale e a consiglieri, presentati dal provinciale e dai superiori locali. Il presidente comunica i candidati. Dopo il relativo giuramento, il capitolo elegge il provinciale e i consiglieri provinciali, tra i suddetti candidati.

254 – Per l’elezione del provinciale i capitolari devono scegliere tra i cinque candidati più votati. Gli statuti provinciali possono stabilire che i candidati siano tre. Per eleggere i consiglieri, i capitolari possono scegliere tra gli otto più votati. Per il resto si osservi il numero 205.

255 – Avvenuta l’elezione, il presidente proclama l’eletto e, dopo che questi ha accettato, se ha facoltà, lo conferma; il segretario redige il documento di elezione; l’eletto emette il giuramento secondo il rituale e la professione di fede, compiute le formalità giuridiche. ( CIC 833, 8.)

256 – Nella sessione di chiusura i capitolari firmano gli atti, il Segretario consegna al provinciale i documenti capitolari ed il presidente guida la recita delle preghiere rituali.

257 – Le disposizioni prese, previa l’approvazione del Maestro Generale, si pubblicano nella forma determinata caso per caso.

258 – Le disposizioni entrano in vigore dopo un mese dalla pubblicazione, a meno che il capitolo non stabilisca un periodo di tempo più breve. Si invii alla curia generale una copia degli atti.

CAPITOLO VIII

IL SUPERIORE PROVINCIALE 

259 – Il provinciale, guida e responsabile della sua comunità, stimola e coordina la vita della provincia con l’assistenza del consiglio e la partecipazione delle comunità locali. Il suo incarico, incompatibile con qualsiasi altro, dura tre anni, con possibilità di successive rielezioni. 

260 – Possieda condizioni e doti di governo simili a quelle indicate per il Maestro Generale nel numero 297. Sia sacerdote e abbia almeno trenta anni di età e cinque di professione solenne.

261 – Esercita la sua autorità su tutte le comunità locali, sui religiosi ascritti alla provincia e sulle attività provinciali, secondo il diritto comune e proprio e gli statuti provinciali.

262 – Può nominare un vicario con facoltà delegate sia nella sede provinciale che fuori di essa. Quanto è stabilito per il provinciale vale proporzionatamente per il suo vicario.

263 – Nell’esercizio della sua autorità, è compito del provinciale:

1° preoccuparsi della vita religiosa e fraterna dei religiosi;

2° interessarsi della formazione e dell’incremento delle vocazioni;

3° coordinare la missione redentrice dell’Ordine nella provincia e il servizio che questa offre alla Chiesa;

4° rafforzare la collaborazione con le altre province, soprattutto con le più vicine, per studiare e risolvere problemi comuni;

5° vigilare perché si osservino le nostre leggi e non si commettano abusi o trasgressioni;

6° facilitare ai religiosi lo sviluppo dei doni ricevuti;

7° informare il consiglio sullo stato spirituale e temporale della provincia;

8° dar conto del proprio ufficio al capitolo provinciale e informare il capitolo generale sullo stato della provincia.

264 – Per assenze occasionali, il provinciale può nominare vicario uno di consiglieri, deve farlo in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi; se non lo facesse, il consigliere più anziano di professione convoca il consiglio che elegge tra i suoi membri il vicario per il periodo dell’assenza o dell’impedimento. Se rinunzia deve presentare le dimissioni, con i suoi motivi, al Maestro Generale a cui spetta accettarle o respingerle. Vacante la sede provinciale, il consigliere più anziano di professione, dopo una nuova presentazione di candidati, secondo gli statuti provinciali, convoca il consiglio per eleggere il provinciale che concluda il periodo. L’atto si invia al Maestro Generale per l’approvazione. Quando mancano più di due anni alla conclusione del periodo, se gli statuti provinciali lo prevedono, si può celebrare un capitolo per eleggere il provinciale che durerà in carica fino al termine ordinario del triennio.

265 – Il provinciale nomina un suo vicario per il gruppo di case delle quali si parla nel numero 239. Gli statuti provinciali determinano le facoltà che conviene concedere al vicario, per la migliore cura di dette comunità. 

CAPITOLO IX

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

266 – Il consiglio provinciale è un organismo composto di quattro religiosi di voti solenni che assiste e aiuta il provinciale nel governo della provincia. E’ da questi convocato e presieduto. La durata nell’incarico di consigliere provinciale è di tre anni, con possibilità di successive rielezioni.

267 – Le qualità dei consiglieri siano affini a quelle indicate per il provinciale, a livello del quale operano, fatta eccezione delle condizioni di età, della professione religiosa e dell’ordine sacro.

268 – Nel prendere possesso della carica i consiglieri prestano il giuramento rituale; risiedono nella curia o, per una giusta causa, in una comunità vicina, alle dipendenze, in tal caso, del superiore locale, eccetto in ciò che si riferisce alle loro funzioni.

269 – Sebbene i consiglieri non abbiano autorità sui religiosi, agiscono in nome e con le attribuzioni ricevute dal provinciale, nell’esercizio delle loro funzioni.

270 – Il provinciale nomina uno dei consiglieri segretario provinciale, il cui ufficio è proporzionalmente simile a quello del segretario generale. Per quanto è possibile, si eviti che gli altri consiglieri abbiano incarichi di governo che possono impedire lo svolgimento del loro ufficio. La curia provinciale disponga, inoltre degli ufficiali necessari per il buon andamento interno eper la giusta attenzione agli affari di governo.

271 – Tra le altre cose, spetta al consiglio provinciale:

1° dare il voto quando lo stabilisce il diritto;

2° dare il consenso per nominare i superiori locali, il maestro dei novizi e gli altri maestri e per rimuoverli, per cause gravi;

3° dare il consenso per nominare l’economo provinciale, per accettare parrocchie e missioni con l’autorizzazione del Maestro Generale;

4° dare il consenso per l’apertura di centri di educazione, assumere cappellanie o altri ministerisimili quando sono accettati con carattere permanente;

5° organizzare ed occuparsi dei segretariati provinciali, secondo il numero 306;

6° scrutinare i voti per i candidati della provincia a Maestro Generale e a consiglieri generali e presentare poi al capitolo generale, per mezzo del provinciale, il candidato più votato per Maestro Generale e i tre più votati per consiglieri generali, accompagnati dal rispettivo «curriculum»;

7° scrutinare i voti per deputato al capitolo generale ed eleggere il titolare fra i tre più votati; e, se, per qualunque motivo, questi venisse meno, eleggere il sostituto tra i due restati della terna;

8° scrutinare i voti per una nuova presentazione di candidati al governo provinciale e generale. Il risultato degli scrutini si comunichi agli interessati e alle comunità. (CIC 801; 565.)

272 – Entro i limiti costituzionali, gli statuti completano la competenza e l’organizzazione del consiglio provinciale.

273 – Entro i due mesi dalla chiusura del capitolo, a meno che gli statuti provinciali non prevedono un periodo più ampio, si nominano i superiori locali ed i maestri; però se la provincia non celebrò il capitolo elettivo, lo spazio si computa dalla costituzione del consiglio. Quando si verifica un posto vacante tra i superiori e maestri, è lo stesso consiglio che deve dare, entro un mese, il consenso per nominare il successore che completa il periodo.

274 – Se qualche consigliere si assenta per più di sei mesi continui per cause estranee al governo dell’Ordine, sia invitato a rinunziare; se non lo fa, sia rimosso. Se il suo comportamento causa grave danno alla provincia, può essere rimosso dal provinciale con il consenso del suo consiglio e con l’approvazione del Maestro Generale, in forma analoga a quella disposta dal numero 315. Verificatosi un posto vacante nel consiglio, il nuovo titolare deve essere nominato, dopo una nuova presentazione di candidati da parte dei religiosi, entro tre mesi; se ciò non avviene, provvede il Maestro Generale.__

CAPITOLO X

LA COMUNITÀ DELL’ORDINE: I SUOI MEMBRI 

275 – La comunità dell’Ordine è costituita dai religiosi che, avendo emesso la professione secondo le medesime costituzioni e trovandosi ascritti ad una determinata provincia, sono uniti dal vincolo del carisma redentore di san Pietro Nolasco e della comunione di vita.

276 – La comunità dell’Ordine si articola in un insieme di province che ricevono e formano direttamente i religiosi, trasmettono le loro tradizioni e realizzano in un modo concreto il proprio impegno apostolico. Le comunità provinciali si completano tra di loro, aiutandosi nelle difficoltà, animandosi nei lavori e rallegrandosi dei risultati conseguiti. La varietà di tradizioni e l’unità del carisma costituiscono la ricchezza dell’Ordine.

277 – Le comunità provinciali raggiungono la piena unificazione con il capitolo generale; tuttavia il loro vincolo di unità costante è costituito dal Maestro Generale, aiutato dal suo consiglio, al quale competono funzioni di direzione e di animazione per tutto l’Ordine.

278 – L’esercizio dell’autorità è un servizio in favore dei fratelli, affinché tutte le comunità provinciali siano vincolate, in modo da formare l’Ordine della Mercede.

Il nostro Ordine ha per diritto:

1° personalità giuridica;

2° superiore maggiore proprio;

3° patrimonio di beni mobili e immobili.

CAPITOLO XI

IL CAPITOLO GENERALE 

279 – Il nostro Ordine si raduna in capitolo generale, riunione rappresentativa di tutta la fraternità mercedaria, per prendere coscienza di se stesso e trattare questioni riguardanti il bene comune. Scrutando i segni dei tempi, rinnova la fedeltà al suo spirito e alla sua missione, organizza la partecipazione delle comunità, rinsalda l’unità dei suoi membri e aggiorna le sue leggi e la sua amministrazione in sintonia col pensiero della Chiesa.

280 – Il capitolo generale ha potestà suprema su tutte le comunità e i membri dell’Ordine, nell’ambito costituzionale.

281 – Il capitolo ordinario si celebra ogni sei anni; si può celebrare anche un capitolo straordinario di carattere amministrativo, quando una causa grave lo consiglia. In entrambi i casi lo annunzia, convoca e presiede il Maestro Generale; però trattandosi di capitolo straordinario, ascolti il parere dei provinciali e chieda il consenso del suo consiglio.

282 – Hanno voto:

1° il Maestro Generale o il suo vicario;

2° gli ex Maestri Generali;

3° i consiglieri generali;

4° i provinciali o i loro vicari;

5° un deputato delle province che hanno un membro nel governo generale e due deputati di quelle province che non lo hanno;

6° uno studente di voti solenni per ogni provincia, eletto a norma degli statuti provinciali;

7° i vicari provinciali delle Vicarie legittimamente costituite in conformità al numero 239.

283 – Il capitolo si prepari accuratamente, con la partecipazione dei religiosi. In modo particolare il deputato della provincia si informi sullo stato della comunità che rappresenta e prenda nota di quanto suggeriscono i religiosi, facendosi loro portavoce nel capitolo, per una più efficace rappresentanza.

284 – Il Maestro Generale annunzia la celebrazione del capitolo un anno prima del suo inizio e rende nota la commissione che dovrà prepararlo, nominata col consenso del suo consiglio.

285 – Con sufficiente anticipo si invii a ciascun capitolare l’agenda già preparata e si indichino i contributi materiali o economici destinati a facilitare i lavori del capitolo.

286 – Sei mesi prima che termini il sessennio, il Maestro Generale manda la convocatoria, indicando il fine principale, il luogo e la data coincidente con il sabato più vicino al sopraddetto termine, nel quale avrà inizio il capitolo. Con il consenso del suo consiglio e per ragioni molto gravi, può anticipare o posticipare la data dell’inizio, ma non oltre tre mesi.

287 – Convocato il capitolo, i vocali non possono essere rimossi dal loro ufficio se non per gravissimo motivo, approvato dal Maestro Generale con il consenso del suo consiglio.

288 – I vocali si radunino nel luogo e alla data stabilita, a meno che non sorga un grave impedimento, del quale opportunamente deve essere informato il Maestro Generale.

289 – Il capitolo si svolge secondo le proprie norme, gli statuti generali e l’agenda fissata nella fase preparatoria. Il segretario, eletto in capitolo, fa fede di quanto si svolge nel medesimo.

290 – Qualora il Maestro Generale non potesse presiedere a qualche sessione, lo farà il capitolare più anziano di professione. Il presidente può designare moderatori.

291 – Il capitolo legifera, decide e dà orientamenti, dopo aver ponderato con libertà di spirito e serenità, come si conviene a figli di Dio, sulla base delle costituzioni. Le decisioni a carattere generale non vengano incorporate immediatamente alle costituzioni; si esperimentino come decreti fino al prossimo capitolo che deciderà su ciò che convenga fare. Per introdurre emendamenti nelle costituzioni si richiedono i due terzi dei voti e l’approvazione della Santa Sede.        ( CIC 587, 2.)

292 – Tra i compiti di maggiore importanza, il capitolo:

1° tutela il patrimonio spirituale dell’Ordine;

2° conosce lo stato dell’Ordine e delle comunità provinciali, mediante relazioni scritte, debitamente firmate;

3° esamina la vita religiosa, le vocazioni, l’apostolato, il governo, gli studi e le attività amministrative delle singole province;

4° corregge gli abusi;

5° erige, divide, unisce o sopprime province;

6° elegge il Maestro Generale e i consiglieri generali;

7° riesamina le disposizioni dei capitoli precedenti e del Maestro Generale;

8° stabilisce il contributo a favore dell’erario generale.

293 – Per le elezioni si proclamano i candidati al governo generale. Si prepara la lista dei religiosi proposti per Maestro Generale comprendente il candidato più votato in ogni provincia e quella comprendente i tre religiosi più votati in ogni provincia per integrare il consiglio generale. Il verbale del consiglio provinciale, debitamente autenticato, accredita la legittimità dei candidati.

294 – Premesso il giuramento rituale, i Capitolari devono eleggere tra i componenti delle suddette liste il Maestro Generale e coloro che compongono il consiglio generale. Le elezioni si svolgono a tenore del numero 205. Per il resto si dovrà osservare, proporzionatamente, quanto stabilito nei numeri 253 e 255.  (CIC 833, 8.)

295 – Il medesimo capitolo determina la promulgazione dei suoi atti legislativi. Se il capitolo non ha stabilito altra forma, il Maestro Generale, comunica le decisioni del capitolo insieme ai principi che le ispirano, per mezzo del Bollettino dell’Ordine. Queste incominciano ad aver vigore due mesi dopo la loro pubblicazione, a meno che la natura delle questioni o una esplicita disposizione non esiga diverso intervallo. Le altre decisioni si pubblicano per diretta comunicazione agli interessati, a meno che il Maestro Generale non giudichi opportuno farlo in altro modo.

CAPITOLO XII

ILMAESTRO GENERALE 

296 – Il Maestro Generale, guida e animatore di tutto l’Ordine e coordinatore della vita e delle attività delle province, è segno di unità e garanzia della continuità dell’opera redentrice di san Pietro Nolasco attraverso i secoli.

297 – Si distingua per la sua testimonianza di uomo consacrato a Dio, per carità fraterna ed osservanza regolare, per sollecitudine del bene comune e zelo apostolico, per preparazione nelle scienze sacre e capacità organizzativa; sia sempre fedele alle direttive della Chiesa, allo spirito e alla tradizione che costituiscono il nostro patrimonio spirituale, e alle nostre leggi. Oltre ad essere sacerdote deve avere per lo meno quaranta anni di età e dieci di professione solenne.

298 – Come moderatore supremo estende la sua potestà su tutte le province, case e membri dell’Ordine, in conformità al diritto comune e proprio. Il suo servizio dura sei anni, con possibilità di successive rielezioni.

299 – Condivida la sua responsabilità con i consiglieri, ai quali ricorrerà non solo quando è prescritto, ma anche con maggiore frequenza e spontaneità. Abbia contatti con i provinciali affinché la conoscenza diretta delle province renda più facile la soluzione dei loro problemi. Presti particolare attenzione agli orientamenti delle conferenze dei vescovi e dei superiori maggiori per stimolare in base ad esse le attività delle province, d’accordo con le proprie caratteristiche. Risiede, col suo consiglio, nella curia generale.( CIC 629.)

300 – Quanto è prescritto per il Maestro Generale, vale proporzionalmente per il suo vicario.

301 – Tra le altre cose, a lui spetta:

1° promuovere l’azione redentrice dell’Ordine;

2° emanare decreti e dare precetti, secondo i casi, per tutto l’Ordine o per le comunità provincialio locali;

3° confermare, approvare o emendare, con il consenso del suo consiglio, le decisioni dei capitoli  provinciali;

4° confermare gli eletti nel capitolo; in caso contrario, provvedere tenendo conto dei candidati presentati dai capitoli locali;

5° provvedere, nella maniera suddetta, quando non ci fu elezione o questa fu illegittima;

6° decidere, dopo aver udito il suo consiglio e quello della provincia interessata, in caso di rinunzia da parte del provinciale;

7° nominare, con il consenso del suo consiglio, il provinciale e i consiglieri nelle province, quando per gravi circostanze non si celebra capitolo elettivo;

8° accettare una missione a nome dell’Ordine con il consenso del suo consiglio, dopo aver ascoltato i consigli provinciali e selezionare i missionari, oppure affidarla a una provincia o a varie, dopo aver ascoltato il parere dei rispettivi provinciali;

9° informare il suo consiglio sull’adempimento del suo ufficio;

10° tenere informate le comunità sui principali atti di governo che hanno carattere generale;

11° dar conto del suo ufficio al capitolo generale.

302 – Se si deve assentare per motivi di ufficio, designi vicario uno dei suoi consiglieri. Se invece, per ragioni estranee alla sua carica, si assenta per oltre sei mesi continui, è impossibilitato o muore, il consiglio generale, convocato dal consigliere più anziano di professione, elegge vicario uno dei suoi membri, il quale governa fino a quando rientri il Maestro Generale, cessi l’impedimento o termini il sessennio. Se rinunzia, presenti le dimissioni corredate dalle motivazioni, al suo consiglio il quale, in assenza del Maestro Generale, al completo e a scrutinio segreto, deciderà se accettarle; in caso affermativo il consigliere più anziano per professione convoca il consiglio per eleggere il vicario che porterà a termine il sessennio. Però prima di accettare la rinunzia, si deve comunicarla alla Santa Sede. Se alla scadenza del sessennio mancassero più di quattro anni, entro sei mesi si celebri un nuovo capitolo generale per la elezione del Maestro Generale che, in quésto caso, durerà in carica fino al termine ordinario del sessennio. 

CAPITOLO XIII

IL CONSIGLIO GENERALE 

303 – Quattro consiglieri costituiscono il permanente corpo coadiuvante che si associa al Maestro Generale per il retto governo della comunità mercedaria. I consiglieri siano di province distinte tra loro e da quella del Maestro Generale affinché si esprima meglio, nella unità, la pluralità delle

comunità provinciali. I consiglieri generali sono eletti per sei anni, con possibilità di successive rielezioni. Il consiglio è convocato e presieduto dal Maestro Generale.

304 – I consiglieri si distinguano per le loro qualità simili a quelle indicate per il Maestro Generale, a livello del quale agiscono, eccetto le condizioni di età, di professione religiosa e dell’ordine sacro.

305 – Il Maestro Generale, uditi i consiglieri, distribuisca le responsabilità di governo secondo i diversi segretariati, che saranno presieduti da un membro del consiglio.

306 – Sotto la direzione del Maestro Generale, i consiglieri sono responsabili dei seguenti segretariati:

Segretariato di vita religiosa che, con adeguate iniziative, promuove la vita religiosa e il compimento dei suoi obblighi e si interessa perché si mantenga e si conosca il nostro carisma che deve vivificare tutta la nostra vita.

Segretariato di vocazioni, formazione e studi che, d’accordo con i segretariati provinciali, promuove le vocazioni con mezzi adeguati, valorizza l’Opera delle vocazioni mercedarie e procura che i candidati all’Ordine siano formati secondo il nostro spirito e la nostra missione, con senso pastorale e in rapporto ai progressi della scienza e della cultura della regione in cui operano.

Segretariato di pastorale mercedaria che dà impulso all’attività redentrice dell’Ordine; integra le sue attività pastorali nell’insieme del lavoro delle chiese locali; ha cura del Terz’Ordine, della Confraternita della Mercede e di altre associazioni laicali mercedarie, cercando una partecipazione sempre più effettiva delle medesime al nostro apostolato.

Segretariato di regime e governo che dà la sua assistenza nei casi che richiedono applicazione concreta del diritto; esamina le richieste e i suggerimenti sulle costituzioni per una migliore osservanza delle stesse, e studia quelle modifiche che dovranno essere presentate al capitolo generale.

Si potranno costituire altri segretariati, qualora la necessità lo esiga.

307 – I consiglieri si mantengano in continuo contatto con i superiori e i religiosi per quanto riguarda le questioni loro affidate tramite i segretariati, la cui attività sia pubblicata nel Bollettino dell’Ordine.

308 – Il Maestro Generale, col consenso del suo consiglio, nomina un religioso appartenente al consiglio o no, procuratore generale cui appartiene curare gli affari dell’ordine presso la Santa Sede e condurre a buon termine quelli presso le autorità ecclesiastiche. Il procuratore agisca sempre in armonia col mandato ricevuto dal Maestro Generale col quale parli frequentemente dei casi che conviene sbrigare.

309 – Il Maestro Generale nomina uno dei consiglieri segretario generale, il quale come notaio maggiore dell’Ordine, deve emergere per prudenza ed erudizione.

310 – Il segretario generale, nell’assumere il suo ufficio, presti il giuramento rituale- davanti al Maestro Generale.

In virtù del suo ufficio:

1° fa fede pubblica;

2° redige gli atti del consiglio;

3° pubblica i documenti ufficiali;

4° ha cura dell’archivio amministrativo.

Terminato il sessennio rimane come pro-segretario fino alla consegna della corrispondente documentazioneal successore, fatta sotto il controllo del Maestro Generale.

311 – L’economo generale, nominato dal Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio, amministra i beni appartenenti al patrimonio dell’Ordine; vigila perché in tutto l’Ordine si dia reale, testimonianza di povertà collettiva; cataloga i beni del patrimonio dell’Ordine; riceve i contributi delle province per la curia generale; compie atti di amministrazione ordinaria e presenta le relazioni e il rendiconto nel tempo e nella forma stabilita dagli statuti generali.

312 – Il Maestro Generale, udito il suo consiglio, nomina un postulatore per trattare, a norma del diritto, le cause dei religiosi, delle monache, delle religiose e dei terziari mercedari che diedero fedele testimonianza nella sequela di Cristo.

313 – Il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio, nomina il cronista generale dell’Ordine, responsabile dell’istituto storico, a norma dei propri statuti. Inoltre nomina gli altri ufficiali che ritiene opportuni per il normale svolgimento del lavoro della curia.

314 – Se per motivi non pertinenti al governo dell’Ordine un consigliere si assentasse per oltre sei mesi, lo si inviti a presentarsi o a rinunziare; se non lo fa, deve essere rimosso. Se un posto si rende vacante, il Maestro Generale, con il suo consiglio, udito il consiglio provinciale competente, nomina successore di colui che ha cessato dall’incarico un religioso della stessa provincia alla quale questi apparteneva.

315 – Un consigliere può essere rimosso quando nello svolgimento delle sue funzioni causa un grave danno. In tal caso, il Maestro Generale lo inviti a rinunziare; se questi rifiuta, informi il consiglio che, dopo aver ascoltato il consigliere, delibera in sua assenza; se i due terzi si pronunziano per la rimozione, il consigliere la deve accettare; si insista tuttavia perché egli rinunzi prima di arrivare a questo estremo.

CAPITOLO XIV

IL CONSIGLIO DEI PROVINCIALI 

316 – Il consiglio dei provinciali è un organismo consultivo straordinario che il compito di consigliareil Maestro Generale.

317 – Sono membri di diritto i superiori provinciali dell’Ordine.Il Maestro Generale può invitare alle sue riunioni qualche consigliere generale o esperto.

318 – Ha per finalità:

1° studiare i problemi proposti dal Maestro Generale;

2° contribuire al raggiungimento di una maggiore integrazione tra le province in ciò che si riferisceal bene comune dell’Ordine;

3° valutare il compimento delle decisioni dei capiti generali;

4° proporre al Maestro Generale temi che interessano tutto l’Ordine o qualcuna delle sue province.

319 – Il consiglio dei provinciali si riunisce due volte durante il sessennio e tutte le volte che il Maestro Generale lo ritenga opportuno o necessario. Sarà sempre convocato e presieduto dal Maestro Generale. In ogni riunione si designerà tra i suoi membri un segretario. Gli atti saranno firmati da tutti i partecipanti e fatti conoscere alle diverse comunità mediante il Bollettino dell’Ordine, i Bollettini provinciali o altro mezzo giudicato conveniente. 

CAPITOLO XV

LE VISITE 

320 – La visita canonica o ufficiale contribuisce a dare vigore alla vita comunitaria e alla vocazione di ciascun religioso. Si veda, quindi, nel visitatore un fratello che viene in semplice atteggiamento di servizio. Il visitatore instauri un dialogo con i religiosi per comprenderli, aiutarli e, se è il caso, ricondurli al bene. Tutti sono tenuti a contribuire al buon esito della visita e a manifestare con carità, al visitatore che li interroga, la verità sulle questioni riguardanti l’oggetto della medesima. (Cfr. CIC 628.)

321 – Il Maestro Generale visiti le comunità provinciali almeno una volta nel sessennio e il provinciale le comunità locali una volta nel triennio. Se fossero impossibilitati a farlo, udito il proprio consiglio, affidino questo incarico ad un altro sacerdote competente. I superiori maggiori, inoltre, possono inviare delegati in circostanze speciali.

322 – Il visitatore riferisca al rispettivo superiore sul suo operato, indicandogli i provvedimenti presi e quelli che, a suo giudizio, restano da prendere.

323 – La visita, che deve essere annunziata opportunamente alle comunità, tra le altre cose comprende:

1° la vita e la disciplina religiosa;

2° le vocazioni e la loro formazione;

3° l’apostolato specifico redentore;

4° l’apostolato e l’adempimento delle direttive diocesane, specialmente quelle riguardanti parrocchie e collegi;

5° gli atti dei capitoli e dei consigli;

6° l’economia provinciale, delle comunità, delle parrocchie e dei collegi;

7° i libri ai quali si riferisce il numero 215;

8° l’archivio e la biblioteca della provincia e delle case.

324 – La visita si conclude alla presenza della comunità con la lettura dei provvedimenti. Contro i decreti del visitatore si può ricorrere a norma del diritto. 

CAPITOLO XVI

LA SEPARAZIONE DALL’ORDINE 

325 – Per l’esclaustrazione di un religioso, il passaggio ad un altro istituto, l’uscita, la dimissione e la riammissione all’Ordine si seguiranno le norme del diritto comune e proprio.

326 – Nonostante la saldezza del vincolo contratto con la professione, è possibile che per qualche religioso sopravvengano dubbi ragionevoli riguardo alla sua permanenza nell’Ordine. In tali circostanze, con vero amore fraterno e rispetto della libertà personale, la comunità e i superiori facilitino i mezzi adeguanti che possono far superare tentazioni o illusioni offuscatrici di una serena decisione nel Signore.

327 – L’Ordine, a sua volta, può dimettere quelli che mostrano un atteggiamento gravemente contrario alle esigenze della vita consacrata. Tuttavia, prima di iniziare l’iter corrispondente, i superiori adoperino tutti i mezzi di persuasione e di correzione suggeriti dalla carità e dalla prudenza.

328 – Quelli che legittimamente escono dall’Ordine o ne sono dimessi, niente possono esigere per qualsiasi tipo di prestazione eseguita in esso. Tuttavia verso il membro separato, in modo particolare se questi continua a sentirsi legato all’Ordine con amore e riconoscenza, si usi equità e carità evangelica. ( CIC 702.)

PARTE SESTA

I BENI TEMPORALI

CAPITOLO I

PROPRIETÀ DEI BENI TEMPORALI

329 – Come figli di Dio ed eredi del Regno dei cieli, i religiosi devono tendere verso i beni eterni; tuttavia, finché sono pellegrini sulla terra, necessitano delle cose temporali per attendere al culto divino, provvedere al sostentamento proprio e a quello delle case di formazione e promuovere le opere di apostolato e di carità. Il possesso dei beni temporali nel nostro Ordine è regolamentato dal voto di povertà e dall’intenzione fondamentale di metterli al servizio della fraternità religiosa e della missione redentrice.

330 – L’Ordine, le singole province e le singole case, sono capaci di possedere, acquistare, amministrare e alienare i beni temporali.

331 – La proprietà, l’acquisto, l’amministrazione e l’alienazione dei beni temporali sono regolati dalle norme del diritto comune e proprio. Il Maestro Generale a nome dell’Ordine, il provinciale a nome della provincia, il superiore a nome della casa o i loro legittimi delegati, possono acquistare, mediante tutti quei giusti modi naturali o positivi che sono leciti alle altre persone. Ugualmente essi, nel proprio ambito, possono vendere o alienare beni mobili o immobili, osservando fedelmente quanto è prescritto dal diritto comune e proprio nel numero 345. Nel foro civile si usino quelle forme giuridiche riconosciute valide, con le quali sono meglio salvaguardati i diritti patrimoniali e amministrativi.

332 – Costituiscono il patrimonio di ciascuna casa, con le limitazioni stabilite dagli statuti provinciali, i beni mobili e immobili legittimamente acquisiti, le loro rendite, le donazioni e le offerte in qualunque modo fatte alla casa o ai suoi religiosi e il frutto del lavoro di costoro.

333 – Costituiscono il patrimonio di ciascuna provincia i beni mobili e immobili legittimamente acquisiti a titolo proprio, le loro rendite ed interessi, i contributi delle comunità locali, gli emolumenti derivanti dal ministero e lavoro del provinciale e dei religiosi dipendenti direttamente da lui; le donazioni e le offerte in qualunque modo fatte alla provincia in particolare, e i contributi per il mantenimento delle sue opere.

334 – Costituiscono il patrimonio dell’Ordine i beni mobili e immobili legittimamente acquisiti,i contributi delle province, gli emolumenti derivanti dal ministero e lavoro del Maestro Generale e dei religiosi dipendenti direttamente da lui, le donazioni e le offerte, i frutti e gli interessi delle opere e delle istituzioni di cui l’Ordine si assume l’onore.

335 – Salvaguardata la volontà del donante e i diritti acquisiti, i beni di una casa soppressa passano al patrimonio della provincia; ugualmente i beni di una provincia estinta vengono incorporati al patrimonio dell’Ordine, di accordo con le decisioni prese al riguardo dal capitolo generale.

CAPITOLO II

USO DEI BENI 

336 – Fiduciosi sempre nella divina Provvidenza, i religiosi considerino il proprio assiduo lavoro quale fonte principale dei beni temporali e il moderato uso degli stessi una esigenza della loro condizione di poveri.

337 – Come membri che compongono un medesimo organismo, le case di una stessa provincia siano sollecite le une delle altre e della comunità provinciale, così come le singole province dovranno esserlo dell’Ordine; rafforzino la loro unione mediante la intercomunione dei beni, di modo che quelle che possono aiutino quelle che si trovano in necessità.

338 – Il provinciale, col consenso del suo consiglio, udito il consiglio domestico rispettivo, per necessità o utilità della provincia, può trasferire al patrimonio provinciale i beni di una casa, quando questi non le sono necessari, avendo cura di non mettere in pericolo la sua sicurezza economica e rispettando sempre i diritti acquisiti.

339 – I provinciali, con il consenso dei propri consigli, possono concordare aiuti economici reciproci in spirito di fraterna collaborazione; ma di fronte ad una urgente e grave necessità comune sulla quale non si è raggiunto detto accordo, il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio, dopo aver ascoltato i provinciali e i rispettivi consigli, può disporre dei beni delle province.

340 – Il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio e uditi i rispettivi consigli provinciali, in casi speciali, può imporre un contributo a carico di tutte le province. Il provinciale, con il consenso del suo consiglio, può fare la stessa cosa nei confronti delle case della sua giurisdizione. 

CAPITOLO III

AMMINISTRAZIONE ED ALIENAZIONE 

341 – L’amministrazione si compie secondo le norme del diritto comune e proprio e tenendo conto delle leggi civili. Essa comprende quegli atti necessari perché i beni si conservino, si utilizzino e fruttifichino in modo che raggiungano la loro finalità.

Si considera amministrazione ordinaria quella i cui atti sono destinati alle necessità correnti e normali della comunità o convenienti per conservare i beni e i loro frutti; è amministrazione straordinaria quella che compie atti per i quali si richiede la licenza di un superiore o altra formalità.

342 – L’amministrazione dei beni delle case, delle province e dell’Ordine, spetta ai rispettivi superiori; tuttavia, sotto la loro direzione e vigilanza, è affidata a religiosi che, per la loro competente preparazione, sono capaci del delicato ufficio di economo.

343 – Gli incaricati e responsabili dell’amministrazione diano, in ogni momento, speciale testimonianza di spirito religioso, agendo con la diligenza e la serietà di chi amministra i beni dei poveri. Evitino, perciò, ogni eccessiva preoccupazione per i beni materiali, servano con carità i propri fratelli, provvedendo alle loro necessità in base alla povertà professata e rendano conto della loro gestione nei tempi stabiliti.

344 – Ciascuna amministrazione abbia un archivio nel quale vengono custoditi ordinatamente i titoli di proprietà e gli altri documenti amministrativi.

345 – Non si alienino i beni se non quando lo esige una necessità o una grande convenienza, prendendo le dovute cautele e secondo il diritto comune e proprio. Per alienare beni, contrarre debiti o obbligazioni il cui valore supera i due terzi della somma fissata dalla Santa Sede, si richiede il permesso scritto del Maestro Generale dato con il consenso del suo consiglio. Se invece queste operazioni non superano i due terzi, si seguano le norme stabilite dagli statuti provinciali. Si richiede il permesso della Santa Sede quando l’operazione supera la somma fissata dalla medesima, quando si tratta di beni donati alla Chiesa come voto, oppure se si tratta di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico. (CIC 638, 3.)

347 – Gli statuti provinciali regolano in ogni provincia la centralizzazione dei beni, per un maggior rafforzamento della fraternità e una migliore cura del servizio redentore. Nelle clausole del contratto si faccia risultare che responsabile del debito o dell’obbligazione è soltanto la persona morale contraente.

348 – I superiori maggiori possono fare spese straordinarie, senza ricorrere al consenso dei rispettivi consigli, fino alla decima parte della somma fissata dalla Santa Sede. Il provinciale, con il consenso del suo consiglio, tenendo conto dei tempi e dei luoghi, indica la somma che il superiore locale può spendere sia da solo, sia con il permesso del suo consiglio.

349 – Per accettare fondazioni pie a tempo determinato e investire il danaro o i beni mobili di qualche fondazione, si richiede il consenso del capitolo locale e l’autorizzazione scritta del provinciale con il consenso del suo consiglio. Non si accettino fondazioni pie in perpetuo o a tempo indefinito. ( CIC 1304, 1.2)

350 – Non si prendano in deposito danaro o cose di valore di persone estranee all’Ordine; né si amministrino i loro beni se non per urgenti ragioni di carità e con il consenso del superiore maggiore, udito il suo consiglio.

351 – Per condonare debiti o rinunziare alla eredità o ad altri beni che in qualunque modo appartengono all’Ordine, si richiede l’autorizzazione del Maestro Generale o del provinciale, coi loro rispettivi consigli, secondo che il valore supera o no i due terzi della somma stabilita dalla Santa Sede.

CAPITOLO IV

INCARICATI E RESPONSABILI 

352 – Nei confronti della propria amministrazione, ogni superiore locale può:

1° fare spese e compiere gli atti giuridici di amministrazione ordinaria, da se stesso o per mezzo dell’economo, ovvero occasionalmente per mezzo di altro religioso, secondo il diritto;

2° vigilare e rivedere l’operato dell’economo e degli altri ufficiali amministrativi e richiedere il dovuto rendiconto.

353 – Quando il provinciale col suo consiglio affida a un religioso l’amministrazione di un particolare settore della provincia, determina la somma di denaro che può spendere senza ricorrere a lui e il tempo e il modo di rendere conto.

354 – Ogni responsabile di amministrazione economica dovrà rendere conto all’autorità competente conforme ai rispettivi statuti e ogni volta che gli viene richiesto dal legittimo superiore.

355 – I superiori locali e il provinciale rendono conto della loro amministrazione al capitolo provinciale. Il Maestro Generale al capitolo generale.

356 – I responsabili facciano conoscere ai religiosi l’andamento amministrativo-economico delle case, della provincia e dell’Ordine, secondo quanto stabiliscono gli statuti o le risoluzioni rispettive, affinché tutti i religiosi si sentano partecipi e corresponsabili dei beni comuni. 

PARTE SETTIMA

OSSERVANZA DELLE COSTITUZIONI

PRINCIPI FONDAMENTALI

357 – L’osservanza delle presenti costituzioni manifesta la fedeltà della nostra consacrazione a Dio. Essa conduce per via sicura alla perfezione religiosa, così come la inosservanza o deliberata negligenza renderebbe colpevole di infedeltà all’impegno con Cristo.

358 – L’interpretazione autentica delle costituzioni appartiene alla Santa Sede. Il capitolo generale interpreta le disposizioni capitolari generali e provinciali. Il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio, può dare interpretazioni pratiche che hanno valore fino al prossimo capitolo generale.

359 – Il Maestro Generale, per giusta causa, può dispensare, temporaneamente, da qualche norma disciplinare delle nostre costituzioni a favore dei singoli religiosi o delle comunità dell’Ordine. Questa stessa facoltà ha il provinciale nell’ambito della sua provincia e il superiore locale per i religiosi della sua comunità. Le dispense si concedano per giusta causa, tenuto conto della materia, oggetto di dispensa, e del bene comune.

360 – Qualora fosse necessario correggere un religioso per aver trasgredito gravemente le costituzioni, il superiore, in dialogo fraterno, lo induca alla riflessione e, se il caso lo richiede, usi altri mezzi appropriati per la sua emendazione. Gli altri religiosi cooperino caritatevolmente, considerando che è più facile mantenersi fedeli quando ci si sente sostenuti dall’amore e dalla comprensione degli altri.

361 – Il potere giudiziario nel nostro Ordine, quando occorre servirsene, verrà esercitato secondo il diritto.

362 – Se su un punto mancasse una espressa disposizione costituzionale, il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio, in casi particolari, può dettare norme regolatrici, salvaguardando l’equità, in conformità con il nostro diritto antecedente e con i principi generali del diritto comune. Della stessa facoltà gode il provinciale, con il consenso del suo consiglio, relativamente alla legislazione provinciale.

363 – Spetta al Maestro Generale, col voto deliberativo del suo consiglio, approvare gli statuti provinciali e i loro emendamenti, redatti secondo le disposizioni delle presenti costituzioni.

364 – Le leggi costituzionali finora vigenti e non contenute nel presente testo, sono abrogate. 

INDICE ANALITICO 1

Abito: segno di consacrazione e testimonianza di povertà 107; materia e parti di cui è formato 107; il Maestro Generale può permettere un altro vestito 107; i religiosi morti siano vestiti dell’a. 126.

Abnegazione: atteggiamento di distacco 41; rinnegamento di se stesso 87; a. interiore per realizzare l’immagine di Gesù Cristo 88.

Abrogazione: di leggi costituzionali precedenti 364.

Accettazione: reciproca con le nostre affinità e differenze 26, 27; soprannaturale della legge del lavoro 41; della volontà di Dio nell’ubbidienza 52.

Accumulazione: non ci sia a. di beni 45; né il lucro immoderato o l’apparenza 45; non si accumulino cariche nella stessa persona 206; si eviti l’eccessiva preoccupazione per i beni materiali 343.

Agostino, santo: Regola nell’Ordine 2, 5; la Chiesa assegnò all’Ordine la Regola di S. Agostino 2.

Aiuto: mutuo 27; dei superiori maggiori nella vita fraterna 32; ai bisognosi 47; ai genitori dei religiosi 51; dell’orazione per il superiore 56; il silenzio aiuta la pietà 99; mutuo tra gli istituti mercedari 116; dei segretariati ai superiori maggiori nella formazione 134; del formatore agli aspiranti 145; nel progresso del novizio 149, 155; nell’orientamento vocazionale 169; del consiglio domestico al superiore 229; alle case e province bisognose 337.

Alienazione: solo per necessità 345; con cautela e secondo diritto 345; permesso scritto del Maestro Generale e Santa Sede 345; regolata dagli statuti provinciali 345; di beni donati a causa di un voto e di oggetti preziosi 345. Cfr. Beni.

Amicizia: il Padre offre agli uomini il dono della sua amicizia 1; Cristo visitò e liberò gli amici che lo aspettavano (Prologo); vita comunitaria e profondo amore umano vivificato dallo Spirito Santo 25; clima comunitario di a. 27; il Signore trattò i suoi discepoli come amici 96; a. di fratelli in Cristo e semplice tratto familiare 96; comunione familiare tra formatori e formandi 138.

Amministrazione: libri di a. 215; consegnata al successore 225; esaminata nel capitolo provinciale 252; e nel capitolo generale 292; aggiornata 279; portata secondo il diritto 341; e le leggi civili 341; comprende gli atti necessari perché i beni raggiungano la propria finalità 341; ordinaria e straordinaria 341; spetta al rispettivo superiore 342; sotto la loro direzione si affida a religiosi preparati 342; archivio per custodire titoli e documenti amministrativi 344; non si accetti l’a. di beni altrui 350, facoltà del superiore locale 352; a. di un settore della provincia 353; facoltà e revisione di contabilità 353; ogni responsabile deve rendere conto 354; i superiori al rispettivo capitolo 355; informazione ai religiosi 356. Cfr. Economia, economo, beni, patrimonio.

Amore: di Dio prima di tutto e poi del prossimo 1*; san Pietro Nolasco spinto dall’a. di Cristo 2, (Prologo); l’Ordine vuole testimoniare la buona novella dell’a. 3; a. per Maria propagato dall’Ordine lungo i secoli 11; amare Maria filialmente 81; amore mutuo 10; a. umano vivificato dallo Spirito Santo, sostegno della vita comunitaria 25; a. fraterno nei dubbi sulla vocazione 326. Cfr. Virtù teologali.

Anniversario: della fondazione e rinnovazione dei voti 24.

Anno della fondazione: negli scritti diretti all’Ordine 108.

1 I numeri indicano quelli delle Costituzioni; i numeri con asterisco rimandano alla regola di sant’Agostino; (Prologo), al prologo delle Costituzioni ameriane del 1272.

Annunzio: del capitolo provinciale 245, 246; con sufficiente anticipo 245; del capitolo generale un anno prima del suo inizio 284.

Anziani: rappresentano Cristo 93; necessità, cura e visite 49, 93; non manchino del necessario 94.

Apostolato: ministeri assunti dall’Ordine nel corso della sua storia 17; aggiornarli secondo le necessità di ciascuna chiesa 17; alla luce della missione redentrice che deve animare la sua azione apostolica 17; per l’edificazione del corpo di Cristo 18; la comunione di spirito rende fecondo l’a. 28; armonia nell’azione apostolica 29; l’unione con Dio deve animare l’azione apostolica 75; esige la conoscenza della scienza 188; a. e mezzi di comunicazione in ordine alla diffusione della dottrina di Cristo 188; in relazione col fine, storia e spiritualità dell’Ordine 188; norme della gerarchia e permessi 189; organizzazione dell’a. nel capitolo locale 218; unità nell’azione apostolica 227; a. esaminato nel capitolo provinciale 252; e generale 292; nelle visite canoniche 323; beni temporali e a. 329; zelo apostolico per suscitare vocazioni

130; Cfr. Ministeri.

Approvazione: dell’Ordine 2; riceve dalla Chiesa la stabilità della sua organizzazione e ordinamento interno,

200; facoltà per realizzare la sua vita e le sue opere 200; del superiore rieletto 223; dei rieletti nel capitolo provinciale 255; delle decisioni dei capitoli provinciali 301 e degli eletti nel capitolo 301.

Archivio: nelle curie e nelle case per la custodia dei documenti 197; dei superiori maggiori 197; i manoscritti di un religioso defunto all’a. provinciale 196; a. locale 232; di ciascuna amministrazione 344; oggetto delle visite canoniche 323.

Ascesi: mezzi per lo sviluppo della castità e della carità 37; per seguire Cristo 60 ss.; orazione mentale e pratiche di pietà 72 ss.; devozione a Maria e ai nostri santi 80 ss.; abnegazione e mortificazione 87 ss.; silenzio e clausura 99 ss.; nel noviziato 152. Cfr. Orazione, Esercizi Spirituali, Sacramenti.

Ascrizione dei religiosi: ad una casa 214; ad una provincia 240; il Maestro Generale la può modificare 240; il provinciale, previo dialogo con l’interessato, la può richiedere 241.

Aspiranti: per chierici e fratelli hanno un periodo di preparazione prima del noviziato 144; per discernere il carisma e i segni della vocazione e per provare la loro maturità, e attitudine 145.

Assenza: nel noviziato 157; del superiore e del vicario locale 228; del provinciale 264; di un consigliere provinciale 274; del Maestro Generale 302; di un consigliere generale 314.

Assicurazioni sociali: dei religiosi 94; delle persone di servizio 123.

Associazioni: cfr. Laici.

Atti: di capitoli e di consigli locali 215; delle visite 215; del capitolo provinciale alla curia generale 258; dell’elezione del provinciale sede vacante 264; che accreditano i candidati della provincia al governo generale 293; del consiglio dei provinciali 319; dei capitoli e dei consigli rivisti nelle visite canoniche 323.

Autorità: è un servizio 46*; il superiore serve come fratello ed amico 57, 221; servizio per l’unità delle province 278; del capitolo provinciale 242; del provinciale 261; del capitolo generale 280; del Maestro Generale 298.

Autorizzazione: per i viaggi straordinari e prolungati 110; per aprire una casa 211; per essere superiore ed economo 227; per alienare beni 345; per contrarre debiti 346; per accettare fondazioni pie 349; per condonare debiti o rinunziare all’eredità 351.

Azione: dello Spirito Santo nella fondazione dell’Ordine 2; Maria e l’urgenza della nostra a. apostolica 7; a. apostolica esercitata formando una comunità di fratelli 10; spirito mercedario nella nostra a. apostolica 11; armonia nell’a. apostolica 29; conciliare difficoltà tra a. apostolica e vita comunitaria 30. Cfr. Apostolato.

Battesimo: ci incorpora alla Chiesa 21; la consacrazione battesimale espressa radicalmente dalla consacrazione religiosa 21; esige il rinnegamento di se stesso 87; Terz’Ordine e realizzazione della consacrazione battesimale 117.

Benefattori: partecipi dei beni spirituali dell’Ordine, di una provincia o di una comunità 124; suffragi 127.

Bene comune: procurato con maggiore impegno del proprio 31*; partecipazione di tutti 29; corresponsabilità 56; disponibilità nel lavoro 104; biblioteche personali e b.c. 196; nel capitolo locale per l’unità di azione 216; nel capitolo provinciale ricercato con senso di responsabilità 242; nel capitolo generale 279; il Maestro Generale sollecito del b.c. 297.

Beni: rinunziati col voto di povertà 41; considerati come secondari 41; cessione del loro uso e proprietà 42; sono acquistati per la comunità 32*, 42, per aiutare i bisognosi 43; possesso comunitario, senza accumulazione, lucro immoderato o la loro apparenza 45, nell’ambito del volo di povertà 329, 336; usarli come proprietà dei poveri e mezzi per la nostra missione e con il permesso del superiore 46; di essi si deve rendere conto a Dio e alla comunità 46, 354; si provveda a ciascuno del necessario 4*, 48, senza distinzione ingiustificata 49; nei trasferimenti 48; al servizio della Chiesa e degli indigenti 50. L’Ordine, la provincia e la casa possono possedere 330, 332; possesso e amministrazione regolate dal diritto 331, 354; chi può acquistare, e in quali condizioni si può alienare 331; intercomunione dei beni 337; centralizzazione 337; non si accetti l’amministrazione dei beni altrui 350; responsabili di un particolare settore economico 353. Cfr. Povertà, Patrimonio, Economo, Alienazione.

Berenguer de Palou: vescovo di Barcellona, presente nella fondazione dell’Ordine 2.

Bibbia: cfr. Parola di Dio.

Biblioteca: di ogni casa, dotata di libri necessari per il lavoro e l’apostolato rispettivo 195; della curia provinciale, 194; strumento per lo studio e la ricerca 194; sezione delle pubblicazioni dell’Ordine 194; i libri di valore 194; della curia generale 193; le opere più significative dell’Ordine 193; catalogo dei libri di valoreartistico e culturale 193; due esemplari delle pubblicazioni alle curie generale e provinciale 189; diparticolari 196; oggetto delle visite canoniche 323.

Bollettino dell’Ordine: pubblica le decisioni del capitolo generale 295, l’attività dei segretariati generali 307,gli atti del consiglio dei provinciali 319.

Bollettini provinciali: e gli atti del consiglio dei provinciali 319.

Calendario liturgico: regola le nostre celebrazioni 70.

Candidati: all’Ordine e loro formazione, secondo lo spirito e missione dell’Ordine, con senso pastorale, conforme agli sviluppi della scienza e alla cultura della regione 134ss., 306; al noviziato 144ss.; discernimento dei segni vocazionali 145; prova della maturità e delle attitudini 145, 146; documenti necessari147; esercizi spirituali 148; alla professione 158, 170; al sacerdozio 174; a provinciale e consiglieri provinciali 253, 254; a deputato al capitolo generale 271; a Maestro Generale e consiglieri generali 271, 293 e loro lista nel capitolo generale 293.

Capitolo di professi di voti solenni: sue competenze 219; gli statuti provinciali determinano la sua realizzazione 219; il risultato si comunica al provinciale 219.

Capitolo locale: incontro e comunione fraterna 216; presenza di Cristo 216; intensifica la vita religiosa e apostolica 216; partecipano tutti, con parità di diritti 217; convocato e presieduto dal superiore 217; programma riunioni e attività 217; obiettivi 218; dà il parere per determinare i limiti della clausura 101; dà il consenso per accettare fondazioni pie 349.

Capitolo provinciale: unione rappresentativa di tutta la provincia, per esaminare il suo cammino, e procurare il suo progresso 242; studio dei suoi problemi e della sua unione con tutto l’Ordine 242; giurisdizione 242; quando si celebra 243; convocato dal Maestro Generale 243, 247; presieduto da lui o da un suo delegato 243; vocali 244; annunzio 246; non deve coincidere con il capitolo generale 247; svolgimento 250; segretario 250; obiettivi: esamina lo stato della comunità provinciale e di quelle locali, studia e decide sulla vita religiosa, le vocazioni, l’apostolato, il governo, l’economia, corregge gli abusi, emana decreti e rivede quelli anteriori, studia la erezione o soppressione di case, stabilisce il contributo all’erario, elegge il provinciale e i consiglieri 252, 253; il provinciale rende conto del suo ufficio 263; i capitolari apportano luce ed esperienze, espongono iniziative e desideri, analizzano il lavoro comune, cercano i segni della volontà di Dio 242; chiusura 256; nuovo capitolo in caso particolare per sostituire il provinciale 264.

Capitolo generale: riunione rappresentativa dell’Ordine, in cui prende coscienza dì se stesso, tratta del bene comune, aggiorna le leggi e amministrazione 279; potere 280; periodicità 281; ordinario e straordinario 281; annunziato, convocato e presieduto dal Maestro Generale 281, 284; vocali 282; preparazione con la partecipazione dei religiosi 283; commissione che lo prepara 284; agenda 285, 289; contributi economici 285; convocatoria sei mesi prima 286; i vocali già convocati non possono essere rimossi dall’incarico 287; svolgimento 289; legifera, decide e orienta dopo ponderazione 291; ha come base le costituzioni 291; tutela il patrimonio spirituale 292; conosce lo stato dell’Ordine 292; esamina la vita religiosa e le varie attività 292; corregge abusi 292; erige, divide, unisce o sopprime province 292; elegge il Maestro Generale e i consiglieri 292; rivede le disposizioni del c. anteriore e del Maestro Generale 292; fissa il contributo all’erario generale 292; nuovo capitolo in caso di impossibilità, rinunzia o morte del Maestro Generale 302; interpreta le disposizioni capitolari 358.

Cappellania: accettazione 218.

Carisma: fedeltà ad esso 4, 9, 12, 279 ecc.; di san Pietro Nolasco, fonte di iniziative 20; si perpetua nell’Ordine 84; al servizio della Chiesa 198; formazione secondo il c. 134; animato dai superiori 173; c. redentore vincolo di unità 275 e varietà di tradizioni 276; sua conoscenza per mezzo del segretariato 306.

Carità: dell’ordine fin dal principio 3, (Prologo); attualmente 4; esimi nella c. 9; incarnazione nelle necessità degli uomini 13; testimoni di Cristo per mezzo della c. 21; quarto voto 26; clima di fraternità, aiuto alla maturità 38; unione secondo il desiderio di Gesù 25; a pranzo 97; nell’infermità 93; nei capitoli 216, 242, 279; nelle crisi vocazionali 326; rimane sempre e deve unirci anche dopo la morte 125.

Casa: erezione e soppressione studiata nel Capitolo provinciale 252; requisiti e condizioni, 211, 212; decreto del Maestro Generale 211, 29. Ambiente propizio al silenzio e all’incontro con Dio 99; una sua parte riservata solo ai religiosi 100; cura la sua biblioteca 195; le c. di formazione principale preoccupazione 140. Può possedere e amministrare beni 330; sua personalità giuridica 331; suo patrimonio 332; sua economia, oggetto delle visite canoniche 323; beni temporali e c. di formazione 329; beni di una casa soppressa 335; aiuto mutuo tra le case della provincia 337. Le c. raggruppate e distanti possono essere costituite in vicaria 239. Cfr. Comunità locale.

Castità: risposta all’amore di Dio e alla speciale vocazione 33; consacrazione eminente al servizio di Dio e degli uomini 33; unione al mistero pasquale 33; dominio di sé e fecondità apostolica 33, 35; il voto che meglio esprime la consacrazione totale 33; comporta l’obbligo della perfetta continenza 34; speciale significato mariano 36; dono della grazia e sua custodia 37, 23*; il clima comunitario aiuta la c. 38; responsabilità personale ed esigenza di maggiore autocontrollo 39; segno della santità e trascendenza della Chiesa e anticipazione della vita futura 40.

Centralizzazione: di beni regolata dagli statuti provinciali 347; obiettivi 347. Cfr. Beni.

Chierico: Cfr. Studenti chierici.

Chiesa: garantì l’azione dello Spirito Santo nella fondazione dell’Ordine 2; missione liberatrice in nome della c. 13, 14, e nella c. 15; i consigli evangelici ci pongono al servizio della c. 21; Dio ci assegnò un posto nella c. 23; sentire con la c. 58; la c. associata a Cristo 62, la rappresentiamo nella liturgia delle ore 68; associazioni laicali mercedarie secondo le direttive della c. 119; amore alla c. e ai suoi sacri pastori 153; le norme della c. nell’apostolato 189; opera redentrice e pastorale mercedaria nelle c. locali 213, 306.

Clausura: favorisce l’osservanza e l’orazione 100; c. e apostolato 100; determinata dal provinciale 101; dispensata per cause giuste 101.

Clericale: l’Ordine è un istituto c. 5.

Collaborazione: di tutti 29, 202 e iniziative personali 56; c. comunitaria per scoprire la volontà di Dio 201, e per intensificare la vita religiosa e apostolica 216; delle comunità locali con il provinciale 259, e tra di loro 337; dei capitolari 242, 279; delle province tra loro 263, 276, 337, 339; dei consiglieri 266, 303; col vescovo 58.

Collegio: sua accettazione 218; direttive diocesane relative ad esso 323; sua economia oggetto delle visite canoniche 323.

Comportamento: esteriore degno 19*, 20*.

Comunicazione: dei decessi 126; delle decisioni capitolari 219; del risultato degli scrutini 271; dei consiglieri con i superiori e con i religiosi 307.

Comunità: formiamo una comunità di fratelli 10; l’Ordine è, sull’esempio della prima comunità cristiana, una fraternità 25, 198; la vita comune, espressione di fraternità 28; che facilita l’osservanza 25; tutti corresponsabili dell’opera comune 56; i propri doni per il bene della c. 200; la c. unita cerca la volontà di Dio 201.

Comunità locale: prima espressione di vita consacrata 209; comunione fraterna animata dal superiore 209, impegnata alla fedeltà, e alla testimonianza e ad essere segno 209. Si riunisce per l’orazione e l’esamedi coscienza 75, la revisione di vita 78, il pranzo 97, la ricreazione 97, il capitolo 216, ecc.; al servizio della provincia 210; in casa costituita legittimamente 211, sotto l’autorità del superiore 211. Le c.l. formano la c. provinciale 234; quante se ne richiedono per erigerla 238; quelle raggruppate e distanti dalla sede provinciale 239. Suo stato esaminato nel capitolo provinciale 252; partecipa alla vita della provincia 259; è soggetta al provinciale 261; sua economia rivista nelle visite canoniche 323; facilita aiuti ai religiosi in crisi 326. Cfr. Capitolo locale, Casa.

Comunità provinciale: dedicata a nostra SS. Madre 83; formata dalle comunità locali unite tra loro 234; sotto un superiore comune 234; la erige, divide o unisce il capitolo generale 236, 292; ascrizione di una casa ad altra provincia 236; ha per diritto: religiosi propri, personalità giuridica, superiore maggiore proprio, casa di noviziato e di studi, partecipazione negli atti dell’Ordine e precedenza secondo l’antichità 237; requisiti per erigerla 238; riceve e forma direttamente i religiosi 276; trasmette le proprie tradizioni 276; realizza in modo concreto il proprio impegno apostolico 276. E’ capace di possedere e amministrare beni 330; sua economia rivista nelle visite canoniche 323; suo patrimonio 333; i beni di una c.p. estinta al patrimonio dell’Ordine 335. Le c.p. si completano e aiutano 2.76; unite formano l’Ordine 276; si uniscono pienamente nel capitolo generale 277; sono sollecite del bene dell’Ordine 337.

Comunità dell’Ordine: La Mercede, Ordine di Maria (Prologo); redentrice (ib); fondata da san Pietro Nolasco 2; risponde alle necessità dei tempi 2; testimonia la buona novella dell’amore 3; imita Gesù Cristo che vede negli schiavi 3. Natura, finalità e titolo 5; composta di chierici e fratelli cooperatori 5; Maria nella fondazione 7; santità di molti suoi figli 11; incarnata nelle necessità degli uomini 13, 17, azione liberatrice 13; si ispira all’esempio di san Pietro Nolasco 25, 198; venera Maria come Madre 25, spirituale fondatrice 81 e modello di consacrazione a Dio 81. Varietà di tradizioni e unità di carisma 276; è diretta dal Maestro Generale 277; ha per diritto personalità giuridica, superiore maggiore proprio e patrimonio di beni 278; è formata dall’insieme delle province 278.

Concelebrazione: raccomandata 65.

Conferenza dei Superiori Maggiori: attenzione ai suoi orientamenti 299.

Conferenza episcopale: studi ecclesiastici secondo il suo piano 176; attenzione ai suoi orientamenti 299.

Confessione: per ottenere ed esprimere la continua conversione 67; sia frequente 67; unita a celebrazioni penitenziali 90.

Confraternita della Mercede: spetta all’Ordine erigerla 118, tramite i superiori maggiori 119; curata dai segretariati provinciale 119 e generale 119, 306. Cfr. Laici, Famiglia mercedaria.

Consacrazione religiosa: ha per finalità la propria santificazione 4; espressa dai consigli evangelici 21; specificata dal voto di redenzione 22; ci rende segno di offerta a Gesù 22; spinge a vivere i voti della nostra professione e a tendere alle ultime conseguenze della virtù rispettiva coltivandola nella purificazione ed offerta interiore 23; ispirata da Maria ed esemplarmente vissuta da san Pietro Nolasco 23; esige il rinnegamento di sé 87; è realizzazione del mistero pasquale 87; è significata dall’abito religioso 107

Cfr. Professione, Consigli evangelici.

Consigli evangelici: offerta a Cristo 21; specificati dal voto di redenzione 22; consacrazione basata in Maria e nell’esempio di san Pietro Nolasco 23; in costante purificazione e offerta 23; rinnovazione privata e comunitaria 24; i consigli evangelici trattati con frequenza nella predicazione 130. Cfr. Consacrazione religiosa.

Consigliere provinciale: candidati 219; eletti in capitolo provinciale 252, 253; hanno voce e voto nel capitolo provinciale 244; assistono il provinciale 259; sono informati dal provinciale sullo stato della provincia 263; casi nei quali eleggono il provinciale 264, e vicario 264; numero e durata nell’ufficio 266; qualità 267; residenza 268; attribuzioni 269, 271; assenza e sostituzione 274; rimozione 274.

Consigliere generale: candidati 219; eletti in capitolo generale 292; hanno voce e voto nel capitolo generale 282; numero e compiti 303; provenienza e durata nel servizio 303; qualità 304, presiedono ai segretariati 305, e sono responsabili dei medesimi 306; comunicano coi religiosi 307; uno dei consiglieri è nominato segretario generale 309; se il Maestro Generale è impossibilitato o muore 302; se rinunzia 302; assenze e sostituzione 314; rimozione 315.

Consiglio domestico: sua finalità 229; formazione 230; attività 231; promuove la vita spirituale e condivide responsabilità 233; altri impegni 233; suo intervento nelle spese della comunità locale 348, e nel trasferimento dei beni di una casa alla provincia 338.

Consiglio provinciale: organismo composto da quattro religiosi 266; assiste ed aiuta il provinciale nel governo 266; è convocato e presieduto da lui 266; attribuzioni 269, 271. Dà il suo parere: per delegare la visita canonica 321; perché il Maestro Generale disponga dei beni della provincia 339; prima che il Maestro Generale imponga un contributo alla provincia 340; per permettere l’amministrazione dei beni altrui 350. Dà il suo consenso: per ammettere novizi alla professione 159; per anticipare o posticipare la professione solenne 160; per ammettere alla professione solenne 172; per trasferire i libri di valore da una casa alla biblioteca provinciale 194; per chiedere l’erezione di una casa 211, e la soppressione 213; per la nomina di superiori e maestri 271, 273, e dell’economo provinciale 271; per accettare parrocchie e missioni 271; per aprire centri di educazione e accettare cappellanie 271; per rimuovere un consigliere provinciale 274; per trasferire i beni di una casa al patrimonio provinciale 338; per accordare aiuti mutui tra province 339; per imporre un contributo alle case 340; per determinare ciò che può spendere un superiore 348; per accettare fondazioni pie e investire il capitale ricevuto 349; per emanare norme regolatrici quando manca una disposizione costituzionale 362.

Consiglio generale: costituito da quattro religiosi 303; associato al Maestro Generale per il governo dell’Ordine 303; convocato e presieduto dal Maestro Generale 303. Dà il suo parere: prima che il Generale decida quando un provinciale rinunzia 301; per distribuire responsabilità nel proprio consiglio 305; per nominare il postulatore 312; per delegare la visita canonica 321. Dà il suo consenso: per stabilire una casa dì noviziato 149; per costituire vicarie 239; per anticipare o posticipare il capitolo provinciale 247, e generale 286; per convocare il capitolo generale straordinario 281; per nominare la commissione preparatoria del capitolo generale 284; per rimuovere dal loro incarico i vocali, una volta convocato il capitolo 287; per nominare provinciale e consiglieri in una provincia, quando non si celebra capitolo 301; per accettare una missione a nome dell’Ordine 301; per nominare il procuratore generale 308, e l’economo generale 311; per nominare il cronista generale dell’Ordine 313; per rimuovere un consigliere generale 315; perché il Maestro Generale disponga dei beni delle province 339; per imporre un contributo a tutte le province 340; per dare interpretazioni pratiche delle costituzioni 358; per emanare norme regolatrici, quando manca una disposizione costituzionale 362; per approvare gli statuti provinciali e le loro modifiche 363.

Consiglio dei provinciali: organismo consultivo 316; membri di diritto 317; altri partecipanti 317; riunioni 319; convocato e presieduto dal Maestro Generale 319; segretario 319; atti nel bollettino 319.

Consulenti: nel capitolo provinciale 244.

Contratto: è responsabile la persona morale contraente 346.

Contributo: all’erario provinciale 252; straordinario 340; all’erario generale 292; straordinario 340.

Conversione: continua per mezzo del sacramento della Penitenza 67, e l’esame di coscienza quotidiano 75.

Convivenza: esperienze di fede e di orazione 27; mutua accettazione, amore e perdono 27; la c. fraterna aiutala castità 38; coi religiosi di altri istituti 38; nelle case di formazione 138; del superiore con la comunità 226; dei superiori maggiori con i religiosi 32.

Convocatoria: del capitolo provinciale 243; fatta dal Maestro Generale 243, 247, sei mesi prima della sua celebrazione 247; del capitolo generale 281, sei mesi prima 286.

Cooperatori: cfr. Fratelli cooperatori.

Correzione: fraterna 25*, 26*, per mezzo del superiore 27*, 29*, 43*, 45*; di abusi nel capitolo provinciale 252, e nel capitolo generale 292; mezzi indicati dalla carità e dalla prudenza 327, 360; dialogo fraterno del superiore e il corrigendo 320, 360; cooperazione di tutti 360; amore e comprensione facilitano la fedeltà 360.

Costituzioni: il superiore comanda secondo esse 53; lettura 112; insieme alla regola guidano la nostra vita consacrata 112; loro studio nel noviziato 153; professione secondo le c. 159. Modifiche nel capitolo generale 291; applicazione tramite il segretariato di regime e governo 306; interpretazione autentica e pratica 358; dispensa 359; norme regolatrici del Maestro Generale 362; abrogazione di leggi costituzionali anteriori 364.

Cristiani oppressi: cfr. Fedeli.

Cronaca giornaliera: suo libro 215.

Croce: cfr. Mortificazione.

Cronista: generale dell’Ordine 313; responsabile dell’Istituto storico 313.

Culto: organizzato con cura 63; i novizi e il culto a Maria e a san Pietro Nolasco 154; preparazione dei sacerdoti per il c. 174; i beni temporali destinati al culto 329.

Cultura: cfr. Studi.

Curia provinciale: sede del consiglio provinciale 268; ufficiali al suo servizio 270; una sezione delle pubblicazioni dell’Ordine nella sua biblioteca 194; libri di valore 194.

Curia Generale: sede del Maestro Generale e del suo consiglio 299; nella sua biblioteca le opere più significative dell’Ordine 193, e due esemplari delle opere pubblicate 189; informazione catalogata dei libri e oggetti di valore 193; museo mercedario 193; ufficiali che collaborano nel normale svolgimento 313.

Debiti: autorizzazione per contrarli 346; dichiarazione dei già contratti 346; condizioni per autorizzarli 346; responsabile 346; condizioni per condonarli 351.

Decreto: di approvazione delle costituzioni, p. 5; di promulgazione, p. 7; di erezione di una casa 211, e di soppressione 213; del capitolo provinciale e sua revisione 252; del capitolo generale 291; del Maestro Generale 301; del visitatore 324. Cfr. Norme.

Defunti: presenti nella nostra orazione 125; notizia della morte 126; sintesi biografica dei religiosi defunti 126; suffragi 127; gli statuti provinciali possono aumentarli 127; lista in luogo pubblico 128; libro di annotazione 215.

Delegato: del provinciale nella professione semplice 159, e solenne 172; nella presa di possesso di un superiore225; del Maestro Generale per presiedere il capitolo provinciale 251; per le visite canoniche 321; dei religiosi nel capitolo provinciale 244.

Deputato al capitolo generale: proposta di candidati 219; elezione 271; hanno voto nel capitolo generale 282; conoscano la propria provincia 283; siano portavoce dei religiosi nel capitolo generale 283.

Diaconato: cfr. Ordini Sacri.

Dialogo: con Dio nell’orazione e nella lettura della Parola 61; tra superiori e religiosi 59, 241; tra il visitatore e i religiosi 320; fraterno con il corrigendo 360.

Dio: amato sopra tutte le cose 1*; Padre di misericordia inviò Gesù Cristo per visitare e redimere (Prologo); suscita redentori nella Chiesa 1; ci assegnò un posto nella Chiesa 23; il consacrato vive per lui 87, e lo incontra nel silenzio 99; tutti al servizio della sua volontà 201; confidenza nella sua divina provvidenza 336; l’osservanza espressione di fedeltà a lui 357.

Diocesi: il culto come partecipazione al suo movimento liturgico 63; direttive diocesane nell’apostolato 323.

Dimissione: cfr. Separazione.

Diritto: viaggio dei religiosi e autorità del superiore secondo d. 111; ammissione al noviziato e d. 146, 147;periodo canonico del noviziato 157; requisiti canonici per la professione 159; studi secondo d. 176; il d. e gli atti elettivi 205; d. ed erezione di una casa 211; d. e soppressione di una casa 213; parità di d. e doveri 5, 29, 217; d. e rinunzia, morte, trasferimento o rimozione di un superiore 224; ricorso secondo d. contro i decreti del visitatore 324; norme nella separazione dall’Ordine 325, nella riammissione 325; d. e beni temporali 331; forme giuridiche per meglio salvaguardare i diritti 331; il potere giudiziario nell’Ordine secondo d. 361; rispetto dei d. acquisiti 335, 338.

Discernimento: della volontà divina 56; di vocazioni 129, 132; della vocazione 133, 145; sondaggi di d. negli atti elettivi 220; nei momenti di dubbio 326.

Dispensa: dalla clausura 101; dalle costituzioni 359.

Disponibilità: del religioso imitando san Pietro Nolasco 43, 47; della Santissima Vergine 44, 55, 81; verso la comunità 104; per il lavoro di formatori 140.

Disposizioni: del capitolo provinciale 257; approvate dal Maestro Generale 257, 301; loro pubblicazione 257, ed entrata in vigore 258; del capitolo generale 291; si sperimentano come decreti 291; promulgazione 295; entrata in vigore 295; norme regolatrici del Maestro Generale quando mancano d. costituzionali362.

Dolore: cfr. Infermi.

Domestici: trattarli convenientemente dando giusto salario, vacanze, assicurazioni sociali 123; cura della loro vita spirituale 123.

Donna: atteggiamento con essa 22*, 23*, 24*; prudenza 39; loro collaborazione nell’apostolato 39.

Economia: studio delle questioni economiche nel capitolo locale 219, nel capitolo provinciale 252, e nel capitolo generale 292; contributi all’erario provinciale 252, e all’erario generale 292, che riceve l’economo generale 311; economia delle province e delle comunità rivista nelle visite canoniche 323; economia delle parrocchie e dei collegi 323. Cfr. Patrimonio.

Economo: religioso preparato 342; deve dare testimonianza di spirito religioso 343; diligenza e serietà nel proprio ufficio 343; rende conto nei tempi stabiliti 343. Locale, nomina 219; provvede ai religiosi 226; l’ufficio di e. non si unisca a quello di superiore 227. Provinciale, nomina 271. Generale, nomina 311; si preoccupa perché si dia testimonianza di povertà collettiva nell’Ordine 311; amministra i beni del patrimonio dell’Ordine 311; li cataloga 311; riceve i contributi delle province 311; compie gli atti di amministrazione ordinaria 311; informa e rende conto nel tempo e nella forma stabiliti. Cfr. Amministrazione.

Ecumenismo: preparazione teorica e pratica dei formandi 165.

Elemosina: distacco interiore tradotto in aiuto ai bisognosi 43; il lavoro e l’aiuto ai bisognosi 47; contribuire alle necessità della Chiesa 50; generosità con i poveri nelle feste dell’Ordine 50; preferenza per i più bisognosi 175; ogni comunità abbia presente le necessità degli uomini 201.

Elezione: di ministeri 18. Modo di procedere negli atti elettivi dei capitoli e consigli 205; sondaggio previi per e. 220. Elezione del segretario del capitolo provinciale 250; del provinciale 252, 253, 254; di consiglieri provinciali 252, 253, 254; del deputato al capitolo generale 271; del segretario del capitolo generale 289; del Maestro Generale e dei consiglieri generali 292ss.

Emendamenti: nelle costituzioni 291; negli statuti provinciali 363.

Eredità: rinunzia alla medesima 351.

Erezione: del Terz’Ordine e della Confraternita 118, 119; di casa 211; di vicaria 239; di provincia 292.

Esame: di coscienza giornaliero in comune 75; nella recita di compieta 75; per scoprire le motivazioni profonde delle azioni 155. Cfr. Discernimento.

Esclaustrazione: cfr. Separazione.

Esempio: di Maria, modello di consacrazione 81; di san Pietro Nolasco, segno dell’amore redentore di Gesù 8; di fedeltà alla consacrazione 23, e di orazione mercedaria 74; promuovere con l’esempio il culto mariano 82; esporre ai fedeli gli e. di san Pietro Nolasco, 85, e dei nostri santi, modelli di fedeltà 86; e. per suscitare vocazioni 130.

Esenzione: dell’Ordine secondo le norme della Chiesa 5.

Esequie: cfr. Suffragi.

Esercizi spirituali: annuali 79, preparati in luogo e tempi convenienti 79; partecipazione di tutti 79. Prima del noviziato 148, della professione semplice 158, della solenne 171, del diaconato 178, e del sacerdozio 179.

Esperienze: pastorali dei formatori 136; formative nel noviziato 156, 157; degli studenti chierici e dei fratelliooperatori 165, 166; prima del sacerdozio 175, 179; durante tutta la vita 180.

Espulsione: del contumace 27*.

Età: per cominciare il noviziato 147; per la professione solenne 172; per il diaconato 178; per il sacerdozio

179. Del provinciale 260; del Maestro Generale 297.

Eucaristia: fondamento della fedeltà 11; fonte e culmine della vita cristiana 64; segno di unità, vincolo di comunione 64; celebrazione giornaliera 64; degnamente e devotamente 66; celebrazione solenne nel giorno del Signore 71; visite e adorazione 77; culto al Santissimo nella tradizione mercedaria 77.

Famiglia mercedaria: istituita da san Pietro Nolasco 2; formata da vari istituti religiosi e associazioni di laici 12, permeati da uno stesso spirito, una stessa missione, un medesimo amore a Maria della Mercede 12; tutti si richiamano al fondatore originario san Pietro Nolasco 12; frutto dello spirito dell’Ordine 113; servizi pastorali agli istituti 113; associazioni accudite dai segretariati 119, 306; relazioni e riunioni 116.

Familiari dei religiosi: ospitalità 122; notifica della morte del religioso 126. Cfr. Genitori.

Fede: in pericolo per la schiavitù 1, 3, 4, 14, 16 ecc., dobbiamo essere forti nella f. 9; preferenza per chi è in pericolodi perderla 175. Cfr. Virtù teologali.

Fedeli: in pericolo di perdere la fede (Prologo), 1, 3, 4, 9, 14, 16 ecc.; attività apostolica tra essi 10; cura dei f. secondo le necessità 17; la devozione a Maria divulgata tra i f. 81; la figura di san Pietro Nolasco esposta ai f. 85; liturgia vissuta e comunicata ai f. 69; partecipazione dei f. nella liturgia delle ore 69; collaborazione dei f. nell’apostolato 118, 306; relazioni dei religiosi in formazione coi f. 166.

Fedeltà: ai propositi del fondatore 4, fondata nella Eucaristia 11, mediante la Parola di Dio e la liturgia 60; a Cristo nel servizio alla Chiesa 21; i santi dell’Ordine modelli di f. 86. Alle disposizioni dei capitoli 203; rinnovata nel capitolo generale 279, manifestata nell’osservanza 357, facilitata dall’amore e comprensione 360; del Maestro Generale alle direttive della Chiesa 297.

Feste dell’Ordine: manifestare in esse la carità 50.

Fine dell’Ordine: visitare e liberare gli schiavi (Prologo), 4; testimoniare la Buona Novella di amore e di redenzione 3; conseguire la santità dei suoi membri 4; servire la Chiesa secondo il carisma di san Pietro Nolasco 198.

Fondazione dell’Ordine: da san Pietro Nolasco (Prologo), 2; anno della f. nei documenti ufficiali 108.

Fondazioni pie: condizioni per accettarle 349, e per investire il capitale ricevuto 349.

Formatori: collaborano coi superiori maggiori 134, seguendo le direttive della Chiesa 135; la Ratio e la formazione integrale 135; scelti tra i sacerdoti più qualificati 136, solidamente preparati e cori esperienza pastorale 136; nominati dal provinciale col suo consiglio, o designati dal provinciale 137; unione di spirito e azione 138; comunione familiare con i formandi 138; riunioni frequenti e rinnovazione dei metodi, sotto la presidenza del superiore 139; disponibilità per il lavoro di formatori 140; discernimento della vocazione 145.

Formazione: ha per oggetto condurre i candidati a vivere pienamente la vita religiosa 134; responsabili di essa sono i superiori maggiori 134, aiutati dai segretariati e dai formatori 134; norme 135; case di f. principale preoccupazione 140; la f. dopo la professione semplice 164; aspetti 165; ambiente e metodi 167; secondo la Ratio provinciale 168; evitare i lavori che impediscono la f. 168; la f. dopo la professione solenne 173; promossa nelle visite canoniche 323; beni temporali e case di f. 329. Formazione dei fratelli cooperatori: sia continua e presa con interesse da ogni fratello 185; studi superiori e assistenza a corsi 187.

Formazione sacerdotale: aspetti 174; conforme al nostro spirito e ministero peculiare 174, in teoria e in pratica 175, adattata al piano delle conferenze episcopali 176, pianificata nella Ratio generale e provinciale 176.

Fratelli cooperatori: realizzano pienamente l’ideale evangelico della vita religiosa e mercedaria 182; al servizio della Chiesa 182; cooperano nell’apostolato peculiare e negli altri ministeri 182; formazione specifica, secondo le qualità di ciascuno 183; con conseguimento di titoli 183, secondo la Ratio provinciale 184; corsi speciali 184; formazione peculiare 184. I religiosi studenti che rinunziano ad ordinarsi sono equiparati ai fratelli cooperatori 186.

Fraternità: l’Ordine è una f. riunita e guidata dallo Spirito Santo 198, 199, orientata a vivere in comunità, permeata dall’unione con Dio e protesa verso di Lui 75, 3*, 9*; vuole realizzare il desiderio di unità di Gesù 25; sboccia dall’Eucaristia 64; è segno della venuta di Cristo 25. Mutua accoglienza e clima diconfidenza nella convivenza 96, 41*; ci deve unire anche dopo la morte 125. Attività apostolica e comunità di fratelli 10. Efficacia formativa della f. 150; revisione della vita fraterna nel capitolo locale 218; f. e centralizzazione dei beni 347.

Genitori: appartengono alla famiglia mercedaria 121; amicizia e unione spirituale con essi 121; g. cristiani e formazione dei propri figli 121; g. e promozione vocazionale 129; aiuto ai g. in necessità 51; suffragi per i g. 127. Cfr. Familiari.

Gerarchia: cfr. Conferenza episcopale, Santa Sede.

Gesù Cristo: inviato a redimere (Prologo); visitò e liberò l’uomo (ib); dette la sua vita per noi (ib); per suo mezzo abbiamo l’amicizia di Dio e la libertà di figli 1; l’Ordine segue Gesù Cristo e lo rende presente tra gli schiavi 3; Cristo Redentore, nostro maestro e modello 6; desidera la nostra unità 25; si annientò per liberarci 54; sua offerta redentrice 55; alla sua sequela 60, e imitazione 61; ci rende messaggeri di amore e di libertà 74; Gesù Cristo negli schiavi 9, e negli infermi 93. Offerta della nostra persona e vita a G.C. per mezzo della castità 36, per mezzo della povertà come segno della sua sequela 45, per mezzo dell’obbedienza come accettazione della volontà di Dio manifestata in Lui 52; per mezzo del quarto voto che ci rende segno della sua offerta 22, e ci associa al suo sacrificio redentore 54. Caratteristiche della sequela di G.C. 87; configurazione a G.C. nel noviziato 152, centrando la vita in Lui 154; G.C. nei consacrati 88; identificazione con G.C. degli ordinati in sacris 178, e grande amore a Lui 179; G.C. modello del superiore 57; la dottrina di G.C. propagata con tutti i mezzi 188; la presenza di G.C. tra coloro che sono riuniti nel suo nome 216.

Giacomo I: partecipò nella fondazione 2; il suo stemma nel nostro 107.

Giovani: loro speciale cura 120, presentando ad essi l’ideale mercedario come cammino concreto di vita cristiana oggi 120; creare il movimento giovanile mercedario 120, guidato dal segretariato di pastorale 120.

Giuramento: del superiore locale 225. Nel capitolo provinciale 253; del provinciale eletto 255; dei consiglieri 268. Nel capitolo generale 294; del Maestro Generale e consiglieri 255; del segretario generale 310.

Giurisdizione: del superiore locale 223; del capitolo provinciale 242; del provinciale 261; del capitolo generale 280; del Maestro Generale 298.

Governo: siamo guidati principalmente dallo Spirito Santo 199, che deve essere ascoltato anche attraverso i superiori 199; la potestà di ogni superiore è determinata dalle costituzioni 202; affari di g. nei capitoli 252, 292. I g. generale e provinciale promuovono la missione redentrice 20; un loro delegato cura le relazioni con la famiglia mercedaria 116, e promuove riunioni della stessa 116. Cfr. Capitolo, Superiore,

Provinciale, Maestro Generale.

Gregorio IX: approvò l’Ordine 2; gli diede la Regola di sant’Agostino 2, sanzionò la sua missione al servizio della Chiesa 2.

Imitazione: di Cristo Redentore 4, 6, 61; di Cristo povero e vergine 33; di Cristo obbediente e servo 52; mediante il contatto vivo con la Parola di Dio 60, e il rinnegamento di se stesso 87; di Maria, modello di consacrazione a Dio e di servizio redentore 81; di san Pietro Nolasco, segno dell’amore redentore di Gesù 8, e dei nostri santi 86.

Infermi: l’infermità è associazione alla passione di Gesù 92; rappresentano Cristo 93; visitarli con frequenza 93; loro cura 16*, 18*, 34*, 35*, 49, 94; non manchino del necessario 94; aiuti spirituali specialmente da parte del superiore 95.

Informazione: sugli aspiranti 146, sui novizi 158, sui professi di voti semplici 170, sugli ordinandi 178; prima di erigere una casa 211; al capitolo provinciale 252; del provinciale al suo consiglio 263; del provinciale e deputato al capitolo generale 263, 283; del Maestro Generale al capitolo generale 292, e al suo consiglio 301; i consiglieri generali informati sulle questioni ad essi affidate 307; del visitatore al superiore corrispondente 322; degli economi ai rispettivi superiori 354, e ai religiosi 356.

Iniziativa: missione redentrice e nuove i. 20; le i. personali al servizio della comunità 56; i. per una maggiore osservanza ed efficacia apostolica 78; i. nell’opera vocazionale 130; i. per una migliore formazione 139; i. dei segretariati 306.

Interpretazione: autentica e pratica delle costituzioni 358; delle disposizioni capitolari, generali e provinciali 358.

Istituti mercedari: cfr. Famiglia mercedaria.

Istituto storico: promuove la ricerca della storia e della spiritualità mercedaria 191; stimola la conoscenza dell’Ordine 191; collaborazione delle province 191. Cfr. Storia dell’Ordine.

Laici: associazioni laicali sorte lungo i secoli 12; vivificate dallo spirito della Mercede 12; parteciparono sempre alla missione redentrice 117; associazioni e confraternite 117; maturità spirituale e formazione permanente 118; partecipazione all’apostolato 118; promozione in ogni provincia 120; erette dal superiorecompetente 119; curate dai segretariati 119; incontri 119; statuti 119; conoscano il tesoro spirituale del nostro Ordine perché possano realizzare l’ideale mercedario 120. Cfr. Famiglia mercedaria,

Terz’Ordine, Confraternita.

Lavoro: espressione di povertà 47; mezzo di sostentamento e di aiuto ai poveri 47; lavorare come poveri 104;distribuito equitativamente 104; fonte principale dei beni temporali 336; il loro frutto è per la comunità 42; aiutarsi nelle difficoltà, animarsi nei l., rallegrarsi nei successi 276.

Legge: cfr. Diritto, Costituzioni, Statuti provinciali.

Lettere: dimissorie per il diaconato 178; convocatorie del capitolo provinciale 247 e del capitolo generale 286.

Lettura: durante la mensa 15*; della Regola e delle costituzioni 49*, 112; nel noviziato 153; spirituale, orientata all’imitazione di Cristo 61; di scrittori mercedari 192.

Libertà: dono di Dio 1; la missione liberatrice appartiene alla natura dell’Ordine 13, perché gli schiavi vivano la l. dei figli di Dio 9; la purificazione e l’offerta interiore ci fa vivere in l. 23; la l. rafforzata dall’obbedienza 52, 198; nel dialogo tra superiori e religiosi 59; i formatori rispettino la l. 156; i formandi esercitino la l. 161, 170, 172; rispetto della l. personale 326.

Libri: che devono essere portati dalle comunità 215; rivisti nelle visite canoniche 323; edizioni di scrittori dell’Ordine 192.

Liturgia: e sequela di Cristo 60; preparazione e comprensione 62; vivere lo spirito liturgico 62; studio della l. 63; vivere la l. e comunicarla 63; attenzione nel culto 63; calendario 70; celebrazioni solenni nei giorni festivi 71; formazione liturgica dei sacerdoti 174; nel noviziato 152.

Liturgia delle Ore: unione alla Chiesa per lodare il Padre 68; alimenta la nostra orazione personale 68; massima dignità e pietà 69; possibile partecipazione dei fedeli 69; in comune almeno lodi e vespri 69; recita completa della liturgia delle Ore 69; nei sabati quella della SS. Vergine 83.

Lucro: evitare quello immoderato e la sua apparenza 45, e l’eccessiva sollecitudine per le cose materiali 41, 343.

Maestri: nominati dal provinciale e dal suo consiglio 137; gli altri formatori designati dal provinciale 137. M. dei novizi, accompagna i passi del novizio 149; né rigoroso né troppo indulgente corregga i difetti 155; segua ogni novizio con rispetto della libertà 156; clima di confidenza e sincerità 156; ha voto nel capitolo provinciale 244. M. dei chierici e dei fratelli, e la formazione integrale di questi 165; secondo la sana pedagogia 166; informa il provinciale 170; nel periodo a modo di secondo noviziato 171; ha voto nel capitolo provinciale 244. M. di aspiranti, ha voto nel capitolo provinciale 244. Cfr. Formatori.

Maestro Generale: sia sacerdote 297; suoi anni di età e professione 297; eletto in capitolo generale 292; guida e animatore dell’Ordine 296; coordina la vita e le attività delle province 296; segno di unità 296; garanzia di continuità dell’opera redentrice 296; sua testimonianza di consacrazione 297, di carità, di osservanza e di sollecitudine per il bene comune, di zelo apostolico 297; preparato nelle scienze sacre con capacità organizzativa 297; fedele alla Chiesa 297, e allo spirito e tradizioni dell’Ordine 297; è a capo dell’Ordine 109; può aggregare un altro istituto alla famiglia mercedaria 115. Determina la casa del noviziato 149, 150; può stabilire case interprovinciali di formazione 181; approva statuti particolari per le medesime 181; promuove al grado di maestro in sacra teologia 190; erige le case 211 e le sopprime 213; costituisce vicarie 239; autorizza cambiamenti di ascrizioni 240; annunzia il capitolo provinciale 245; lo convoca 243, 247 e lo presiede personalmente o per mezzo di un delegato 243; ha voto nel medesimo 244; riceve le dimissioni del provinciale 264; approva la rimozione di un consigliere provinciale 274. Annunzia il capitolo generale un anno prima del suo inizio 284; fa conoscere la commissione che lo prepara 284; convoca e presiede il capitolo generale 281, 286, 290; ascolta i provinciali prima di un capitolo straordinario 281; ha voto nel capitolo 282; impossibilitato a presiederlo, lo sostituisce il più anziano 290; può designare moderatori 290, comunica le decisioni del capitolo generale 295. Vincolo costante di unità 277, gli spetta la direzione e l’animazione dell’Ordine 277; sua potestà 298, e missione 301; servizio di sei anni, prorogabili 298; condivide la responsabilità con i consiglieri 299; ha contatto con i provinciali e conoscenza diretta delle province 299, con attenzione agli orientamenti delle conferenze dei vescovi e dei superiori maggiori 299; designa vicario 302; nomina il procuratore generale 308, il segretario generale 309, l’economo generale 311, il postulatore 312, il cronista generale 313, gli ufficiali che collaborano nella curia generale 313; visita le province 321; dispone, in casi urgenti, dei beni delle province 339; può imporre un contributo a tutte le province 340; dà interpretazioni pratiche delle costituzioni 358; può dispensare da qualche norma disciplinare 359; può emanare norme regolatrici, in mancanza di disposizioni costituzionali 362; approva gli statuti provinciali e i loro emendamenti363; le sue disposizioni sono riviste nel capitolo generale 292. Se è impossibilitato o muore 302. Suffragi 127. Ex Maestro Generale: ascritto alla provincia ha voto nel capitolo provinciale 244; ha voto nel capitolo generale 282; suffragi 127.

Maestro in Sacra Teologia: promozione 190; ha voto nel capitolo provinciale 244.

Maria: associata a Cristo Redentore 55; nel Prologo del 1272; ispirò la fondazione della Mercede 2, 7; intervenne nella vita dell’Ordine 7; madre degli schiavi e dei redentori 7; in essa scopriamo il senso del nostro carisma e l’urgenza della nostra azione apostolica 7; modello di offerta totale 36, 81, di povertà redentrice 44, di obbedienza piena 55, di vita con i fedeli di Gesù 44; presiede ed ispira la nostra preghiera 73; primeggia tra gli umili e poveri del Signore 73; ammirata ed esaltata nell’Ordine 80; amata filialmente 81; onorata come madre e spirituale fondatrice, le chiediamo la nostra perseveranza, e diffondiamo la sua devozione 81; studiamo la sua figura, proclamiamo i suoi privilegi e missione, promoviamo il suo culto 82; atti in suo onore 83, celebrazione della sua festa 83; province e chiese dedicate ad essa 83; sua imitazione e culto nel noviziato 154; tutto respiri amore a Maria 154.

Maria de Cercellón: collaborò, con altre, nell’opera di san Pietro Nolasco 114.

Maturità umana: raggiunta per mezzo dell’obbedienza 52; dei candidati al noviziato 145; dei religiosi in formazione 166, 170; per la professione solenne 172.

Mensa: mangiare in comune 97; momento di gioia e di concordia 97; alimentazione sobria e sufficiente 97.

Mercedario: ragione della sua consacrazione 4; Gesù Cristo suo maestro e modello 6; animato dalle virtù teologali 9; i m. comunità di fratelli 10; il m. e lo spirito redentore, missionario, mariano, fondato nella Eucaristia 11; deve conoscere ed amare l’Ordine 11; segue san Pietro Nolasco, illuminato dal suo carisma 13; si dona con volontà particolare 14, che anima la sua vita e ministeri 18, nella linea del martirio 11, 14, 22 ecc.; segno di Cristo Redentore 22. Cfr. Religioso.

Mercede: significato (Prologo); titolo dell’Ordine 2,5; invocazione della SS. Vergine 7; sua festività 83.

Messa: comunitaria giornaliera 65, concelebrata 65; i sacerdoti procurino di celebrare ogni giorno, degnamente e devotamente 66; m. sabbatina 83; secondo calendario dell’Ordine 70; libro delle m. 215.

Mezzi di comunicazione: usati con la dovuta discrezione 98; rispettando il silenzio e contribuendo all’unione 98; sono una esigenza dell’apostolato 188; norme della Chiesa e permessi 189.

Ministeri: caritativi e apostolici assunti dall’Ordine 17; aggiornati alla luce della missione redentrice 17; siano espressione della missione redentrice 20; sboccino dallo spirito di san Pietro Nolasco 20; si preferiscano quelli più vicini al fine e allo spirito dell’Ordine 18; animati dall’unione con Dio 75; regolati dagli statuti provinciali 20; vari ministeri lungo i secoli 17.

Ministeri di lettore ed accolito: preparazione ai medesimi 177; recezione e loro esercizio non inferiore a sei mesi 177.

Ministero redentore: cfr. Redenzione.

Missioni: attività missionaria lungo i secoli 11; accettazione di una missione 301; organizzazione della medesima301.

Moderatore: nel capitolo provinciale 251 e in quello generale 290.

Modestia: degli occhi 22*, 23*.

Monache: eredità del gruppo che collaborò con santa Maria de Cervellón 114; le m. mercedarie sono affiliate all’Ordine 114; collaboratrici nell’opera redentrice 114; possono essere associate all’Ordine 114.

Morte: oblazione suprema 92; non interrompe la mutua carità 125; i religiosi defunti presenti nella nostra preghiera 125; notizia della m. al Maestro Generale e al provinciale 126; alle province e comunità 126, ai familiari 126.

Mortificazione: imitazione di Gesù Cristo crocifisso (Prologo); l’amore alla croce è la base della nostra vocazione b4; purificazione e offerta interiore 23; unione al mistero pasquale per mezzo della castità 33; rinnegamento di sé stesso per la consacrazione 87; realizzazione della morte e risurrezione di Cristo nella vita personale e comunitaria 87; abnegazione interiore e mortificazioni corporali 88; generosità quando il Signore ce le ispira 89; la migliore è la croce quotidiana nella comunità 89; celebrazioni penitenziali 90; giorni penitenziali nell’Ordine 91; atti di m. e statuti provinciali 91.

Museo: mercedario nella curia generale 193.

Nomina: dei maestri 137, 271; degli altri formatori 137; del superiore locale 223, 271; del vicario locale 223;dei consiglieri domestici e dell’economo 219; dei moderatori 251, 290; del vicario provinciale 262, 264, 265; del segretario provinciale 270; dell’economo provinciale 271; di consigliere provinciale in caso di mancanza 274; di provinciale e consiglieri nel caso che non si celebri capitolo 301; del procuratore generale 308; del segretario generale 309; dell’economo generale 311; del postulatore 312; del cronista generale 313; di ufficiali per l’andamento della curia generale 313; del consigliere generale in caso di mancanza 314.

Norme: il Maestro Generale può dispensare da quelle disciplinari e anche il provinciale e il superiore locale nel loro ambito 359; stabilite dal Maestro Generale 362; del diritto comune e proprio nella separazione dall’Ordine 325 e nella riammissione 325.

Noviziato: tempo di preparazione per scoprire i segni della vocazione 144, 145; fine del noviziato: conoscere le esigenze della vita religiosa mercedaria, realizzare l’unione con Cristo, esercitarsi nei consigli evangelici, disporsi per la professione 143; durata del n. 157; assenze che lo invalidano 157; assenze che si devono supplire 157; libro di ammissione al n. 215. Aspetti della formazione nel noviziato 152; valori che si devono coltivare 153; centrare la vita in Cristo Redentore 154; imitazione e culto della nostra Madre e fondatrice 154; studio, devozione e imitazione di san Pietro Nolasco 154; ogni novizio si deve sforzare di vedere meglio i segni della vocazione ed esservi fedele, sostenuto ed aiutato dal maestro e dalla comunità 149; attività formative, anche fuori della comunità 156. La provincia ha, per diritto, casa di n. 237; è necessario per erigere una provincia 238.

Novizio: requisiti 146; età per cominciare il noviziato 147; esercizi 148; ammissione 148; documento scritto 148; svolgimento del noviziato 149; in casa destinata a questo fine 149; o in altra 150, 151; sotto la direzione del maestro 149; uscita o espulsione del n. 161.

Obbedienza: atteggiamento filiale 44*; o. e carità 47*; o. nella malattia 36*; o. e spirito redentore 18; o. e volontà di Dio 52; o. e libertà 52; l’o. conduce alla maturazione della persona umana 52; sottomissione ai superiori 53; fare attenzione ai segni della volontà di Dio 53; culmina nell’unione con la volontà divina 54, e col sacrificio redentore di Cristo 54; Maria, modello perfetto di o. 55; l’o. obbliga in modo uguale tutti 56; l’ultima decisione spetta al superiore 56; o. al Papa, anche in virtù del voto 58; precetto formale di o. 59; o. ed efficacia apostolica 198; o. a Cristo e alla gerarchia 200.

Opera redentrice: preoccupazione del provinciale nella provincia 263; è promossa dal Maestro Generale 301 e dal segretariato generale di pastorale 306; in favore delle chiese particolari 213; oggetto delle visite canoniche 323.

Opera vocazionale: imprescindibile per la vita dell’Ordine 130; promossa dai superiori, specialmente dai provinciali 130; nelle comunità locali 131; organizzata dai segretariati provinciale e generale promuove le vocazioni con mezzi adeguati 132, 306; norme per la promozione vocazionale 135. Cfr. Vocazioni.

Orario domestico: determinato e flessibile 103; al servizio dell’osservanza e dell’apostolato 103.

Orazione: sia perseverante 10*, e autentica 12*; o. e parola di Dio 61, 72; altre fonti di spiritualità 72; o. liturgica e personale 72, 75; spirito di o. 72; presenza di Maria nella nostra o. 73; con Essa glorifichiamo Dio e ci impegniamo ad imitarla nella sua unione con Lui 73; san Pietro Nolasco e la nostra o. mercedaria 74; o. in comune almeno per un’ora 75; l’o. deve animare la nostra vita 75; ogni comunità fissa l’ora e la forma dell’orazione mentale 76; aiuto dell’o. dato ai superiori 56; o. per ì defunti 125, 128; altre pratiche 76, 77, 79; culto al Santissimo, secondo la tradizione del nostro Ordine: visite e adorazione del Signore presente nel Sacramento 77; o. favorita dal silenzio 99, e dalla clausura 100; o. e discernimento della vocazione 145; o. nel noviziato 152.

Ordine della Mercede: cfr. Comunità dell’Ordine.

Ordine domestico: orari 103; distribuzione dei lavori 104; uscite di casa 105; riposo e dedicazione. a se stesso 104; vacanze 106; ordine di collocazione: dei religiosi 109, e delle province 237. Cfr. Vita religiosa.

Ordini sacri: per riceverli bisogna avere competenza pastorale ed altri requisiti 178. Diaconato: momento di identificazione con Cristo servitore 178; dopo la professione solenne 178, esercizi spirituali 178; età 178; il provinciale sia certo delle attitudini del candidato 178; esercizio pastorale 179.

Presbiterato: partecipazione al sacerdozio di Cristo 179; requisiti: grande amore al Signore che i presbiteri devono rappresentare, desiderio di servizio e di evangelizzazione, preparazione e attitudine, età 179; perfezionamento della formazione sacerdotale durante tutta la vita, secondo gli statuti, il diritto e le norme diocesane 180.

Osservanza: della regola 45*, 48*, 49*; delle costituzioni espressione di fedeltà 357; l’osservanza, curata dal superiore 226, dal consiglio domestico 233, dai capitoli 252, 292, dai superiori maggiori 263, 267; promossa dal segretariato generale di vita religiosa 306.

Ospitalità: ai religiosi in viaggio 111; a familiari dei religiosi, a religiosi di altri istituti e a sacerdoti 122.

Papa: obbedienza filiale 58, anche in virtù del voto di obbedienza 58; suffragi 127.

Parola di Dio: e sequela di Cristo 60; contatto vivo con essa 60; nella p. il Padre va incontro ai suoi figli 61; dialogo con Lui, fonte di vita 61; Sua lettura assidua 61; p. e orazione 61, 72; celebrazione solenne della eucaristia e la p. 71; preparazione dei sacerdoti 174; nel noviziato 152; temi biblici nel capitolo locale 218.

Parrocchia: accettazione 218; direttive diocesane riguardanti le p. 323; economia delle p. rivista nelle visite canoniche 323; superiore e parroco lo stesso religioso 227.

Partecipazione: di tutti alla vita comunitaria 29, 320, con parità di diritti e di doveri 29; dei religiosi alla preparazione del capitolo provinciale 246, e di quello generale 283; delle comunità, programmata nel capitolo generale 279; dei laici alla missione redentrice 117; allo spirito redentore 117, e al nostro apostolato 118, 120.

Passaggio ad altro istituto: cfr. Separazione.

Pastorale: temi pastorali nel capitolo locale 218; formazione p. dei candidati a religiosi 306; competenza p. dei candidati al sacerdozio 178; pratica p. 175; attività p. nel lavoro d’insieme delle chiese locali 306.

Patrimonio: della casa 332; della provincia 333; dell’Ordine 334; della casa soppressa alla provincia 335; della provincia estinta, all’Ordine 335; il p. spirituale tutelato dal capitolo generale 292, e dal Maestro Generale 297; libri e oggetti di valore artistico 193. Cfr. Beni, Amministrazione.

Peccato: offende Dio e ferisce la Chiesa 67; morire al p. 87; le varie forme di schiavitù derivano dal p. 3.

Pedagogia: preparazione dei formatori 136; continuo rinnovamento dei metodi pedagogici e didattici 139, 167.

Penitenza: sia efficace e prudente 14*; vissuta in carità 16*, 17*; conversione interiore continua per mezzo del sacramento 67; celebrazioni penitenziali 90.

Perdono: chiederlo al Signore 43*, 49*; p. mutuo 42*, 27; chi non perdona sta senza ragione nella casa religiosa 42*.

Perito: nel discernimento vocazionale 145; esperto invitato al capitolo provinciale 244 e alle riunioni del consiglio dei provinciali 317.

Persona umana: in situazione oppressiva e degradante e il quarto voto 16; non diminuita dall’obbedienza 52,  ma portata a maturità 52; rispetto della sua libertà 59; sviluppo e riposo nel silenzio 99; far fruttificare i talenti 104, 263; dedicarsi a se stessi 104; equilibrio umano 155; le proprie qualità al servizio del lavoro affidato 47; pratica delle virtù umane 152; sviluppo umano del novizio 149.

Personalità giuridica: dell’Ordine 278; della provincia 237; della casa 331.

Pietro Nolasco, san: scelto per fondare la Mercede (Prologo); imitatore di Cristo Redentore (Prologo); segno dell’amore redentore di Cristo 8; realizzatore dell’opera di Maria 8; visse esemplarmente la consacrazione mercedaria 23; imitato e venerato come padre 8; altri fondatori associati a lui nella famiglia mercedaria 12; modello di servizio, di offerta 8, 43, di obbedienza 54; guida dell’orazione mercedaria 74; venerato con singolare amore 84; studio della sua vita e missione nella Chiesa 84; celebrazione della sua festa 85; profondo interesse e devozione per la sua figura e la sua opera 154; trasmise all’Ordine lo spirito redentore 154, che dobbiamo assimilare fin dal noviziato 154; predicazione delle sue virtù ed esempi 85; conoscenza della sua vita da parte dei terziari e confratelli 85.

Postulatore: nominato dal Maestro Generale 312; sbriga le cause dei santi 312.

Poveri: i beni dell’Ordine e i p. della Chiesa 46, 50; nelle feste dell’Ordine 50; preferenza per i più bisognosi 175; distacco dalle cose tradotto in aiuto ai p. 43.

Povertà: nulla proprio 4*, tutto in comune 4*, 5*; secondo le necessità 6*; p. negli oggetti di uso personale 17*, 30*, 32*, 33*; nei costumi 16*, 18*; consacrazione a Dio e possesso del tesoro del Regno 41; distacco e confidenza nel Padre 41; le cose temporali in secondo luogo 41; usarle solo con il permesso 42; quello che si acquista è per la comunità 42; rinunzia all’uso dei beni e agli stessi beni 42; il distacco si traduce in aiuto ai bisognosi 43, a imitazione di san Pietro Nolasco 43; esigenze del voto di p. 45; segno della sequela di Cristo 45; Maria, modello di p. redentrice, in mano di Dio ha rinunziato a tutto 44; p. e possesso comunitario dei beni 45; distacco e dipendenza dai superiori 45; testimonianza personale e collettiva di p. 45, 311; si provveda ai religiosi del necessario 48, anche in occasione dei trasferimenti 48; senza differenze 49; i beni dell’Ordine e i poveri della Chiesa 46, 50, p. e lavoro 47; uso moderato dei beni temporali 336, 343. Cfr. Rinunzia.

Pratiche pastorali: cfr. Esperienze.

Predicazione: del vangelo con tutti i mezzi 188; preparazione dei sacerdoti per la p. della parola di Dio 174;ardente desiderio di evangelizzare 179; coltivare la devozione a Maria nel nostro servizio apostolico 81; competenza nell’esposizione della missione e privilegi di Maria 82, e delle virtù ed esempi di san Pietro Nolasco 85; il tema dei consigli evangelici trattato con frequenza nella p. 130; licenza per predicare ai religiosi della comunità 226.

Presbitero: cfr. Ordini sacri, Sacerdote.

Presidenza: del superiore nella comunità 109, 217, e in alcune celebrazioni liturgiche 226; del provinciale nella provincia 109; del Maestro Generale nell’Ordine 109, nel capitolo generale 281, nel capitolo provinciale 243; del suo delegato nel capitolo provinciale 243, o di altri religiosi in altri casi 251.

Procuratore Generale: nominato dal Maestro Generale con il consenso del consiglio 308; può non essere del consiglio 308; cura gli affari dell’Ordine davanti alla Santa Sede ed alle autorità ecclesiastiche 308; agisce secondo il mandato ricevuto dal Maestro Generale 308.

Professione: requisiti per la p. semplice 159; la riceve il provinciale o un suo delegato 159; si emette di anno in anno 160, per un periodo di sei anni 160; il novizio la chieda per scritto 158; esercizi spirituali 158; informazione del maestro 158; votazione dei religiosi della comunità 158; conseguenze della professione 159, formula della p. 163; libro di professione 215; rinnovazione chiesta per scritto 169; informazione del maestro 169; documento scritto della rinnovazione 169; in pericolo di morte 162; determina l’ascrizione ad una provincia 240. Requisiti per la p. solenne 172; preparazione finale intensa 170, 171; libertà ed idoneità 170; chiesta per scritto 170; informazione del formatore 170; esercizi spirituali 171; suppone maturazione umana 172; età 172; documento scritto e con testimoni 172; rinunzia previa dei beni 172. Cfr. Consacrazione, Consigli

evangelici.

Professione di fede: del provinciale eletto 255; del Maestro Generale 294, 255.

Provincia: cfr. Comunità provinciale.

Provinciale: presiede alla provincia 109; guida e responsabile della comunità provinciale. 259; anima e coordina la vita della provincia 259; eletto in capitolo provinciale 252; 253, o nominato dal Maestro Generale 301; proclamazione, accettazione e conferma 255; ufficio incompatibile con altri, prorogabile 259; durata 259; doti di governo del provinciale 260, 297; anni di età e di professione 260; deve essere sacerdote 260; ha autorità su tutte le comunità locali, sui religiosi e sulle attività della provincia 261; può nominare vicario 262; compito: cura la vita comunitaria, si preoccupa delle vocazioni, coordina la missione redentrice, collabora con le altre province, vigila sull’osservanza, facilita lo sviluppo dei doni personali, informa il consiglio provinciale, rende conto al capitolo provinciale e informa il capitolo generale 263; assenza, rinunzia e dimissione 264; in caso di sede vacante 264. Determina i limiti della clausura 101; concede la partecipazione ai benefattori 124; permette di ricevere postulanti nelle comunità locali 131; ammette al noviziato 146; tiene conto del parere dei formatori 146; riceve informazioni dal maestro dei novizi 158; ammette alla professione semplice 159; la riceve personalmente o per mezzo di un delegato 159; ammette alla professione solenne, o la nega per cause giuste 169, 170; la riceve personalmente o per mezzo di un delegato 172; chiede l’erezione o soppressione di una casa 211, 213; assegna i religiosi ad una comunità 214; è informato su quanto fatto nel capitolo dei professi 219; ha voto nel capitolo provinciale 244 e in quello generale 282 (o il suo vicario); visita le comunità locali 321; può trasferire i beni di una casa alla provincia 338; può imporre un contributo alle case 340; può autorizzare l’accettazione di fondazioni pie 349; può dare norme regolatrici quando manca una disposizione costituzionale 362. I provinciali concordino reciproci aiuti tra province 339; sono uditi dal Maestro Generale prima che disponga, in casi urgenti, dei beni della provincia 339.

Ex provinciale: ha voto nel capitolo provinciale 244.

Pubblicazioni: con permesso, quando si richiede 189; due esemplari alle curie generale e provinciale 189, 193, 194; edizione delle opere di scrittori più rappresentativi 192.

Quarto voto: caratteristico della Mercede 15; promessa volontaria, cosciente e assoluta 15; ispira l’azione redentrice 15; associa al sacrificio redentore di Cristo 54; le nuove forme di schiavitù sono il suo campo proprio 16; specifica la nostra consacrazione 22; preparazione per emetterlo 154.

Ratio institutionis: generale, segue le direttive della Chiesa 135; organizza gli elementi formativi 135; determina i compiti del segretariato generale di vocazioni 141; elementi per il periodo formativo dei religiosi 168; specifica la formazione del sacerdote mercedario 176.

Provinciale, organizza gli elementi formativi, secondo le direttive della Chiesa 135; determina le funzioni del segretariato provinciale di vocazioni 142; programma il tempo di preparazione al noviziato 144, lo stesso noviziato 148 e le attività formative dei novizi 156; organizza la formazione dei religiosi in periodo formativo 168; specifica la formazione del sacerdote mercedario 176; programma la formazione dei fratelli cooperatori 184.

Redenzione: dell’uomo fatta da Cristo (Prologo), 1; realizzata dalla Mercede (Prologo), a imitazione di Cristo 3; Cristo Redentore, maestro e modello 6; opera fondamentale dell’Ordine: visitare e redimere 4; un voto particolare 14, che ispira tutti gli atti dell’opera redentrice 15; destinatari della r. mercedaria: i cristiani in pericolo di perdere la fede, nelle nuove forme di schiavitù 14.

Regola di sant’Agostino: assegnata all’Ordine nella approvazione 2; professione fatta secondo essa 163; sua frequente lettura 49*, 112; con le costituzioni, è la guida della nostra vita consacrata 112.

Regno: prefigurato dalla vita consacrata 21; esenzione per un servizio più universale ed efficace ad esso 5; fermi nella speranza del r. 9; castità per il r. 33, 34; povertà per il tesoro del r. 41; eredi del r. 329.

Religiosi: loro sforzo ed attività: visitare e liberare (Prologo), 4; sempre disposti a dare la vita (Prologo); consacrati per conseguire la propria santificazione 4; chierici e fratelli cooperatori 5; hanno Cristo Redentore, per maestro e modello 6; chiamano Maria «Madre» 7; sono testimoni di Cristo davanti agli uomini mediante i consigli evangelici 21, e il voto di redenzione 22; si ispirano allo esempio di san Pietro Nolasco, a somiglianza della prima comunità cristiana 25; sono al servizio della Chiesa 21; realizzano la loro professione religiosa 209, ascritti a una comunità locale 214 e provinciale 237; sono a conoscenza dell’andamento economico, partecipi e corresponsabili dei beni comuni 356. Cfr. Mercedario.

Responsabilità: di ognuno nel proprio ufficio 29; i responsabili della pastorale devono conciliare la vita comunitaria e l’apostolato 30; r. personale nella custodia della castità 39; Maria e la sua accettazione responsabile della volontà divina, esempio di obbedienza 55; responsabili della promozione vocazionale 129, 130; responsabili della formazione 134; r. condivisa 167; cooperazione responsabile di tutti e sussidiarietà 202; il superiore responsabile della comunità 259; i consiglieri generali responsabili dei segretariati 306; ogni responsabile di amministrazione deve rendere conto 354, e informare i religiosi 356; i religiosi corresponsabili dei beni comuni 256; testimoni di spirito religioso 343; nei contratti consti chi è responsabile del debito 346.

Revisione: di vita mensile con temi di spiritualità e di apostolato e con ricerca dei migliori, mezzi pratici 78; della formazione 139; delle disposizioni capitolari 292; dell’attività dell’economo 351.

Riammissione: nell’Ordine, secondo diritto 325.

Ricreazione: comunitaria 97.

Rimozione: del superiore locale 224; del consigliere provinciale 274; del consigliere generale 314.

Rinnegamento: di Cristo e del mercedario 41; il r. interiore culmina in un gesto di aiuto ai bisognosi 43; di Maria 44; richiesto dal voto di povertà 45.

Rinnovazione: privata dei voti, frequente 24; comunitaria annuale 24; r. annuale della professione semplice 160, chiesta per iscritto 169; r. continua dei metodi pedagogici 139.

Rinunzia: di Cristo che si annientò fino a prendere la condizione di servo 54, e dare la vita per noi 14; Maria visse tutte le forme di richieste dal Padre 44; r. a sé stesso fin dal noviziato 152; all’uso dei beni nella professione semplice 42; agli stessi beni nella professione solenne 42; all’eredità e sue condizioni 351; la vita comunitaria comporta r. 89. R. dell’ufficio da superiore 224; da provinciale 264, 301, che la presenta coi motivi al Maestro Generale 264; da consigliere provinciale 274; da Maestro Generale 302, da consigliere generale 314.

Riposo: silenzio e r. 99; necessario r. e dedicazione a sé stesso 104; r. del personale di servizio 123.

Ritiro mensile: preparato, in tempo conveniente 79; partecipazione di tutti 79; r. e celebrazioni penitenziali 90.

Rituale: ammissione secondo esso: al noviziato 148, alla professione semplice 159, e alla professione solenne 172; preci del rituale 256. Cfr. Giuramento.

Riunione: per l’orazione mentale 75; per l’esame di coscienza 75; per la revisione di vita 78; alla stessa mensa  97; per stringere i legami nella famiglia mercedaria 116.

Rosario: sua recita giornaliera 83.

Sabato: liturgia in onore della nostra SS. Madre 83; canto della «Salve» 83; nell’ultimo s. del mese preghiere per i cristiani oppressi 83.

Sacerdote: formazione secondo il nostro spirito e ministero 174, 175, 176; teorica e pratica 174; preparazione teologica, biblica, catechetica, liturgica, per la predicazione e l’amministrazione dei sacramenti 174; desiderio di servire ed evangelizzare 179; siano s.: il superiore locale 222, il provinciale 260, e il Maestro Generale 297. Cfr. Ordini sacri.

Sacramento: il battesimo ci incorpora alla Chiesa 21; partecipazione giornaliera all’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana 64; frequente recezione del s. della penitenza per una continua conversione 67; diaconato e presbiterato identificazione con Cristo e partecipazione al suo sacerdozio 178, 179; unzione degli infermi e viatico amministrati dal superiore 95; preparazione dei sacerdoti per amministrare i sacramenti 174.

Sacra Scrittura: cfr. Parola di Dio.

Santa Sede: il procuratore cura gli affari dell’Ordine davanti ad essa 308; interpreta autenticamente le costituzioni 358; autorizza i cambiamenti nelle costituzioni 291; notificare alla s.s. la rinunzia del Maestro Generale 302; spese fatte col suo permesso 348; quando si richiede il suo permesso per rinunziare ai beni dell’Ordine 351.

Santi dell’Ordine: santità di molti religiosi lungo i secoli 11; loro feste 76, 86; modelli di fedeltà 86; feste dell’Ordine e poveri 50.

Schiavitù: al tempo della fondazione 3, e nuove forme 3, 4, 14: quando esistono le nuove forme 16; costituiscono il campo proprio della Mercede 16; devozione a Maria tra gli oppressi 81; preghiere per gli schiavi 83.

Scrutinio: cfr. Votazione.

Segno: il quarto voto s. di Cristo Redentore 22; alcuni s. della volontà di Dio 53; l’abito s. di consacrazione 107; i religiosi s. nella Chiesa del mondo futuro 209; ricerca dei s. della volontà di Dio nel capitolo provinciale 242; scrutare nel capitolo generale i s. dei tempi 279.

Segretariati Generali: sotto la direzione del Maestro Generale, la responsabilità è dei consiglieri 306, che devono mantenere contatto con i superiori e coi religiosi 307. Di vita religiosa: promuove la vita r. e l’osservanza 306, con adeguate iniziative 306; si interessa perché si conosca il nostro carisma 306.

Di vocazioni, formazione e studi, organizza l’opera delle vocazioni mercedarie 132; le sue funzioni determinate dalla Ratio 141; dà impulso alla formazione e studi 141; promuove le vocazioni con mezzi adeguati 306; valorizza l’opera vocazionale mercedaria 306; cura la formazione dei Candidati all’Ordine 306.

Di pastorale mercedaria, dà impulso all’attività redentrice 306; coordina le sue attività nel lavoro d’insieme delle chiese locali 306; cura le associazioni laicali mercedarie 306.

Di regime e governo, dà consiglio nei casi che lo esigano 306; chiarisce le consultazioni e i suggerimenti sulle costituzioni 306; studia le modifiche che devono essere presentate al capitolo generale 306. Si possono costituire altri segretariati 306.

Segretariati provinciali:

 di vita religiosa, anima la formazione permanente della v.r. 173. Di vocazioni, formazione e studi, organizza l’opera vocazionale 132; i modi di promuoverle, accoglierle e discernerle 132; collabora col provinciale nella formazione 134; dà impulso ed anima la formazione e gli studi 142; determina i mezzi di formazione permanente dei fratelli cooperatori 185; dà norme per la formazione

135. Di pastorale, guida il movimento giovanile mercedario 120.

Segretario: del capitolo o consiglio locale, designazione e compito 232.

Segretario del capitolo provinciale, eletto in capitolo 250, fa fede di ciò che in esso si compie 250; redige il documento di nomina del provinciale eletto e dei consiglieri 255; consegna al provinciale i documenti capitolari 256.

Segretario del capitolo generale, eletto in capitolo 289; fa fede di ciò che in esso si compie 289; redige il documento di nomina del Maestro Generale eletto 255 e dei consiglieri 255.

Segretario provinciale: nominato dal provinciale 270; uno dei suoi consiglieri 270; ufficio simile a quello del s. generale 270; prepara una sintesi dei religiosi defunti 126.

Segretario generale: nominato dal Maestro Generale 309; uno dei suoi consiglieri 309, notaio maggiore dell’Ordine, prudente ed erudito 309; presta giuramento davanti al Maestro Generale 310; suo compito 310; concluso il sessennio, continua come pro-segretario 310; consegna i documenti al successore 310.

Separazione: dall’Ordine, secondo il diritto 325; l’Ordine può decretare la separazione 327; prima si usino i mezzi di persuasione e correzione 327; equità e carità con coloro che sono usciti 328; non hanno diritto ad esigere qualcosa 328.

Servizio: Cristo venuto non per essere servito, ma per servire 52; Maria associata all’offerta redentrice del suo Figlio, in spirito di s. 55; san Pietro Nolasco “servitore” del disegno divino di fondare l’Ordine (Prologo); la vita al s. degli schiavi esposti a perdere la fede 9; l’esenzione per un s. più universale ed efficace 5; la consacrazione, offerta a Cristo mettendosi al s. della Chiesa 21, e dell’opera redentrice 35; la comunità al s. della provincia 210; le province al s. dell’Ordine e della Chiesa 235; s. degli infermi 18*, 37*, 93; s. dei religiosi 38*, 39*, 40*, 25, 35, 55, 48; l’autorità è servizio sull’esempio di Gesù Cristo 221; il superiore è servitore 4*, 46*, 203; s. del provinciale 259, e del Maestro Generale 298; atteggiamento di s. nelle visite canoniche 320; s. dei formatori 140; s. dell’economo 343; centralizzazione dei beni e s. redentore 347.

Silenzio: suo valore ed efficacia 99; nei momenti e luoghi stabiliti 99; crea l’ambiente propizio all’incontro con Dio 99; il s. e i mezzi di comunicazione 98.

Sollecitudine: di Cristo per l’umanità (Prologo) di Maria per gli schiavi e i suoi redentori 7; di san Pietro Nolasco per gli schiavi 8; di tutti per la comunità 31*, 29, e per i beni comuni 46; dei superiori per i religiosi 46*, 221; per gli infermi 95 ss.; del provinciale 263; del Maestro Generale 297; per le vocazioni 129 ss., per i formandi 149, per i religiosi in crisi 326.

Speranza: della gloria futura e fedeltà al fondatore 4; fermi nella s. 9; la consacrazione prefigura il regno che sorpassa tutto il creato 21; la castità è anticipazione della vita futura 40; consacrazione e città futura

199. Cfr. Virtù teologali.

Spese: permesse al superiore locale 348, e ai superiori maggiori 348; alienazione dei beni 345.

Spiritualità mercedaria: vede Cristo negli schiavi 9; assume l’impegno pratico di carità 9; fondata nell’Eucaristia 11; ispirata da Maria, in lei la scopriamo 7; informa la famiglia mercedaria 12; deve impregnare la nostra vita e azione apostolica 11; si preferiscano i ministeri più vicini alla s. 18; la s. nel noviziato 152; fonti della s. 72; imitazione di san Pietro Nolasco 154, segno dell’amore redentore di Cristo e realizzatore dell’opera di Maria 8, modello di servizio, di offerta e di obbedienza 8, 43, 54, e guida della orazione mercedaria 74. Cfr. Pietro Nolasco san.

Spirito redentore: fedeltà ai propositi di san Pietro Nolasco 4; deve animare tutta l’azione apostolica 17; assimilarlo nel noviziato 154. Cfr. Spiritualità mercedaria.

Spirito Santo: sua azione nella fondazione garantita dalla Chiesa 2; docilità allo S.S. nel noviziato 152; la voce dello S.S. si manifesta attraverso le regole, la vita fraterna 198, e i superiori 199; anima la nostra unità 199.

Statuti particolari: delle case interprovinciali di formazione 181; del capitolo generale 289; dell’istituto storico 313; l’economo generale dà conto dell’amministrazione secondo gli statuti generali 311.

Statuti provinciali: regolano la realizzazione dei ministeri caritativi ed apostolici 20; determinano i giorni penitenziali 91; possono prevedere altri suffragi 127; stabiliscono il tempo di preparazione al noviziato 144, e il modo di compierlo 148; regolano le relazioni tra comunità locale e provincia 210; possono stabilire delegati al capitolo provinciale 244; determinano il modo di preparare il capitolo provinciale 246; stabiliscono il numero di candidati a provinciale 254; possono prevedere capitolo provinciale in caso di sede vacante dell’ufficio di provinciale 264; determinano le facoltà del vicario delle case distanti 265; completano la competenza e l’organizzazione del consiglio provinciale 274; regolano la centralizzazione dei beni 347; devono essere formulati secondo le costituzioni 363; devono essere approvati insieme alle modifiche, dal consiglio generale 363.

Stemma: parte dell’abito, sua descrizione e uso 107.

Storia dell’Ordine: sua conoscenza da parte di tutti 11; suo studio nel noviziato 153; scienze sacre e storia dell’Ordine 188; l’istituto storico promuove la ricerca della storia dell’Ordine 191, e fomenta la sua conoscenza con pubblicazioni 191.

Studenti chierici: impegni che si assumono con la professione semplice 159; prosecuzione della formazione religiosa 164; accompagnamento 164; superiore e maestro nello studentato 165; tenere presenti i principi della pedagogia 166; metodi didattici 167; formazione dottrinale 167; guidata dalla Ratio provinciale 168; evitare lavori che impediscono la formazione 168. Libertà e maturità prima della professione solenne 169, 170, 172; un periodo a modo di secondo noviziato 171; età per la professione solenne 172; documento scritto della professione solenne 172. Per erigere una provincia si richiede lo studentato 238; rappresentanza nel capitolo generale 282.

Studio: dei valori spirituali dei popoli 19, 306, individuale e sociale dell’uomo 19; movimento culturale coordinato dai segretariati 187; l’apostolato richiede lo s. delle scienze 188; la provincia ha per diritto casa di s. 237; tema esaminato nel capito. lo generale 292; ricerca stimolata dall’istituto storico 191; studi superiori 187.

Suffragi: uniti per la carità sempre con i defunti, presenti nella nostra orazione 125; quelli che si devono applicare 125, 127; gli statuti provinciali possono stabilirne altri 127; la celebrazione eucaristica, momento di maggiore unione con i defunti 127; pietà e orazione verso i defunti 128.

Superiore: animatore della comunità 76; presiede alla comunità 109; rappresentante della volontà divina quando comanda secondo le costituzioni 53; suo compito 56; gli compete l’ultima decisione 56; esercita la sua autorità come servizio alla comunità 57; dialogo tra il s. e i religiosi con rispetto e carità 59; aiuto dell’orazione ai superiori 56; i s. devono facilitare la fedeltà a Cristo 200; la potestà di ogni s. determinata dalle costituzioni 202; trasferimento e rimozione 207; il necessario consenso, ottenuto secondo il diritto 208; dipendenza dal s. nell’uso dei beni 45; il s. deve esigere la formazione permanente dei fratelli cooperatori 185; facilita lo sviluppo delle qualità dei religiosi e gli studi superiori 187; ha riguardo per i religiosi in crisi 326; compito del s., cooperazione di tutti e sussidiarietà 202; l’ufficio del s. è temporaneo secondo il tempo stabilito 206; principale responsabile dell’opera vocazionale 130; quando dispensa le norme disciplinari 359.

Superiore locale: docile alla volontà di Dio 221; prudente e sollecito 221; servitore sull’esempio di Cristo 221; sacerdote 221; da cinque anni professo solenne 221; altre qualità 297; durata nell’ufficio 223; nomina prorogabile 223; giurisdizione 223; rinunzia, morte, trasferimento, rimozione 224; presa di possesso e consegna dell’ufficio al successore 225; vicario 223, 224, 228; assenza del vicario 228; suo compito 226; quando è impedito di assistere al capitolo 249; s. e amministrazione 352; provvede e distribuisce il necessario 4*, 32*; cura l’osservanza 45*; è servitore fedele 46*, 203; darà conto a Dio 46*; promuove la concordia nell’azione apostolica 29; si prende cura degli infermi e anziani 94, e delle loro necessità spirituali 95; si preoccupa della comunità 76; dispensa la clausura occasionalmente 101; autorizza uscite e viaggi ordinari 105, 110; suo ruolo nella formazione dei religiosi di voti semplici 165, e nella formazione permanente 176; ha voto nel capitolo provinciale 244; spese che può fare 348.

Superiore maggiore: sono promotori di armonia comunitaria con le frequenti visite 32, e principali responsabili della formazione 134; rendono i benefattori partecipi dei beni spirituali 124; erigono associazioni laicali 119; hanno un archivio speciale 197; la provincia lo ha per diritto 237; lo stesso l’Ordine 278; presiede le celebrazioni nei giorni solenni 226; spese loro permesse 348; possono permettere l’amministrazione di beni altrui 350. Cfr. Provinciale, Maestro Generale.

Suppressione: di una casa 213; di una provincia 292.

Sussidiarietà: aiuta l’autorità, e la cooperazione 202.

Tempio: luogo per l’orazione 11*; dedicato a Maria 83.

Tempo: impiegato bene 47; dedicato all’orazione 75; di ricreazione 97; di silenzio 99; per ricevere visite 102; di riposo e per se stesso 104. Di preparazione al noviziato 144; di durata del noviziato 157, e della professione semplice 160; di assenze nel noviziato 157; di preparazione intensiva o “secondo noviziato” 171; di esercizio del lettorato e accolitato 177 e diaconato 179. Per nominare i superiori e maestri 273;

di durata dell’ufficio di superiore locale 223, di provinciale 259, di Maestro Generale 298; di anticipazione o posticipazione del capitolo provinciale 247, e del capitolo generale 286.

Teologia: temi nel capitolo locale 218; comprensione teologica delle celebrazioni liturgiche 62; preparazione teologica dei formatori 136, e dei sacerdoti 174; maestro in sacra teologia 190, vocale del capitolo provinciale 244.

Terz’Ordine: associazione di laici unita alla famiglia mercedaria 117; spirito redentore ispirato a san Pietro Nolasco 117; si centra nell’amore a Maria 117; cerca la propria santificazione 117; collabora nella missione dell’Ordine 117; curato dal segretariato provinciale e generale di pastorale 119, 306. Cfr. Laici.

Testimonianza: i religiosi testimoni di Cristo 21, per mezzo della castità 40, e povertà 45; per suscitare vocazioni 130; dei servi di Dio 312; di spirito religioso in chi è incaricato della amministrazione 343.

Titolare: delle province, chiese e oratori 83.

Titolo: dell’Ordine 5.

Timbro: dell’Ordine nei documenti ufficiali 108.

Tradizione: dell’Ordine studiata nel noviziato 153; i mercedari immersi nella t. della vita religiosa 10; nella Chiesa secondo le sane t. dell’Ordine 198; il Maestro Generale, fedele alle t. del nostro patrimonio spirituale 297; t. eucaristica dell’Ordine 77; la diversità di t. ricchezza dell’Ordine 276; le province trasmettano le proprie t. 276.

Trinità SS.: per sua volontà fu fondato l’Ordine (Prologo); relazione con le tre persone divine fin dal noviziato 152.

Ufficiali: collaborano nella curia provinciale 270, e nella curia generale 313.

Unzione: degli infermi, ricevuta in tempo 95.

Uomo: cfr. Persona umana.

Uscita: di casa con permesso 105. Uscita dall’Ordine cfr. Separazione.

Vacante: ufficio vacante di superiore locale 224, di consigliere provinciale 274, di provinciale 264, di consigliere generale 314, di Maestro Generale 302.

Vacanze: dei religiosi organizzate in ogni provincia e comunità 106; non pregiudichino la vita spirituale e l’apostolato 106; delle persone di servizio 123.

Valori: spirituali e culturali dei popoli per l’apostolato 19.

Vangelo: messaggio liberatore 166; la Mercede si ispira al v. (Prologo), 3, e testimonia la Buona Novella dell’amore 3, 198; sacerdozio ed evangelizzazione 179; situazioni opposte al v. 16. Cfr. Parola di Dio.

Vescovo: di Barcellona partecipò nella fondazione 2; suffragi per un religioso elevato all’episcopato 127; collaborazione con il v. 58; l’obbedienza e le norme della gerarchia 200; il v. e la erezione di una casa 211; il v. e la soppressione di una casa 213.

Vestito: sia semplice 19*; dato secondo le necessità 40*, 38; il Maestro Generale può permettere un v. diverso dall’abito 107. Cfr. Abito.

Viaggi: con i debiti permessi 110; ordinari e straordinari 110; i religiosi in v. e le comunità per dove si passa 111; ospitalità e obbedienza 111.

Viatico: sua amministrazione 95.

Vicaria provinciale: requisiti per erigerla 239; la costituisce il Maestro Generale 239.

Vicario generale: designato dal Maestro Generale o eletto dal consiglio generale 302; quanto si dice del Maestro Generale vale per il vicario 300; ha voto nel capitolo generale 282.

Vicario provinciale: sue facoltà 262; doti simili a quelle del provinciale 262; nominato dal provinciale 264, o eletto dal consiglio provinciale 264; v. delle case raggruppate e distanti 265.

Virtù teologali: fondamento della vocazione e missione dei mercedari (Prologo), 9; esperienza della fede in comune 27; una forma di vita che preannunzia la città futura 199, 329; testimoni di Cristo per mezzo della carità 21; quarto voto nella linea del martirio, suprema prova di amore 22; Maria e la speranza della Chiesa 80.

Visita: di Dio all’umanità (Prologo); Dio suscita nella Chiesa coloro che visitano 1; dei superiori maggiori alle comunità locali, solleciti per il bene dei religiosi 32; v. frequenti agli ammalati 93.

Visita canonica: libro delle v. 215; preparazione delle v. dei superiori maggiori 218; rinvigorisce la vita comunitaria e la vocazione di ciascun religioso, con il contributo di tutti 320; chi visita e quante volte 321; annunziata opportunamente alle comunità 323; suoi obiettivi 323; chiusura 324.

Vista di estranei: in luogo e tempo opportuni 102; fuori di casa con massima discrezione e senza comunicare cose della comunità 102.

Visitatore: vedere in lui un fratello e servitore 320; dialogo tra visitatore e religiosi 320; il v. delegato informa il superiore delegante 322; è possibile ricorrere contro i decreti del v. 324.

Vita (offerta della): Cristo diede la vita per noi (Prologo), per redimerci 6; disposizione ad offrire la vita ad imitazione del Redentore 4, 14; voto di redenzione nella linea del martirio 22; per essere segni di Cristo 22; uniti al mistero pasquale per mezzo della castità 33; offerta della vita nelle mani del Signore a imitazione di Maria 36, 73; la vita al servizio della missione redentrice, alla sequela di san Pietro Nolasco 43.

Vita religiosa: luogo della presenza del Signore 25; consacrazione totale ed esclusiva 33; clima di amicizia e di carità 26; espressione della comunione di spirito 28, secondo il desiderio di Cristo 25; creare coscienza comunitaria 29; mutua accoglienza in clima di confidenza 96; sincero scambio comunitario e tratto familiare 96; preannuncio della vita futura 21, 199; esaminata nel capitolo provinciale 252; preoccupazione del provinciale 263; esaminata nel capitolo generale 292; promossa dal segretariato generale306; vitalizzata nelle visite canoniche 320, 323.

Vocali: del capitolo provinciale: chi ha voto 244; apportano luce ed esperienze, espongono iniziative e desideri, analizzano il lavoro comune, ricercano i segni della volontà di Dio 242; una volta convocati non possono essere rimossi 248, presenza nel capitolo 249; sostituzione del superiore impedito 249.

Del capitolo generale: chi ha voto 282; i vocali già convocati non possono essere rimossi 287; presenza 288; se qualcuno è impedito informi il Maestro Generale 288; eleggono tra i candidati proposti dalle province 294.

Vocazione: gioia di sentirsi chiamati 153; chiamati a vivere la Buona Novella secondo il carisma di san Pietro  Nolasco 198; discernimento alla luce della Parola di Dio 145; perseveranza per mezzo di Maria 81; i nostri santi, modelli di fedeltà alla vocazione 86; dubbi sulla vocazione 326, e mezzi per prevenire tentazioni e illusioni 326.

Vocazioni religiose: il loro incremento e cura riguarda tutti 129, 130, in particolare i provinciali 130; l’esempio della comunità sia invito per le v. 131; la comunità accolga le vocazioni del suo ambiente 131; discernimento delle v. 129, fino alla professione solenne 133; altro orientamento per i non idonei133; si promuovano le vocazioni del luogo 239; la Ratio e la promozione vocazionale 135; direttive della Chiesa 135; la situazione vocazionale esaminata nel capitolo provinciale 252; le v. preoccupazione del provinciale 263; tema studiato nel capitolo generale 292; v. promosse dal segretariato generale 306, e animate nelle visite canoniche 320, 323.

Volontà di Dio: segni 53; scoperta dall’obbedienza 52; unione con Dio nel quarto voto 54; tutti servitori della volontà di Dio 201, personalmente e comunitariamente 201; docilità del superiore alla volontà di Dio 221; ogni comunità cerchi di scoprire la volontà di Dio 201.

Votazione: decide la maggioranza assoluta, salva disposizione particolare 204; dopo due scrutini uguali decide il presidente 204; applicazione del diritto comune 204, 205; in caso di accordi non elettorali 204; chi si considera eletto 205; il computo della maggioranza 205; quando si ripetono gli scrutini 205; quando l’eletto rinunzia 205; sondaggi previ di discernimento 220; il risultato degli scrutini comunicato agli interessati 271. Cfr. Capitolo, Consiglio, Elezione.

Zelo: apostolico del Maestro Generale 297.

 
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Pubblicato da su Maggio 29, 2013 in LEGISLAZIONE MERCEDARIA

 

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